1 Ambiente. Responsabilità del gestore della discarica
In tema di gestione dei rifiuti, ai fini del giudizio in
ordine alla responsabilità del gestore della discarica per l'accettazione e la
ricezione di rifiuti in violazione delle prescrizioni autorizzative e dei
requisiti d'ammissibilità previsti dal D.M. 3 agosto 2005 (recante
"Definizione dei criteri d'ammissibilità dei rifiuti in discarica"),
emanato in attuazione del D.Lgs. 13 gennaio 2003, n. 36, la verifica di
ammissibilità dei rifiuti può essere effettuata, dopo il conferimento, non
soltanto mediante accertamento analitico ma anche attraverso l'utilizzazione di
ogni elemento di prova valutabile dal giudice. Cassazione penale, sez. III,
02/05/2013, n. 21146.
Le responsabilità nella gestione di rifiuti è disciplinata dal D.Lgs. n. 152 del 2006, art.
188, il quale indica gli oneri incombenti su produttori e detentori dei
rifiuti.
Il terzo comma della richiamata disposizione prevedeva
all'epoca dei fatti (e prevede attualmente) alcune esenzioni di responsabilità,
tra le quali figura quella operante in caso di conferimento dei rifiuti a
soggetti autorizzati alle attività di recupero o di smaltimento, ma a
condizione che il detentore abbia ricevuto il formulario di cui all'art. 193
controfirmato e datato in arrivo dal destinatario entro tre mesi dalla data di
conferimento dei rifiuti al trasportatore ovvero, alla scadenza del predetto
termine, abbia provveduto a dare comunicazione alla provincia della mancata
ricezione del formulario.
A tale proposito questa Corte ha già avuto modo di
chiarire che il detentore dei rifiuti può affidare la raccolta, il trasporto e
lo smaltimento dei rifiuti ad altri soggetti privati affinchè svolgano per suo
conto tali attività, ma in tal caso ha l'obbligo di controllare che gli stessi
siano autorizzati alle attività di raccolta e smaltimento o recupero e, qualora
tale doverosa verifica sia omessa, il detentore risponde a titolo di colpa, per
inosservanza della citata regola di cautela imprenditoriale, dei reati
configurati dall'illecita gestione (Sez. 3^ n. 8018, 1 marzo 2012.
La responsabilità non è evidentemente esclusa dal fatto
che il terzo sia munito di autorizzazione, ma relativa a rifiuti diversi da
quelli oggetto di conferimento, perchè ciò si risolve nella mancanza di
autorizzazione per i rifiuti conferiti; nè si configura come una inammissibile
forma di responsabilità oggettiva, conseguendo viceversa alla negligenza nella
verifica della esistenza di specifica autorizzazione (Sez. 3^ n. 18038, 11 maggio
2007.
Nel caso in esame il Tribunale ha fatto dunque buon uso
dei principi dianzi ricordati, rilevando, sulla base delle emergenze
probatorie, con argomenti in fatto congruamente sviluppati, che gli imputati
erano perfettamente in grado di porre in essere tutte le verifiche e le cautele
che l'ambito professionale entro il quale sono inseriti necessariamente
richiedono e che avrebbero potuto effettuare adoperando una pur minima
diligenza ed, anzi, che nel caso dell' A. la possibile irregolarità del conferimento
che si andava effettuando era stata avvertita anche da una semplice dipendente
addetta al settore contabile dell'azienda, le cui osservazioni erano state
disattese per mera convenienza economica.
Correttamente è stata dunque esclusa dal giudice del merito
l'induzione in errore da parte del soggetto cui i rifiuti venivano conferiti ,
non potendo i detentori dei rifiuti, in presenza del preciso onere loro imposto
dalla legge, fare affidamento sulle rassicurazioni verbali del trasportatore.
Deve in definitiva ribadirsi il principio secondo il
quale colui che conferisce i propri rifiuti a soggetti terzi per il recupero o
lo smaltimento ha il dovere di accertare che gli stessi siano debitamente
autorizzati allo svolgimento di dette attività, con la conseguenza che
l'inosservanza di tale elementare regola di cautela imprenditoriale è idonea a
configurare la responsabilità per il reato di illecita gestione di rifiuti in
concorso con coloro che li hanno ricevuti in assenza del prescritto titolo
abilitativo.
Colui che conferisce i propri rifiuti a soggetti terzi
per il recupero o lo smaltimento ha il dovere di accertare che gli stessi siano
debitamente autorizzati allo svolgimento di dette attività, con la conseguenza
che l'inosservanza di tale elementare regola di cautela imprenditoriale è
idonea a configurare la responsabilità per il reato di illecita gestione di
rifiuti in concorso con coloro che li hanno ricevuti in assenza del prescritto
titolo abilitativo. E’ stata affermata la responsabilità penale degli imputati che condannava alla pena dell'ammenda, in
ordine la reato di cui al D.Lgs. n. 152 del 2006, art. 256, comma 1, lett. a),
perchè, nelle loro qualità titolari di imprese, individuali o collettive,
avevano conferito i rifiuti prodotti presso un impianto di gestione in regime
semplificato non abilitato a riceverli. Cassazione penale, sez. III,
04/06/2013, n. 29727.
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