E’ fatto obbligo
alle amministrazioni di indicare un responsabile del procedimento, che è il
dirigente di ogni unità organizzativa, il quale può provvedere ad assegnare ad
altro dipendente la responsabilità dell’istruttoria o di un’altra fase, ad
esempio quella costitutiva o esecutoria, del provvedimento. D. D’ALESSIO, Il responsabile del procedimento. La rivoluzione di una sola figura di
riferimento, in Guida Dir. Dossier,
3, 2011, 10.
L'omessa
indicazione del responsabile del procedimento non
può mai ex se assumere valenza di
vizio procedimentale tale da portare all'illegittimità dell'atto. Tanto in
ragione del fatto che la mancata comunicazione del nominativo del responsabile del procedimento al
soggetto interessato rappresenta una mera irregolarità, insuscettibile di
determinare l'illegittimità dell'atto, alla quale è peraltro possibile supplire
considerando responsabile
il funzionario preposto alla competente unità organizzativa. T.A.R. Lazio Roma, sez. III, 9
settembre 2010, n. 32207. Centofanti N. e Centofanti P. e Favagrossa M..Formulario del diritto amministrativo
2012, 37.
L'istruttoria dei
procedimenti amministrativi deve essere informata al principio della iniziativa
d'ufficio e del potere - dovere del responsabile del procedimento di acquisire
d'ufficio ogni elemento utile per l'istruttoria e di invitare gli interessati a
regolarizzare istanze e dichiarazioni incomplete. Ne deriva che, a fronte di
una documentazione ritenuta inidonea, è onere dell'amministrazione completare
l'istruttoria richiedendo all'interessato quanto necessario a tal fine, ex
art. 6, lett. b), L. 7 agosto 1990, n. 241,.
L'ambito naturale di applicazione dell'art. 6 della legge 241/90 è quello
della incompletezza o della erroneità dei documenti che il privato deve ,di
consueto ,produrre a corredo di un'istanza rivolta alla P.a..
Per la giurisprudenza l'integrazione documentale o la rettifica di
dichiarazioni erronee possono avere luogo quando si è al cospetto di un
contegno del privato immune da deliberata volontà di tacere circostanze
rilevanti , o in casi di incolpevole errore nella predisposizione di un'istanza
.
Solo in presenza di queste condizioni, l'istituto invocato dalla società
ricorrente persegue un obiettivo di giustizia procedimentale che consente di
sanare l'eventuale irregolarità di una domanda attraverso la potestà di
sollecitarne il completamento e una corretta ostensione alla P.a procedente
Il principio di autoresponsabilità del privato nell'ambito di un
procedimento ad evidenza pubblica diretto all'aggiudicazione di un appalto di
servizi si collega l'istituto della autocertificazione attraverso il quale, in
un'ottica di semplificazione ma anche di leale collaborazione tra privato e
P.a., si consente a chi partecipa ad una gara di rendere dichiarazioni in
ordine al possesso dei requisiti di ordine generale contemplati dall'art. 38
del codice appalti, ivi compresa la sussistenza, a proprio carico, di condanne
penali .
Il privato concorrente è dunque chiamato, in forza di questa
disposizione, a rivelare con lealtà la sussistenza di condanne per reati gravi
capaci di minarne la moralità professionale .
Il suo contegno reticente o mendace in una fase di iniziale contatto con
la Stazione appaltante, come quella della compilazione della domanda di
partecipazione alla gara, produce la conseguenza, legislativamente prevista
,della esclusione dalla gara medesima, quando il provvedimento sia ancora
giuridicamente possibile ; ovvero, quella di legittimare la stazione appaltante
ad avvalersi dei rimedi contrattuali specificamente pattuiti, come è avvenuto
nel caso.
Nel caso di specie è stato
affermato che l'art. 6 non può comportare la "correzione" postuma di
una dichiarazione resa dal partecipante ad una gara pubblica in ordine alla
sussistenza di condanne gravi ; prima di tutto perché si tratta di requisiti la
cui sussistenza esula dalla sfera di controllo o anche solo di disponibilità
del privato e che , pertanto, non essendo reperibili o integrabili aliunde o
sussistono o non sussistono.
In secondo luogo la legge esige,
fin dal primo momento , uno sforzo di lealtà da parte del privato a motivo
della particolare rilevanza che nel nostro ordinamento rivestono le procedure
di affidamento di servizi pubblici . T.A.R. Puglia
Lecce, sez. I, 05/10/2011, n. 1724.
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