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Nello specifico, la registrazione volontaria dell’atto con il quale le parti dispongono esclusivamente la riduzione del canone di un contratto di locazione ancora in essere è esente dalle imposte di registro e di bollo.
La registrazione è comunque opportuna, in quanto rende opponibile il contenuto dell’accordo, già produttivo di effetti tra le parti, ai terzi e in particolare all’amministrazione, ai fini del pagamento delle relative imposte sulla base del nuovo canone ridotto.
Pertanto, una delle parti può comunicare la riduzione del canone presso l'Ufficio Provinciale dell'Agenzia delle Entrate dove è stato registrato il contratto originario, producendo tramite e-mail o pec la seguente documentazione:
- scansione della scrittura privata da registrare sottoscritta con firma autografa dalle parti il cui file andrà denominato “Riduzione di canone”;
- scansione del modello RLI sottoscritto da una delle parti;
- copia di un documento d’identità in corso di validità del firmatario del modello RLI;
- dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà di essere in possesso dell’originale dell’atto e della conformità a questo dell’immagine inviata, resa dal richiedente ai sensi dell’articolo 47 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445 e contestuale impegno a consegnare la documentazione in originale al termine del periodo emergenziale
- copia della quietanza del modello F24 ordinario attestante l’avvenuto versamento delle imposta di registro dovuta, utilizzando il codice tributo 1550, indicando come anno di riferimento, l’anno di stipula dell’atto;
- contrassegni telematici, con data non successiva alla sottoscrizione della scrittura privata, attestanti l’avvenuto assolvimento dell’imposta di bollo.
Valutata la documentazione prodotta, l’Ufficio provvederà ad aggiornare l’atto originario, comunicando a mezzo PEC/e-mail l’esito della richiesta.
Al termine del periodo emergenziale il richiedente è tenuto a presentare presso l’Ufficio gli atti in originale.
Si precisa, infine, che:
- nel caso in cui la riduzione del canone non sia definitiva, ma riferita ad un periodo limitato, è opportuno che tale periodo venga determinato, precisando la decorrenza iniziale e finale;
- nel caso in cui il contratto originario non sia in regime di cedolare secca, gli effetti della riduzione del canone sulla determinazione della base imponibile da assoggettare a tassazione, ai fini dell’imposta di registro, decorreranno dall’annualità successiva a quella in cui è stata concordato il nuovo canone.
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