martedì 1 ottobre 2013

Consiglio comunale. Avviso di convocazione delle sedute –

Consiglio comunale. Avviso di convocazione delle sedute –
L'avviso di convocazione delle sedute consiliari è lo strumento indispensabile per il corretto e regolare funzionamento dell'organo consiliare, consentendo ai consiglieri comunali, diretti rappresentanti della comunità, non solo di essere informati delle riunioni dell'assise cittadina, ma soprattutto di potervi partecipare attivamente, contribuendo in modo pieno e consapevole alle scelte strategiche e alle decisioni fondamentali della vita stessa dell'ente, anche attraverso il necessario ruolo di controllo sull'organo esecutivo. T.A.R. Lombardia Milano, sez. I, 28/03/2013, n. 814
Non è sufficiente che l'avviso di convocazione, con il relativo ordine del giorno, sia solo regolarmente inviato al consigliere comunale, ma è necessario che lo stesso non solo lo abbia effettivamente ricevuto, ma che tra il momento della ricezione e quello della seduta consiliare intercorra un ragionevole lasso temporale affinché il mandato consiliare possa essere effettivamente svolto in modo serio, completo e consapevole.
Nel caso di specie, dalla documentazione in atti emerge che l'avviso di convocazione relativo alla seduta consiliare del 4 maggio  è stato spedito dall'ufficio postale solo il 6 maggio.
A questo punto, è del tutto irrilevante appurare se il mancato recapito al consigliere ricorrente in tempi utili per la partecipazione alla seduta consiliare sia stato o meno dipeso dalla condotta imputabile esclusivamente al servizio postale; difatti, alla stregua dei principi giurisprudenziali sopra enunciati, la notifica dell'avviso di convocazione non può dirsi correttamente effettuata e validamente perfezionata con la sola spedizione della raccomandata, dovendo essere garantita la sicura conoscibilità dell'avviso stesso e del relativo ordine del giorno da parte del consigliere comunale.
Neppure può sostenersi che il consigliere comunale abbia un obbligo giuridico ad informarsi tempestivamente ed adeguatamente delle riunioni del consiglio comunale stesso (tanto più che sarebbe evidentemente difficile accertare di volta in volta quanto meno le effettive e concrete modalità di adempimento di tale obbligo con conseguente compromissione del regolare funzionamento dell'ente), potendo eventuali comportamenti ostruzionistici, contraddittori o avventati rilevare soltanto sul piano etico o politico, ma non certo sotto quello strettamente giuridico.
In definitiva, sussiste la violazione sia dell'art. 39, comma 4 del d.lgs. 267/2000 (ai sensi del quale "il presidente del consiglio comunale o provinciale assicura una adeguata e preventiva informazione ai gruppi consiliari ed ai singoli consiglieri sulle questioni sottoposte al consiglio"), sia dell'art. 125 del r.d. 148/1915 (in forza del quale, l'avviso di convocazione del Consiglio comunale deve essere consegnato almeno tre giorni prima rispetto alla data prevista per la seduta o in caso di urgenza 24 ore prima). L'avviso di convocazione, giova ripetere, pure in ipotesi valido e regolare per il notificante, non lo era tuttavia per il destinatario, il quale ha ricevuto la raccomandata informativa solo dopo che si era già tenuta la riunione consiliare.

L'illegittimità della convocazione comporta la caducazione consequenziale delle delibere assunte nella riunione.

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