Appalti
Pubblici. Il termine per l'impugnazione
dell'aggiudicazione definitiva.
Il
termine per l'impugnazione dell'aggiudicazione definitiva da parte dei
concorrenti non aggiudicatari inizia a decorrere dal momento in cui essi hanno
ricevuto la comunicazione di cui all'art. 79, comma 1, lettera a), d.lgs. 12
aprile 2006, n. 163, e non dal momento, eventualmente successivo, in cui la
stazione appaltante abbia concluso con esito positivo la verifica del possesso
dei requisiti di gara in capo all'aggiudicatario, ai sensi dell'art. 11, comma
8, dello stesso decreto.
L'aggiudicazione
definitiva ex art. 11, comma 8, d.lgs. n. 163 del 2006 da un lato fa sorgere in
capo all'aggiudicatario un'aspettativa alla stipulazione del contratto di
appalto, che è ex lege subordinata all'esito positivo della verifica del
possesso dei requisiti; nel contempo, il medesimo atto produce nei confronti
degli altri partecipanti alla gara un effetto immediato, consistente nella
privazione definitiva, salvo interventi in autotutela della stazione appaltante
o altre vicende comunque non prevedibili né controllabili, del “bene della
vita” rappresentato dall'aggiudicazione della gara.
L'aggiudicazione
provvisoria è un mero atto endoprocedimentale, la cui autonoma impugnabilità si
riconnette a una mera facoltà, e giammai a un onere, del concorrente non
aggiudicatario ed è comunque condizionata, ai fini della sua procedibilità,
alla tempestiva impugnazione, con motivi aggiunti, anche dell'aggiudicazione
definitiva che successivamente intervenga. Consiglio di Stato ad. plen.,
31/07/2012, n. 31
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