Regolamento del verde pubblico . Inapplicabilità ai lavori di scavo per posa
ed esercizio di cavi tlc.
Il regolamento del verde pubblico detta una disciplina di carattere
generale per opere che implicano interventi sul suolo pubblico (e più in
particolare sul verde) e successivo ripristino.
La giurisprudenza ha precisato che
esso non può tuttavia che trovare applicazione nei limiti di efficacia
ed applicabilità al caso concreto, che possono discendere anche dal
coordinamento con superiori vincoli normativi di carattere statale o regionale,
nel rispetto dell'ordinaria gerarchia delle fonti.
Le leggi nazionali e ragionali sovra ordinate prevalgono, in generale,
sui regolamenti locali.
Il regolamento comunale deve rispettare l'ordinaria gerarchia delle
fonti.
La giurisprudenza ha precisato che le disposizioni regolamentari in
questione non effettuano alcun espresso riferimento alla posa di cavi tlc
Esso non è applicabile alle opere connesse alle strutture per le
comunicazioni elettroniche nella parte riferita alla forfetizzazione degli
oneri di ripristino.
La consolidata giurisprudenza dichiara l'inapplicabilità nei propri
confronti del sistema regolamentare di tariffazione forfettaria del degrado
urbano del verde, ove indotto da lavori di scavo per posa ed esercizio di cavi
tlc.
Alla luce del disposto dell'art. 93 del d.lgs. n. 259/2003, codice
delle telecomunicazioni, così come interpretato dalla giurisprudenza
costituzionale e amministrativa, il regolamento comunale che impone oneri
forfettari a carico dei soggetti che intervengono su aree pubbliche
nell'ipotesi di lavori connessi all'esercizio di impianti di comunicazione
elettronica non può trovare applicazione.
La disposizione in questione, infatti, alla luce dell'esigenza,
valorizzata anche nel contesto di puntuali direttive comunitarie, di agevolare
la creazione di un uniforme sistema di telecomunicazioni, sottraendolo ad
iniziative delle amministrazioni locali che possano essere disomogenee sul
territorio e sul mercato, prevede che nessun onere diverso da quelli ivi
elencati (TOSAP e COSAP) e comunque da quelli imposti da legge statale possa
essere richiesto dalle pubbliche amministrazioni per l'impianto o l'esercizio
dei servizi di comunicazione elettronica. Resta fermo l'obbligo degli operatori
di ripristinare le aree oggetto di eventuali interventi e tenere a posteriori
indenni gli enti locali per le specifiche spese sostenute per eventuali
ripristini.
La disposizione pertanto non accolla oneri agli enti locali,
limitandosi ad escludere forme forfetizzate e variabili sul territorio di
ristoro a priori. T.A.R. Piemonte Torino, sez. I, 18/04/2012, n. 448.
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