Esistono due tipologie di atti di trasferimento di Proprietà:
1) Trasferimento di Proprietà a Titolo non Oneroso, non soggetto all'esercizio di Prelazione:
- successione,
- donazione,
- lascito,
- divisione testamentaria,
- fusione di società,
- scissione di società.
Esistono due tipologie di atti di trasferimento di Proprietà:
1) Trasferimento di Proprietà a Titolo non Oneroso, non soggetto all'esercizio di Prelazione:
- successione,
- donazione,
- lascito,
- divisione testamentaria,
- fusione di società,
- scissione di società.
2) Trasferimento di Proprietà a Titolo Oneroso, soggetto all'esercizio di Prelazione:
- alienazione dietro pagamento di un prezzo,
- alienazione dietro un corrispettivo diverso dal denaro,
- permuta,
- dazione in pagamento.
2) Trasferimento di Proprietà a Titolo Oneroso, soggetto all'esercizio di Prelazione:
- alienazione dietro pagamento di un prezzo,
- alienazione dietro un corrispettivo diverso dal denaro,
- permuta,
- dazione in pagamento.
L'art. 59 del d.lgs n. 42 del 2004 - codice dei Beni culturali e del paesaggio disciplina la "Denuncia di trasferimento di trasferimento di proprietà di un bene di interesse culturale (cd. "vincolato").
Nello specifico, la norma dispone che:
1. Gli atti che trasferiscono, in tutto o in parte, a qualsiasi titolo, la proprietà o, limitatamente ai beni mobili, la detenzione di beni culturali sono denunciati al Ministero.2. La denuncia è effettuata entro trenta giorni:a) dall’alienante o dal cedente la detenzione, in caso di alienazione a titolo oneroso o gratuito o di trasferimento della detenzione;b) dall’acquirente, in caso di trasferimento avvenuto nell’ambito di procedure di vendita forzata o fallimentare ovvero in forza di sentenza che produca gli effetti di un contratto di alienazione non concluso;c) dall’erede o dal legatario, in caso di successione a causa di morte. Per l’erede, il termine decorre dall’accettazione dell’eredità o dalla presentazione della dichiarazione ai competenti uffici tributari; per il legatario, il termine decorre dalla comunicazione notarile prevista dall'articolo 623 del codice civile, salva rinuncia ai sensi delle disposizioni del codice civile.3. La denuncia è presentata al competente soprintendente del luogo ove si trovano i beni.4. La denuncia contiene:a) i dati identificativi delle parti e la sottoscrizione delle medesime o dei loro rappresentanti legali;b) i dati identificativi dei beni ;c) l’indicazione del luogo ove si trovano i beni;d) l’indicazione della natura e delle condizioni dell’atto di trasferimento;e) l’indicazione del domicilio in Italia delle parti ai fini delle eventuali comunicazioni previste dal presente Titolo.5. Si considera non avvenuta la denuncia priva delle indicazioni previste dal comma 4 o con indicazioni incomplete o imprecise.
Chi deve presentare la denuncia?
- il venditore o donatore (“l’alienante”);
- l’acquirente, in caso di acquisto all’asta;
- l’erede o legatario, in caso di successione. Come?
La denuncia è presentata al Soprintendente del luogo ove si trovano i beni immobili (art. 59, c. 2) e deve contenere:
- i dati identificativi delle parti e la sottoscrizione delle medesime o dei loro rappresentanti legali;
- i dati identificativi catastali dei beni;
- l'indicazione del luogo ove si trovano i beni;
- l'indicazione della natura e delle condizioni dell'atto di trasferimento (compravendita, donazione, denuncia di successione ecc. - NON il contratto preliminare);
- l'indicazione del domicilio in Italia delle parti ai fini delle eventuali comunicazioni previste dal presente Titolo. (art. 59, c. 4).
- il venditore o donatore (“l’alienante”);
- l’acquirente, in caso di acquisto all’asta;
- l’erede o legatario, in caso di successione.
Come?
La denuncia è presentata al Soprintendente del luogo ove si trovano i beni immobili (art. 59, c. 2) e deve contenere:
- i dati identificativi delle parti e la sottoscrizione delle medesime o dei loro rappresentanti legali;
- i dati identificativi catastali dei beni;
- l'indicazione del luogo ove si trovano i beni;
- l'indicazione della natura e delle condizioni dell'atto di trasferimento (compravendita, donazione, denuncia di successione ecc. - NON il contratto preliminare);
- l'indicazione del domicilio in Italia delle parti ai fini delle eventuali comunicazioni previste dal presente Titolo. (art. 59, c. 4).
Perché ?
La denuncia del trasferimento di proprietà è atto dovuto al Ministero per i Beni e le Attività culturali affinché lo stesso possa:
- esercitare, nei casi previsti, il diritto di prelazione per incrementare il patrimonio culturale pubblico;
- detenere i dati identificativi della proprietà affinché questa ottemperi agli obblighi conservativi previsti dall'art. 30 del D.Lgs 42/2004.
La denuncia del trasferimento di proprietà è atto dovuto al Ministero per i Beni e le Attività culturali affinché lo stesso possa:
- esercitare, nei casi previsti, il diritto di prelazione per incrementare il patrimonio culturale pubblico;
- detenere i dati identificativi della proprietà affinché questa ottemperi agli obblighi conservativi previsti dall'art. 30 del D.Lgs 42/2004.
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