Urbanistica. Canne fumarie
Necessità del permesso di costruire.
Per le canne fumarie sussiste la necessità del previo rilascio del
permesso di costruire, qualora esse non presentino piccole dimensioni, siano di
palese evidenza rispetto alla costruzione e alla sagoma dell'immobile e non
possano considerarsi un elemento meramente accessorio ovvero di ridotta e
aggiuntiva destinazione pertinenziale, come tale assorbito o occultato dalla
preesistente struttura dell'immobile. T.A.R. Campania Napoli, sez. VIII,
01/10/2012, n. 4005
L'installazione di una canna fumaria è riconducibile ai lavori di
ristrutturazione edilizia di cui all'art. 3 comma 1 lett. d ), d.P.R. n. 380
del 2001, realizzati tramite inserimento di nuovi elementi ed impianti, ed è
quindi subordinata al regime del permesso di costruire, ai sensi dell'art. 10,
comma 1, lett. c ), dello stesso d.P.R., laddove comporti, come nella
fattispecie, una modifica del prospetto del fabbricato cui inerisce.
La necessità del previo rilascio del permesso di costruire può
configurarsi anche in presenza di opere che attuino una trasformazione del
tessuto urbanistico ed edilizio, anche se esse non consistano in opere murarie,
essendo realizzate in metallo, in laminati di plastica, in legno o altro
materiale, in presenza di trasformazioni preordinate a soddisfare esigenze non
precarie del costruttore.
Anche qualora intercorra un lungo periodo di tempo tra la realizzazione
dell'opera abusiva e il provvedimento sanzionatorio, tale circostanza non
rileva ai fini della legittimità di quest'ultimo, sia in rapporto al preteso
affidamento circa la legittimità dell'opera, che il protrarsi del comportamento
inerte del Comune avrebbe ingenerato nel responsabile dell'abuso edilizio, sia
in relazione a un presunto ulteriore obbligo, per l'amministrazione procedente,
di motivare specificamente il provvedimento in ordine alla sussistenza
dell'interesse pubblico attuale a far demolire il manufatto, poiché la lunga
durata nel tempo dell'opera priva del necessario titolo edilizio ne rafforza il
carattere abusivo, il che preserva il potere-dovere dell'amministrazione di
intervenire nell'esercizio dei suoi poteri sanzionatori, tanto più che il
provvedimento demolitorio non richiede una congrua motivazione in ordine
all'attualità dell'interesse pubblico alla rimozione dell'abuso, che è "in
re ipsa".
La figura del responsabile dell'abuso edilizio non si identifica solo
in colui che ha materialmente eseguito l'opera ritenuta abusiva, ma si
riferisce, necessariamente, anche a colui che di quell'opera ha la materiale
disponibilità e pertanto, quale detentore, è in grado di provvedere alla
demolizione restaurando così l'ordine violato.
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