martedì 1 ottobre 2013

Regolamento del verde pubblico . Inapplicabilità ai lavori di scavo per posa ed esercizio di cavi tlc.

Regolamento del verde pubblico .  Inapplicabilità ai lavori di scavo per posa ed esercizio di cavi tlc.

Il regolamento del verde pubblico detta una disciplina di carattere generale per opere che implicano interventi sul suolo pubblico (e più in particolare sul verde) e successivo ripristino.
La giurisprudenza ha precisato che  esso non può tuttavia che trovare applicazione nei limiti di efficacia ed applicabilità al caso concreto, che possono discendere anche dal coordinamento con superiori vincoli normativi di carattere statale o regionale, nel rispetto dell'ordinaria gerarchia delle fonti.
Le leggi nazionali e ragionali sovra ordinate prevalgono, in generale, sui regolamenti locali.
Il regolamento comunale deve rispettare l'ordinaria gerarchia delle fonti.
La giurisprudenza ha precisato che le disposizioni regolamentari in questione non effettuano alcun espresso riferimento alla posa di cavi tlc
Esso non è applicabile alle opere connesse alle strutture per le comunicazioni elettroniche nella parte riferita alla forfetizzazione degli oneri di ripristino.
La consolidata giurisprudenza dichiara l'inapplicabilità nei propri confronti del sistema regolamentare di tariffazione forfettaria del degrado urbano del verde, ove indotto da lavori di scavo per posa ed esercizio di cavi tlc.
Alla luce del disposto dell'art. 93 del d.lgs. n. 259/2003, codice delle telecomunicazioni, così come interpretato dalla giurisprudenza costituzionale e amministrativa, il regolamento comunale che impone oneri forfettari a carico dei soggetti che intervengono su aree pubbliche nell'ipotesi di lavori connessi all'esercizio di impianti di comunicazione elettronica non può trovare applicazione.
La disposizione in questione, infatti, alla luce dell'esigenza, valorizzata anche nel contesto di puntuali direttive comunitarie, di agevolare la creazione di un uniforme sistema di telecomunicazioni, sottraendolo ad iniziative delle amministrazioni locali che possano essere disomogenee sul territorio e sul mercato, prevede che nessun onere diverso da quelli ivi elencati (TOSAP e COSAP) e comunque da quelli imposti da legge statale possa essere richiesto dalle pubbliche amministrazioni per l'impianto o l'esercizio dei servizi di comunicazione elettronica. Resta fermo l'obbligo degli operatori di ripristinare le aree oggetto di eventuali interventi e tenere a posteriori indenni gli enti locali per le specifiche spese sostenute per eventuali ripristini.

La disposizione pertanto non accolla oneri agli enti locali, limitandosi ad escludere forme forfetizzate e variabili sul territorio di ristoro a priori. T.A.R. Piemonte Torino, sez. I, 18/04/2012, n. 448.

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