sabato 31 ottobre 2020

Denuncia di trasferimento di proprietà di un bene di interesse culturale

 



Denuncia di trasferimento di proprietà di un bene di interesse culturale (cd. bene “vincolato”) ex art. 59 d.lgs42/2004



Tra gli obblighi indicati dal D.lgs. n. 42 del 2004 - Codice dei Beni culturali e del paesaggio per i detentori o possessori di un immobile sottoposto a tutela, vi è quello di dover denunciare il trasferimento di proprietà del bene.


Esistono due tipologie di atti di trasferimento di Proprietà:

1) Trasferimento di Proprietà a Titolo non Onerosonon soggetto all'esercizio di Prelazione:

  • successione,
  • donazione,
  • lascito,
  • divisione testamentaria,
  • fusione di società,
  • scissione di società.

2) Trasferimento di Proprietà a Titolo Onerososoggetto all'esercizio di Prelazione:

  • alienazione dietro pagamento di un prezzo,
  • alienazione dietro un corrispettivo diverso dal denaro,
  • permuta,
  • dazione in pagamento.


L'art. 59 del d.lgs n. 42 del 2004 - codice dei Beni culturali e del paesaggio  disciplina la "Denuncia di trasferimento di trasferimento di proprietà di un bene di interesse culturale (cd. "vincolato").

Nello specifico, la norma dispone che:

1. Gli atti che trasferiscono, in tutto o in parte, a qualsiasi titolo, la proprietà o, limitatamente ai beni mobili, la detenzione di beni culturali sono denunciati al Ministero.
2. La denuncia è effettuata entro trenta giorni:
a) dall’alienante o dal cedente la detenzione, in caso di alienazione a titolo oneroso o gratuito o di trasferimento della detenzione;
b) dall’acquirente, in caso di trasferimento avvenuto nell’ambito di procedure di vendita forzata o fallimentare ovvero in forza di sentenza che produca gli effetti di un contratto di alienazione non concluso;
c) dall’erede o dal legatario, in caso di successione a causa di morte. Per l’erede, il termine decorre dall’accettazione dell’eredità o dalla presentazione della dichiarazione ai competenti uffici tributari; per il legatario, il termine decorre dalla comunicazione notarile prevista dall'articolo 623 del codice civile, salva rinuncia ai sensi delle disposizioni del codice civile.
3. La denuncia è presentata al competente soprintendente del luogo ove si trovano i beni.
4. La denuncia contiene:
a) i dati identificativi delle parti e la sottoscrizione delle medesime o dei loro rappresentanti legali;
b) i dati identificativi dei beni ;
c) l’indicazione del luogo ove si trovano i beni;
d) l’indicazione della natura e delle condizioni dell’atto di trasferimento;
e) l’indicazione del domicilio in Italia delle parti ai fini delle eventuali comunicazioni previste dal presente Titolo.
5. Si considera non avvenuta la denuncia priva delle indicazioni previste dal comma 4 o con indicazioni incomplete o imprecise.

Chi deve presentare la denuncia?

- il venditore o donatore (“l’alienante”);
- l’acquirente, in caso di acquisto all’asta;
- l’erede o legatario, in caso di successione.  

Come?

La denuncia è presentata al Soprintendente del luogo ove si trovano i beni immobili (art. 59, c. 2) e deve contenere:

- i dati identificativi delle parti e la sottoscrizione delle medesime o dei loro rappresentanti legali;

- i dati identificativi catastali dei beni;

- l'indicazione del luogo ove si trovano i beni;

- l'indicazione della natura e delle condizioni dell'atto di trasferimento (compravendita, donazione, denuncia di successione ecc. - NON il contratto preliminare);

- l'indicazione del domicilio in Italia delle parti ai fini delle eventuali comunicazioni  previste dal presente Titolo. (art. 59, c. 4).

Perché ?

La denuncia del trasferimento di proprietà è atto dovuto al Ministero per i Beni e le Attività culturali affinché lo stesso possa:

- esercitare, nei casi previsti, il diritto di prelazione per incrementare il patrimonio culturale pubblico;

- detenere i dati identificativi della proprietà affinché questa ottemperi agli obblighi conservativi previsti dall'art. 30 del D.Lgs 42/2004.


Quali sono i termini per presentare la denuncia?

La denuncia va effettuata entro 30 giorni dalla stipula dell’atto / dalla presentazione dell'atto agli uffici competenti 


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