La
Corte Conti Sez. Regionale Controllo Lombardia par. 13 marzo 2012 , n. 71/2012
ha affrontato il problema se l’amministrazione comunale che abbia attribuito le
funzioni di direttore generale al segretario comunale titolare della sede in
regime di convenzione dopo la scadenza della convenzione possa stipulare un nuovo accordo con altro ente.
L’art. 2 comma 186 lett. d) della l.
23 dicembre 2009 n. 191 ha soppresso la figura del direttore generale e
indicato che il momento applicativo della norma coincida con la scadenza del
mandato elettorale di quelle amministrazioni che se ne sono avvalse..
La soppressione della figura
professionale del direttore generale nei comuni demograficamente inferiori ai
100.000 abitanti comporta altresì, giusta la corretta esegesi del disposto normativo, che
tale profilo organizzativo non possa rivivere mediante il conferimento delle
medesime funzioni al segretario comunale.
La soppressione della figura del
direttore generale, tranne che per i comuni con popolazione superiore a centomila
abitanti, concerne non solo l’ipotesi del direttore esterno, ma anche quella del
segretario comunale cui è impedito di rivestire il doppio incarico ai sensi dell’art. 108,
comma 4 del T.U.E.L. L’impossibilità di conferire tali funzioni al segretario comunale
pone quale corollario il divieto di corrispondere un compenso aggiuntivo al medesimo
funzionario, in un caso del tutto incompatibile con la normativa finanziaria diretta al
contenimento della spesa pubblica.
Specifiche responsabilità gestorie
per far fronte alle esigenze operative del comune di piccole dimensioni devono
essere affidate ai dipendenti in servizio presso l’amministrazione, eventualmente
riconoscendo loro la posizione organizzativa in applicazione del contratto
collettivo di comparto (Enti Locali), ovvero al segretario
comunale nell’ambito delle
competenze di coordinamento affidategli dall’art. 97 comma 4 del T.U.E.L.
La materia è attualmente
disciplinata dall’art.2, commi 183-186, della legge 23 dicembre 2009, n.191 (finanziaria
per il 2010).
Le disposizioni di legge, nella
prima stesura testuale, disponevano in relazione alle riduzioni del contributo
ordinario spettante agli enti locali a valere sul fondo ordinario di cui all’art.34, comma
1 lett. a), del D. Lgs. 30 dicembre 1992, n.504, l’adozione per i comuni di
specifiche misure di contenimento della spesa per la
macchina amministrativa fra cui la
soppressione generalizzata della figura del direttore generale (art.2, comma 186, lett. d
della legge citata).
Il D.L. 25 gennaio 2010 n.2, ha proseguito nell'intervento urgente ad opera del legislatore sul contenimento delle spese negli enti locali. Il decreto legge è stato convertito con modifiche sostanziali nella legge 26 marzo 2010 n.42.
Il D.L. 25 gennaio 2010 n.2, ha proseguito nell'intervento urgente ad opera del legislatore sul contenimento delle spese negli enti locali. Il decreto legge è stato convertito con modifiche sostanziali nella legge 26 marzo 2010 n.42.
In sede di conversione, lo scopo
dichiarato della modifica legislativa non è solo funzionale alla previsione di
misure correttive di contenimento della spesa in vista della programmata diminuzione del
contributo ordinario statale destinato ai comuni per il triennio 2010-2012, ma è
quello più razionale del “coordinamento della finanza pubblica e del contenimento della
spesa” (incipit del comma 186 dell’art.2 della finanziaria 2010, come modificato
dall’art. 1 quater lett. a della legge di conversione).
In sede di conversione del decreto,
l’originaria estinzione della figura del direttore generale del comune è
stata limitata con la seguente locuzione “tranne che nei comuni con popolazione
superiore a centomila abitanti” (art.1 quater lett. d della legge 26 marzo 2010 n.42).
Infine, è stata espressamente
prevista la salvezza della fase transitoria (art. 1 comma 2 del D.L. 25 gennaio 2010,
n.2, come modificato dalla legge di conversione 26 marzo 2010, n.42), mediante
l’esplicita indicazione che le disposizioni di cui all’art.2, comma 186, lettere a) e
d) della legge n.191 del 2009, “si applicano in ogni comune interessato dalla data di
scadenza dei singoli incarichi dei difensori civici e dei
direttori generali in essere
all’entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto”.
La legge di conversione ha risolto
il profilo del regime transitorio disciplinando la sorte della figura del direttore
generale in essere all'entrata in vigore della legge, prevedendo l’esaurimento del ruolo
sino alla scadenza del singolo incarico e, non come indicato dall'amministrazione richiedente, alla scadenza del mandato elettorale delle amministrazioni locali inferiori ai
centomila abitanti che si sono avvalse della figura del direttore generale, anche
conferendola al segretario comunale.
1 commento:
secondo lei, un Direttore Generale che viene nominato con decreto ogni anno, può essere nominato dal 2010 in poi nei Comuni inferiori a 100.000 abitanti o vale comunque la regola della fine della consiliatura in carica?
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