Ambiente. Perimetrazione. Sito
inquinato.
La società appellante ha censurato il decreto ministeriale di
perimetrazione del sito per la ragione che lo stesso risulta emanato in carenza
di contraddittorio procedimentale con la stessa società.
Tale censura è fondata. L'art. 252 del d.lgs. n. 152 del 2006, che
disciplina i siti di interesse nazionale, prevede al terzo comma che ai fini
della perimetrazione del sito sono sentiti i comuni, le province le regioni e
gli altri enti locali, assicurando la partecipazione dei responsabili, nonché
dei proprietari delle aree da bonificare, se diversi dai soggetti responsabili.
Nel caso in esame appare fuori di dubbio - ed è incontestato - che sia
stato omesso ogni incombente volto a propiziare la partecipazione al
procedimento di perimetrazione del sito della società appellante, proprietaria
di alcune delle aree rientranti nel perimetro del sito.
Tale omissione - non giustificata in sede procedimentale o
giurisdizionale, neppure in ragione di esigenze di celerità del procedimento
(che peraltro ha avuto una durata durante la quale ben poteva essere attivato
un contraddittorio con la società) - si traduce in vizio di legittimità del
decreto ministeriale conclusivo del procedimento di perimetrazione del sito,
che va pertanto annullato nei limiti dell'interesse della appellante società.
L'accoglimento di tale motivo di censura comporta che, limitatamente
alle aree in titolarità della società ricorrente, dovranno essere rinnovati,
previa comunicazione d'avvio del procedimento, il procedimento di
perimetrazione del sito e gli atti successivi del procedimento di
caratterizzazione e messa in sicurezza che risultano inficiati in via derivata.
Consiglio di Stato, sez. VI 27/12/2011 n. 6843.
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