Urbanistica. Canne fumarie.
Installazione in condominio.
In tema di condominio negli edifici, qualora il proprietario di
un'unità immobiliare del piano attico agisca in giudizio per ottenere l'ordine
di rimozione di una canna fumaria posta in aderenza al muro condominiale e a
ridosso del suo terrazzo, la liceità dell'opera, realizzata da altro condomino,
deve essere valutata dal giudice alla stregua di quanto prevede l'art. 1102
c.c.
La norma afferma che ciascun partecipante alla comunione può servirsi
della cosa comune purché non ne alteri la destinazione e non impedisca agli
altri partecipanti di farne parimenti uso, non rilevando, viceversa, la
disciplina dettata dall'art. 907 c.c. sulla distanza delle costruzioni dalle
vedute, atteso che la canna fumaria (nella specie, un tubo in metallo) non è
una costruzione, ma un semplice accessorio di un impianto (nella specie, forno
di pizzeria). Cassazione civile, sez. II, 23/02/2012, n. 2741.
Invero vi è difficoltà di concepire una canna fumaria (nella specie un
tubo in metallo) come costruzione ai sensi dell'art. 907 c.c., trattandosi di
manufatto che costituisce un semplice accessorio di un impianto (nella specie
forno), facente parte di una unità immobiliare di proprietà esclusiva,
collocato non nel fondo adiacente a quello del condomino che ne denunzia la
illegittimità, ma nello spazio non condominiale.
Sembra più corretto valutare la legittimità dell'opera in funzione non dell'art.
907 cc ma del principio desumibile dall'art. 1102 c.c.) secondo cui, come
dedotto, ciascun partecipante può servirsi della cosa comune purché non ne
alteri la destinazione e non impedisca agli altri partecipanti di farne
parimenti uso.
In mancanza di una indagine per accertare se, con la realizzazione del
manufatto, si impedisca il normale godimento del bene, il ricorso va accolto.
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