Buonasera,
navigando
in internet alla ricerca di una spiegazione ad un dubbio che mi tormenta dal
mese di maggio c.a. ho trovato il suo indirizzo di posta elettronica.
Spero mi
possa aiutare.
Sono
lavoratore part-time al 50% di una
cooperativa addetta alla raccolta dei
rifiuti ,con moglie e tre figli a carico.
Il bando
di concorso comprensoriale alloggi di edilizia residenziale pubblica è indetto
dal Comune di con scadenza 30 aprile 2011.
Al
Comune vengono assegnati 15 alloggi.
Le
domande, fatte in periodo elettorale (agli atti esiste lettera del Sindaco di
Vallo al Comune di . di mancata
pubblicità e richiesta di riapertura termini), sono state 13.
Il
Comune di. esaminate le domande (in commissione nessun rappresentante del
Comune di Vallo) predispone la scheda
per ogni concorrente ed invia tutto alla
Commissione assegnazione alloggi della Provincia di .
Ho fatto
ricorso, anzi lo hanno fatto tutti, ma io tramite legale ma non è valso a
niente se non solo spese.
Alla
pubblicazione della graduatoria definitiva, sei concorrenti venivano inclusi
anche se non avevano risposto ad alcuni punti della domanda mentre io, che
avevo risposto a tutto e nonostante il ricorso legale sono stato l’unico ad
essere escluso. Non posso pensarci escluso per aver dimenticato di apporre una
firma.
Adesso
non mi resta che ricorrere al TAR e
affrontare altre spese e sempre con la speranza che il Giudice di turno capisca
la mia situazione familiare, anche se non ha nulla a che vedere con la legge.
Le
chiedo se la mia speranza avrà un buon fine o se non c’è niente da fare e di
cercare di non pensarci più.
La
ringrazio
[francodonato@hotmail.it]
Domanda di
assegnazione di Alloggi di edilizia residenziale pubblica senza firma. Effetti
La domanda
di assegnazione di Alloggi di edilizia residenziale pubblica senza firma comporta
la sua nullità
Il
documento redatto da un aparte e inviato alla amministrazione inevitabilmente è
da dichiararsi nullo.
La giurisprudenza specifica sul
punto non c’è ma tutte le sentenze che valutano casi analoghi sono concordi
È legittima l'esclusione da una gara
pubblica di un'impresa che abbia prodotto una dichiarazione con firma non
autenticata relativa all' assenza di procedure di fallimento, essendo
almeno necessaria, ai sensi dell'art. 2, comma 11, l. 16 giugno 1998 n. 191,
l'autenticazione in forma semplificata, e cioè la sottoscrizione in presenza
del dipendente addetto o l'invio della fotocopia del documento di
riconoscimento. T.A.R. Napoli Campania sez. I,: 09 agosto 2000, n. 3262
La mancanza di un interesse
giuridico idoneo a supportare la richiesta di accesso e la mancanza di
sottoscrizione dell'istanza da parte dell'interessato, essendo non idonea la
sola sottoscrizione del legale, rispettano l'obbligo motivazionale di un
diniego di accesso, giacché la l. n. 241 del 1990 garantisce il diritto
medesimo esclusivamente a chi possa vantare "un interesse diretto,
concreto e attuale, corrispondente ad una situazione giuridicamente tutelata e
collegata al documento al quale è chiesto l'accesso". T.A.R.
Firenze Toscana sez. I, 15 luglio 2009,: n. 1282
La norma che disciplina
l'autenticazione delle firme posta dall'art. 21 d.P.R. 28 dicembre 2000 n. 445
testualmente dispone che: "l'autenticazione deve essere redatta di seguito
alla sottoscrizione e consiste nell'attestazione da parte del pubblico
ufficiale che la sottoscrizione stessa è stata apposta in sua presenza, previo
accertamento dell'identità della persona che sottoscrive"; ne deriva che
la indicazione delle modalità di identificazione costituisce una parte essenziale
della autenticazione delle firme, autenticazione che per poter produrre i suoi
speciali effetti probatori deve precisare come l'identificazione è avvenuta per
esibizione di un documento di riconoscimento o per conoscenza personale. Non
può quindi ammettersi, in un procedimento rigorosamente formale e
caratterizzato da tempi ristretti, la carenza della indicazione delle modalità
attraverso le quali è stata effettuata l'identificazione dei sottoscrittori di
una lista elettorale, con l'effetto che non esiste autenticazione di una firma
se la stessa non risulta apposta in presenza dell'ufficiale autenticante previo
accertamento della identità di chi sottoscrive mentre l'attestazione
dell'ufficiale autenticante deve riguardare entrambe le due circostanze di
fatto. Né possono assumere rilievo mere presunzioni di conoscenza dei
sottoscrittori da parte dell'ufficiale che provvede all'autentica, presunzioni
che non possono sostituire gli elementi cui la legge subordina il
riconoscimento della fede privilegiata; a maggior ragione, non si può
consentire la integrazione di elementi che, per essere essenziali, non possono
essere integrati o sostituiti. Consiglio Stato sez. V, 24 agosto 2010,
n. 5924
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