Urbanistica. Canne fumarie.
Eliminazione
L'esclusione del diritto di tenere la canna fumaria con sbocco esterno
sotto il balcone di pertinenza della altrui proprietà consente di pretendere
con la specifica domanda l'eliminazione della stessa canna fumaria e non solo
la cessazione del suo uso. Se sussistono anche turbative o molestie, il
proprietario può chiedere che se ne ordini la cessazione, oltre la condanna al
risarcimento del danno, proposta ex art. 949 c.c. Tribunale Bari, sez. I,
03/07/2012, n. 2389.
La giurisprudenza ha precisato l’illegittimità dell’ordinanza di
demolizione di una semplice canna fumaria, relativa ad un impianto eco
compatibile a basso impatto ambientale alimentato con materiali biodegrabili,
opera comunque priva di autonoma rilevanza urbanistico-funzionale e che non
risulta particolarmente pregiudizievole per il territorio, costituendo peraltro
volume tecnico (cfr. T.A.R. Napoli, VII Sezione, 15 dicembre 2010 n. 27380). Anche
a ritenere la necessità di un titolo abilitativo, comunque non si sarebbe
trattato del permesso di costruire, con conseguente ipotetica irrogazione della
sola sanzione pecuniaria. T.A.R. Calabria Catanzaro, sez. I, 17/04/2012, n. 391.
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