46 CAPITOLO
I TRIBUNALI DELLE ACQUE PUBBLICHE
1. I Tribunali delle acque pubbliche.
Il
t.u. approvato con r. d. 1775/1933 sulle acque pubbliche istituisce un sistema
di giurisdizione in detta materia costitutito dai Tribunali regionali e dal
Tribunale superiore delle acque publiche . CENTOFANTI N., CENTOFANTI P. e
FAVAGROSSA M. , Formulario del
diritto amministrativo 2012, 369.
Le
particolarità di tali controversie, caratterizzate dalla necessità di una
particolare conoscenza tecnica, ha giustificato la composizione di tali collegi
nei quali sono presenti gli esperti del settore.
La
dottrina prevalente attribuisce ai Tribunali regionali la qualità di sezioni
specializzate delle Corti d'appello La natura di organo della giurisdizione
ordinaria è stata sostenuta anche per il Tribunale superiore.
Tale
costruzione consente di risolvere il problema della costituzionalità di questi
organi ,in relazione all'obbligo di cui all'art.102 della costituzione di
revisione degli organi speciali di giurisdizione.
La
peculiarità della materia ha fatto sorgere vari conflitti di giurisdizione.
Conflitti
di giurisdizione sono sorti fra il Tribunale superiore ed il giudice
amministrativo,stante che questi giudicano sugli stessi atti amministrativi con
la discriminante della materia delle acque pubbliche .
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La
giurisdizione di legittimità del tribunale superiore delle acque pubbliche in
unico grado ha per oggetto i ricorsi avverso provvedimenti amministrativi
direttamente incidenti sulla materia delle acque pubbliche.
Sussiste,
invece, la giurisdizione generale di legittimità del giudice amministrativo
riguardo ai provvedimenti aventi un'incidenza strumentale ed indiretta su tale
materia, per cui la controversia che non attiene direttamente al regime delle
acque e non concerne la realizzazione, modificazione, sospensione od
eliminazione di un'opera idraulica, rientra nella giurisdizione del competente
tribunale amministrativo regionale.
Conflitti
di giurisdizione sono sorti tra il Tribunale superiore e i Tribunali regionali
sempre in materia di interessi e diritti.
Ad
esempio si precisa che in materia di ricorsi avverso indennità di occupazione è
competente il Tribunale regionale,trattandosi di diritti, mentre contro la
legittimità dei provvedimenti di occupazione ,beninteso in materia di acque, è
competente il Tribunale superiore.
2. La giurisdizione del Tribunale regionale.
La
giurisdizione dei tribunali regionali è tassativamente delimitata
dall'elencazione contenuta dall'art.140.
Sono
devolute le controversie intorno alla demanialità delle acque; circa i limiti
dei corsi e dei bacini,loro alveo e sponde;ai diritti relativi alle derivazioni
o utilizzazioni di acqua pubblica .
Sono
altresì devolute le controversie riguardanti: la occupazione totale o parziale
dei fondi e le relative indennità,da ultimo disciplinate all'art.5 bis della
Legge 359/1992 ,in conseguenza dell'esecuzione o manutenzione di opere
idrauliche ,di bonifica e derivazione o utilizzazione di acque; le indennità
per espropriazione dei diritti esclusivi di pesca sulle acque del demanio
marittimo ed idrico ; gli indenizzi derivanti dai danni derivanti da modifiche
fatte dallo Stato per motivi di pubblico interesse in materia di acque
pubbliche,ai sensi dell'art.48 del TU. citato ;le controversie relative al
riparto provvisorio e definitivo delle spese sostenute dai consorzi obbligatori
fra privati per l'utilizzazione delle acque pubbliche ,ai sensi dell'art. 68 del
TU. citato.
Ai
sensi dell'art. 140 r.d. 11 dicembre 1933 n. 1775, la domanda risarcitoria, con
la quale venga prospettata la mancata effettuazione delle opere di manutenzione
di un fosso di scolo di acque di carattere demaniale, è di competenza del
Tribunale regionale delle Acque pubbliche, anche se l'illecito abbia ad oggetto
un comportamento tenuto in violazione della comune diligenza e prudenza, atteso
che tali condotte, commissive o omissive, implicano, in ogni caso,
apprezzamenti circa le scelte della P.A., dirette alla tutela di interessi
generali correlati al regime delle acque. Cassazione civile, sez. VI,
11/01/2012, n. 172.
Il
Tribunale regionale è giudice di appello sulle sentenze emesse dal pretore
relative ad azioni possessorie e a denuncia di nuova opera nelle materie di cui
al precedente art.140,ai sensi dell'art. 141.
Non
sono ammesse le azioni possessorie contro i provvedimenti della pubblica
amministrazione confermando che anche per i Tribunali delle acque si applica il
principio di cui all'art.4 della Legge 2248/1865 all. E che vieta al giudice
ordinario di sindacare gli atti dell'autorità amministrativa.
Ai
fini del riparto di competenza tra il tribunale ordinario ed il tribunale
regionale delle acque pubbliche, occorre tenere presente che, anche dopo
l'entrata in vigore della l. 5 gennaio 1994 n. 36, la natura di acqua pubblica
non può essere riconosciuta ad ogni tipo di acqua, bensì solo a quelle che
abbiano attitudine ad usi di pubblico generale interesse; ne consegue che è
devoluta alla cognizione del tribunale ordinario la controversia tra privati
promossa al fine di ottenere il riconoscimento dell'esistenza di una servitù di
attingimento e di derivazione di acque tra fondi limitrofi. Cassazione civile,
sez. II, 26/04/2011, n. 9331.
Ai
sensi dell'art. 140, lett. e) r.d. 1775/1933, la ripartizione della competenza
fra il g.o. e il tribunale regionale delle acque pubbliche, nelle controversie
aventi per oggetto il risarcimento dei danni derivanti da atti posti in essere
dalla p.a., deve essere effettuata nel senso di attribuire alla competenza dei
tribunali regionali delle acque le domande in relazione alle quali l'esistenza
dei danni sia ricondotta alla esecuzione, alla manutenzione e al funzionamento
dell'opera idraulica, mentre debbono essere riservate alla cognizione del
giudice in sede ordinaria le controversie aventi per oggetto pretese che si
ricollegano solo indirettamente e occasionalmente alle vicende relative al
governo delle acque: e ciò in quanto la competenza del giudice specializzato si
giustifica in presenza di comportamenti, commissivi o omissivi, che implichino
apprezzamenti circa la deliberazione, la progettazione e l'attuazione di opere
idrauliche o comunque scelte della p.a. dirette alla tutela di interessi
generali correlati al regime delle acque pubbliche. Pertanto, allorché venga
dedotto che un'opera idraulica non sia stata tenuta in efficienza (o sia stata
mal costruita), questa deduzione implica la valutazione di apprezzamenti o di
scelte della p.a. in relazione alla suindicata tutela degli interessi generali
collegati al regime delle acque pubbliche, sicché la domanda di risarcimento
dei danni fondata sulla mancata deliberazione e attuazione delle necessarie
opere di manutenzione deve essere devoluta alla cognizione del tribunale
regionale delle acque pubbliche competente per territorio. Cassazione civile,
sez. III, 15/04/2011, n. 8722
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