martedì 1 ottobre 2013

Consiglio comunale. Decadenza dalla carica di consigliere.

Consiglio comunale. Decadenza dalla carica di consigliere.
La delibera consiliare di dichiarazione della decadenza dalla carica di consigliere comunale per ripetute assenze dalle sedute dell'organo collegiale deve essere assunta a scrutinio segreto in quanto la decisione dell'organo collegiale scaturisce da una valutazione necessariamente soggettiva di un comportamento posto in essere dagli interessati consiglieri (nella specie, di minoranza). T.A.R. Molise Campobasso, sez. I, 17/02/2012, n. 48
Recita a tal proposito l'art. 7, comma 1, dello Statuto del Comune "Le deliberazioni degli organi collegiali sono assunte, di regola, con votazione palese; sono da assumere a scrutinio segreto le deliberazioni concernenti persone quando venga esercitata una facoltà discrezionale fondata sull'apprezzamento delle qualità soggettive di una persona o sulla valutazione dell'azione da questi svolta".
Alla luce del chiaro disposto statutario non pare revocabile in dubbio che nel caso di specie la delibera di dichiarazione della decadenza dovesse essere assunta a scrutinio segreto in quanto la decisione dell'organo collegiale scaturiva da una valutazione necessariamente soggettiva di un comportamento posto in essere dai ricorrenti.

Il giudizio, nel caso di specie, doveva ritenersi caratterizzato da un elevato tasso di discrezionalità in quanto, come evidenziato nelle premesse in fatto, la decisione di non partecipare alle sedute del consiglio da parte dei consiglieri di minoranza aveva una chiara valenza politica, quale strumento di contestazione della decisione del sindaco - reputata arbitraria e lesiva delle prerogative della minoranza - di ricorrere alla convocazione domenicale del consiglio quale modalità ordinaria di adozione delle decisioni fondamentali e di indirizzo dell'ente locale (TAR Lombardia - Brescia - sentenza 10 aprile 2006 n. 383; TAR Puglia - Bari, II, 7 novembre 2006, n. 3903). 

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