Consiglio comunale.
Avviso di convocazione delle sedute –
L'avviso di convocazione delle sedute consiliari è lo strumento
indispensabile per il corretto e regolare funzionamento dell'organo consiliare,
consentendo ai consiglieri comunali, diretti rappresentanti della comunità, non
solo di essere informati delle riunioni dell'assise cittadina, ma soprattutto
di potervi partecipare attivamente, contribuendo in modo pieno e consapevole
alle scelte strategiche e alle decisioni fondamentali della vita stessa
dell'ente, anche attraverso il necessario ruolo di controllo sull'organo
esecutivo. T.A.R. Lombardia Milano, sez. I, 28/03/2013, n. 814
Non è sufficiente che l'avviso di convocazione, con il relativo
ordine del giorno, sia solo regolarmente inviato al consigliere comunale, ma è
necessario che lo stesso non solo lo abbia effettivamente ricevuto, ma che tra
il momento della ricezione e quello della seduta consiliare intercorra un
ragionevole lasso temporale affinché il mandato consiliare possa essere
effettivamente svolto in modo serio, completo e consapevole.
Nel caso di specie, dalla documentazione in atti emerge che
l'avviso di convocazione relativo alla seduta consiliare del 4 maggio è stato spedito dall'ufficio postale solo il
6 maggio.
A questo punto, è del tutto irrilevante appurare se il mancato
recapito al consigliere ricorrente in tempi utili per la partecipazione alla
seduta consiliare sia stato o meno dipeso dalla condotta imputabile
esclusivamente al servizio postale; difatti, alla stregua dei principi
giurisprudenziali sopra enunciati, la notifica dell'avviso di convocazione non
può dirsi correttamente effettuata e validamente perfezionata con la sola
spedizione della raccomandata, dovendo essere garantita la sicura conoscibilità
dell'avviso stesso e del relativo ordine del giorno da parte del consigliere
comunale.
Neppure può sostenersi che il consigliere comunale abbia un
obbligo giuridico ad informarsi tempestivamente ed adeguatamente delle riunioni
del consiglio comunale stesso (tanto più che sarebbe evidentemente difficile
accertare di volta in volta quanto meno le effettive e concrete modalità di
adempimento di tale obbligo con conseguente compromissione del regolare
funzionamento dell'ente), potendo eventuali comportamenti ostruzionistici,
contraddittori o avventati rilevare soltanto sul piano etico o politico, ma non
certo sotto quello strettamente giuridico.
In definitiva, sussiste la violazione sia dell'art. 39, comma 4
del d.lgs. 267/2000 (ai sensi del quale "il presidente del consiglio
comunale o provinciale assicura una adeguata e preventiva informazione ai
gruppi consiliari ed ai singoli consiglieri sulle questioni sottoposte al
consiglio"), sia dell'art. 125 del r.d. 148/1915 (in forza del quale,
l'avviso di convocazione del Consiglio comunale deve essere consegnato almeno
tre giorni prima rispetto alla data prevista per la seduta o in caso di urgenza
24 ore prima). L'avviso di convocazione, giova ripetere, pure in ipotesi valido
e regolare per il notificante, non lo era tuttavia per il destinatario, il
quale ha ricevuto la raccomandata informativa solo dopo che si era già tenuta
la riunione consiliare.
L'illegittimità della convocazione comporta la caducazione
consequenziale delle delibere assunte nella riunione.
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