Consiglio comunale. Decadenza
dalla carica di consigliere.
La delibera consiliare di dichiarazione della decadenza dalla
carica di consigliere comunale per ripetute assenze dalle sedute dell'organo
collegiale deve essere assunta a scrutinio segreto in quanto la decisione
dell'organo collegiale scaturisce da una valutazione necessariamente soggettiva
di un comportamento posto in essere dagli interessati consiglieri (nella
specie, di minoranza). T.A.R. Molise Campobasso, sez. I, 17/02/2012, n. 48
Recita a tal proposito l'art. 7, comma 1, dello Statuto del Comune
"Le deliberazioni degli organi collegiali sono assunte, di regola, con votazione
palese; sono da assumere a scrutinio segreto le deliberazioni concernenti
persone quando venga esercitata una facoltà discrezionale fondata
sull'apprezzamento delle qualità soggettive di una persona o sulla valutazione
dell'azione da questi svolta".
Alla luce del chiaro disposto statutario non pare revocabile in
dubbio che nel caso di specie la delibera di dichiarazione della decadenza
dovesse essere assunta a scrutinio segreto in quanto la decisione dell'organo
collegiale scaturiva da una valutazione necessariamente soggettiva di un
comportamento posto in essere dai ricorrenti.
Il giudizio, nel caso di specie, doveva ritenersi caratterizzato
da un elevato tasso di discrezionalità in quanto, come evidenziato nelle
premesse in fatto, la decisione di non partecipare alle sedute del consiglio da
parte dei consiglieri di minoranza aveva una chiara valenza politica, quale
strumento di contestazione della decisione del sindaco - reputata arbitraria e
lesiva delle prerogative della minoranza - di ricorrere alla convocazione
domenicale del consiglio quale modalità ordinaria di adozione delle decisioni
fondamentali e di indirizzo dell'ente locale (TAR Lombardia - Brescia -
sentenza 10 aprile 2006 n. 383; TAR Puglia - Bari, II, 7 novembre 2006, n.
3903).
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