Le agevolazioni fiscali previste per l’acquisto della “prima casa” sono riconosciute in presenza di alcune condizioni e solo se l’acquirente possiede precisi requisiti.
CATEGORIA CATASTALE
Per usufruire delle agevolazioni “prima casa”, l’abitazione che si acquista deve
appartenere a una delle seguenti categorie catastali:
• A/2 (abitazioni di tipo civile)
• A/3 (abitazioni di tipo economico)
• A/4 (abitazioni di tipo popolare)
• A/5 (abitazioni di tipo ultra popolare)
• A/6 (abitazioni di tipo rurale)
• A/7 (abitazioni in villini)
• A/11 (abitazioni e alloggi tipici dei luoghi).
Le agevolazioni “prima casa” non sono ammesse, invece, per l’acquisto di
un’abitazione appartenente alle categorie catastali A/1 (abitazioni di tipo signorile),
A/8 (abitazioni in ville) e A/9 (castelli e palazzi di eminenti pregi artistici e storici).
Le agevolazioni spettano anche per l’acquisto delle pertinenze, classificate o
classificabili nelle categorie catastali
C/2 (magazzini e locali di deposito),
C/6 (per
esempio, rimesse e autorimesse)
C/7 (tettoie chiuse o aperte), limitatamente a
una pertinenza per ciascuna categoria.
È necessario, tuttavia, che le stesse siano destinate in modo durevole a servizio
dell’abitazione principale e che questa sia stata acquistata beneficiando delle
agevolazioni “prima casa”.
DOVE DEVE TROVARSI L’IMMOBILE?
Altra fondamentale condizione è quella relativa al luogo in cui si trova l’immobile che
si vuole acquistare.
Per usufruire dei benefici, l’abitazione deve trovarsi nel territorio del comune in cui
l’acquirente ha la propria residenza.
Se residente in altro comune, entro 18 mesi dall’acquisto l’acquirente deve trasferire
la residenza in quello dove è situato l’immobile.
La dichiarazione di voler effettuare il
cambio di residenza deve essere contenuta, a pena di decadenza, nell’atto di
acquisto.
Il cambio di residenza si considera avvenuto nella data in cui l’interessato presenta
al comune la dichiarazione di trasferimento.
Si ha ugualmente diritto alle agevolazioni quando l’immobile si trova:
• nel territorio del comune in cui l’acquirente svolge la propria attività (anche se
svolta senza remunerazione, come, per esempio, per le attività di studio, di
volontariato, sportive)
• nel territorio del comune in cui ha sede o esercita l’attività il proprio datore di
lavoro, se l’acquirente si è dovuto trasferire all’estero per ragioni di lavoro
• nell’intero territorio nazionale, purché l’immobile sia acquisito come “prima casa”
sul territorio italiano, se l’acquirente è un cittadino italiano emigrato all’estero.
La condizione di emigrato può essere documentata attraverso il certificato di
iscrizione all’AIRE o autocertificata con dichiarazione nell’atto di acquisto.
Per il personale delle Forze armate e delle Forze di polizia non è richiesta la
condizione della residenza nel comune di ubicazione dell’immobile acquistato con le
agevolazioni prima casa.
Cosa succede quando si ha già una “prima casa” ?
Fino all’entrata in vigore della legge di stabilità 2016,
per poter richiedere le agevolazioni prima casa
occorreva:
• non essere titolare, esclusivo o in comunione col
coniuge, di diritti di proprietà, usufrutto, uso e
abitazione, su altra casa nel territorio del comune
dove si trova l’immobile oggetto dell’acquisto agevolato;
• non essere titolare, neppure per quote o in comunione legale, su tutto il territorio
nazionale, di diritti di proprietà, uso, usufrutto, abitazione o nuda proprietà, su
altro immobile acquistato, anche dal coniuge, usufruendo delle medesime
agevolazioni “prima casa”.
E l’acquirente aveva l’obbligo di dichiarare tali condizioni nell’atto di compravendita.
Dal 1° gennaio 2016, i benefici fiscali sono stati estesi anche al contribuente che è
già proprietario di un immobile acquistato con le agevolazioni prima casa, a
condizione però che la casa già posseduta sia venduta entro un anno dal nuovo
acquisto.
L’estensione dell’agevolazione spetta anche nel caso di nuovo acquisto a titolo
gratuito (donazione e successione).
Se questo non avviene, si perdono le
agevolazioni usufruite per l’acquisto del nuovo immobile e, oltre alla maggiori
imposte e ai relativi interessi, si dovrà pagare una sanzione del 30%.
Per la mancata assunzione dell’impegno è prevista, tuttavia, la possibilità di ottenere
una riduzione della sanzione (mediante l’istituto del ravvedimento operoso),
presentando un’istanza all’Agenzia delle Entrate nella quale dichiarare la decadenza
dall’agevolazione.
Anche il contribuente che, dopo l’acquisto, si rende conto di non poter rispettare
l’impegno assunto (vendita del vecchio immobile), potrà proporre apposita istanza
all’ufficio dell’Agenzia presso il quale è stato registrato l’atto.
Con questa istanza, da
presentare entro l’anno dal nuovo acquisto, si dichiarerà l’impossibilità di vendere e,
di conseguenza, si chiederà la riliquidazione dell’imposta dovuta e il calcolo dei
relativi interessi da pagare.
ATTENZIONE !!!
Le agevolazioni “prima casa” non spettano quando si acquista un’abitazione ubicata
nello stesso comune in cui si è già titolare di altro immobile acquistato senza fruire
dei benefici.
Questo, anche se si assume l’impegno a vendere l’immobile già posseduto entro un
anno dal nuovo acquisto.
Fonti:
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