martedì 1 settembre 2020

richiesta di dichiarazione assolvimento degli obblighi di conservazione e protezione dei beni culturali

            Autorizzazione paesaggistica, quando la Soprintendenza è ...


RICHIESTA DI DICHIARAZIONE DI ASSOLVIMENTO DEGLI OBBLIGHI DI CONSERVAZIONE E PROTEZIONE DEI BENI CULTURALI DI CUI AL D.LGS. n. 346 del 1990


Secondo quanto previsto dall'art. 12, lettera g), del D.Lgs n. 346 del 1990 non concorrono a formare l'attivo ereditario i beni culturali di cui all'art. 13, alle condizioni ivi stabilite.

I beni culturali di cui agli articoli 1, 2 e 5 della legge 1 giugno 1939, n. 1089, e all'art. 36 del decreto del Presidente della Repubblica 30 settembre 1963, n. 1409, sono esclusi dall'attivo ereditario se sono stati sottoposti al vincolo ivi previsto anteriormente all'apertura della successione e sono stati assolti i conseguenti obblighi di conservazione e protezione. 

Il comma 2 dello stesso art. 13 dispone che l'erede o legatario deve presentare l'inventario dei beni culturali che ritiene non debbano essere compresi nell'attivo ereditario, con la descrizione particolareggiata degli stessi e con ogni notizia idonea alla loro identificazione, al competente organo periferico del Ministero per i beni culturali e ambientali, il quale attesta per ogni singolo bene l'esistenza del vincolo e l'assolvimento degli obblighi di conservazione e protezione. 

L'attestazione deve essere presentata all'ufficio del registro in allegato alla dichiarazione della successione o, se non vi sono altri beni ereditari, nel termine stabilito per questa. 
Il comma 4 prevede che contro l'alienazione in tutto o in parte dei beni culturali prima che sia decorso un quinquennio dall'apertura della successione, la loro tentata esportazione non autorizzata, il mutamento di destinazione degli immobili non autorizzato e il mancato assolvimento degli obblighi prescritti per consentire l'esercizio del diritto di prelazione dello Stato determinano l'inclusione dei beni nell'attivo ereditario. L'amministrazione dei beni culturali e ambientali ne da' immediata comunicazione all'ufficio del registro competente; dalla data di ricevimento della comunicazione inizia a decorrere il termine di cui all'art. 27, comma 3 ([...] La rettifica deve essere notificata, mediante avviso, entro il termine di decadenza di due anni dal pagamento dell'imposta principale) o comma 4 ([..] L'avviso deve essere notificato entro il termine di decadenza di cinque anni dalla scadenza del termine per la presentazione della dichiarazione omessa). 


DOCUMENTAZIONE DA PRODURRE:

• marca da bollo di Euro 16,00;

• estratto di mappa catastale con evidenziata la posizione esatta dell’immobile oggetto di richiesta;

• visura catastale;

• fotocopia della carta di identità del richiedente;

• (se è il caso) fotocopia della delega e della carta di identità del mandante 

Per maggiori informazioni su modulistica e documentazione da produrre consultare la pagina della Soprintendenza competente 
https://www.dgabap.beniculturali.it/mappa-delle-soprintendenze

 


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