Installazione condizionatori.
Obbligo D.I.A. Demolizione.
La posa di condizionatori stabilmente ancorati ai prospetti
dell'edificio, alterandone la sagoma, non integrano un intervento di
manutenzione ordinaria esente dal rilascio di titolo abilitativo. T.A.R.
Liguria Genova, sez. I, 25/06/2012, n. 877.
Sulla base della disciplina regionale, si definiscono interventi di
manutenzione ordinaria, non soggetti a titolo abilitativo - tra gli altri - le
opere necessarie ad integrare o mantenere in efficienza gli impianti
tecnologici esistenti, "purché non comportino alterazioni all'aspetto
esterno del fabbricato e delle sue pertinenze" (art. 6 comma 1 L.R.
Liguria n. 16/2008).
Cosa debba intendersi per "aspetto esterno del fabbricato" è
fatto palese dalla stessa elencazione contenuta nell'art. 6 della L.R. n.
16/2008, che, con riguardo all'esterno degli edifici, prescrive
indefettibilmente, per tutti gli interventi di manutenzione, il mantenimento
delle stesse caratteristiche e finanche degli stessi materiali preesistenti,
cioè il rispetto della sagoma dell'edificio, come definita dall'art. 82 della
medesima legge ("si intende per sagoma il contorno della parte emergente
di un edificio sia in pianta che in elevazione, comprensivo di tutti gli
elementi aggettanti.
La sagoma di un edificio è quindi costituita dai vari profili
complessivi con i quali il medesimo può essere descritto").
Tant'è che, con specifico riferimento agli impianti tecnologici, la
disposizione chiarisce che la loro installazione all'esterno degli edifici
integra un intervento di manutenzione ordinaria soltanto quando avvenga senza
l'esecuzione di opere edilizie (lettera i), cioè mediante semplice posa su di
una superficie piana senza stabile ancoraggio all'edificio, ovvero, ancorché
mediante l'esecuzione di opere murarie (relative al loro ancoraggio), purché
"entro la sagoma dell'edificio" (lettera m), cioè all'interno dello
spazio delimitato dai parapetti dei balconi o di appositi vani o rientranze
delle pareti perimetrali (nello stesso senso cfr. la risposta della regione
Liguria al quesito n. 95, cfr. doc. 5 delle produzioni 14.6.2011 di parte
ricorrente, p. 3 e ss.).
Nel caso di specie, è pacifico che i condizionatori de quibus sono
stati stabilmente ancorati ai prospetti dell'edificio (cfr. la documentazione
fotografica allegata al verbale del corpo di polizia locale, doc. 3 delle
produzioni 23.6.2011 di parte comunale), alterandone la sagoma: essi non
integrano dunque un intervento di manutenzione ordinaria esente dal rilascio di
titolo abilitativo.
Poiché l'intervento eccede il campo di applicazione della d.i.a.
obbligatoria — in quanto, come nel caso di specie, non conforme con le
previsioni della strumentazione urbanistica e del regolamento edilizio — trova
applicazione la sanzione ripristinatoria.
D'altronde, se l'opera astrattamente suscettibile di essere realizzata
in d.i.a., ma non conforme agli strumenti di piano, non potesse essere
demolita, ciò significherebbe che qualsiasi costruzione astrattamente
suscettibile di essere realizzata in d.i.a., pur se priva di conformità urbanistica,
potrebbe essere abusivamente realizzata, e successivamente regolarizzata,
semplicemente pagando una sanzione pecuniaria
. Ne deriverebbe a quel punto che tutti gli interventi rientranti
nell'ambito della d.i.a. (che ormai sono la generalità e residualità degli
interventi edilizi) potrebbero essere realizzati indipendentemente dalle
previsioni di piano, con conseguente irrilevanza delle previsioni degli
strumenti urbanistici e grave vulnus alla possibilità di regolare, attraverso
di essi, lo sviluppo armonico del territorio.
Altra giurisprudenza ritiene che l'installazione dei condizionatori
d'aria rientra, ai sensi dell'art. 3, comma 1, lett. b), d.P.R. n. 380/2001,
tra gli interventi di manutenzione straordinaria, trattandosi di opere
finalizzate ad integrare i servizi igienico-sanitari e tecnologici, che non
alterano i volumi e le superfici delle singole unità immobiliari e non
comportano modifiche delle destinazioni di uso ed è quindi è soggetta a
denuncia di inizio attività. Pertanto, in caso di installazione abusiva delle
opere in questione, l'Amministrazione deve applicare la sanzione pecuniaria
prevista dall'art. 37 d.P.R. n. 380 del 2001. T.A.R. Campania Napoli, sez. IV,
15/04/2011, n. 2157.
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