martedì 1 ottobre 2013

Installazione condizionatori. Obbligo D.I.A. Demolizione.

Installazione condizionatori. Obbligo D.I.A. Demolizione.

La posa di condizionatori stabilmente ancorati ai prospetti dell'edificio, alterandone la sagoma, non integrano un intervento di manutenzione ordinaria esente dal rilascio di titolo abilitativo. T.A.R. Liguria Genova, sez. I, 25/06/2012, n. 877.
Sulla base della disciplina regionale, si definiscono interventi di manutenzione ordinaria, non soggetti a titolo abilitativo - tra gli altri - le opere necessarie ad integrare o mantenere in efficienza gli impianti tecnologici esistenti, "purché non comportino alterazioni all'aspetto esterno del fabbricato e delle sue pertinenze" (art. 6 comma 1 L.R. Liguria n. 16/2008).
Cosa debba intendersi per "aspetto esterno del fabbricato" è fatto palese dalla stessa elencazione contenuta nell'art. 6 della L.R. n. 16/2008, che, con riguardo all'esterno degli edifici, prescrive indefettibilmente, per tutti gli interventi di manutenzione, il mantenimento delle stesse caratteristiche e finanche degli stessi materiali preesistenti, cioè il rispetto della sagoma dell'edificio, come definita dall'art. 82 della medesima legge ("si intende per sagoma il contorno della parte emergente di un edificio sia in pianta che in elevazione, comprensivo di tutti gli elementi aggettanti.
La sagoma di un edificio è quindi costituita dai vari profili complessivi con i quali il medesimo può essere descritto").
Tant'è che, con specifico riferimento agli impianti tecnologici, la disposizione chiarisce che la loro installazione all'esterno degli edifici integra un intervento di manutenzione ordinaria soltanto quando avvenga senza l'esecuzione di opere edilizie (lettera i), cioè mediante semplice posa su di una superficie piana senza stabile ancoraggio all'edificio, ovvero, ancorché mediante l'esecuzione di opere murarie (relative al loro ancoraggio), purché "entro la sagoma dell'edificio" (lettera m), cioè all'interno dello spazio delimitato dai parapetti dei balconi o di appositi vani o rientranze delle pareti perimetrali (nello stesso senso cfr. la risposta della regione Liguria al quesito n. 95, cfr. doc. 5 delle produzioni 14.6.2011 di parte ricorrente, p. 3 e ss.).
Nel caso di specie, è pacifico che i condizionatori de quibus sono stati stabilmente ancorati ai prospetti dell'edificio (cfr. la documentazione fotografica allegata al verbale del corpo di polizia locale, doc. 3 delle produzioni 23.6.2011 di parte comunale), alterandone la sagoma: essi non integrano dunque un intervento di manutenzione ordinaria esente dal rilascio di titolo abilitativo.
Poiché l'intervento eccede il campo di applicazione della d.i.a. obbligatoria — in quanto, come nel caso di specie, non conforme con le previsioni della strumentazione urbanistica e del regolamento edilizio — trova applicazione la sanzione ripristinatoria.
D'altronde, se l'opera astrattamente suscettibile di essere realizzata in d.i.a., ma non conforme agli strumenti di piano, non potesse essere demolita, ciò significherebbe che qualsiasi costruzione astrattamente suscettibile di essere realizzata in d.i.a., pur se priva di conformità urbanistica, potrebbe essere abusivamente realizzata, e successivamente regolarizzata, semplicemente pagando una sanzione pecuniaria
. Ne deriverebbe a quel punto che tutti gli interventi rientranti nell'ambito della d.i.a. (che ormai sono la generalità e residualità degli interventi edilizi) potrebbero essere realizzati indipendentemente dalle previsioni di piano, con conseguente irrilevanza delle previsioni degli strumenti urbanistici e grave vulnus alla possibilità di regolare, attraverso di essi, lo sviluppo armonico del territorio.

Altra giurisprudenza ritiene che l'installazione dei condizionatori d'aria rientra, ai sensi dell'art. 3, comma 1, lett. b), d.P.R. n. 380/2001, tra gli interventi di manutenzione straordinaria, trattandosi di opere finalizzate ad integrare i servizi igienico-sanitari e tecnologici, che non alterano i volumi e le superfici delle singole unità immobiliari e non comportano modifiche delle destinazioni di uso ed è quindi è soggetta a denuncia di inizio attività. Pertanto, in caso di installazione abusiva delle opere in questione, l'Amministrazione deve applicare la sanzione pecuniaria prevista dall'art. 37 d.P.R. n. 380 del 2001. T.A.R. Campania Napoli, sez. IV, 15/04/2011, n. 2157.

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