1 Codice ambiente. Parte III Titolo II Servizio idrico.
2
Ambiente. Servizio idrico.
Tariffa.
in forza del combinato disposto di cui agli artt.
149, 151 e 154 d.lgs. n. 152/2006 "spetta in via esclusiva all'Autorità
d'ambito l'organizzazione del servizio idrico integrato, ivi compresa la
determinazione della tariffa che costituisce, ad un tempo onere per l'utenza e
provento del gestore del servizio. Invero, (n.d.r.) attraverso la
determinazione della tariffa ..., il legislatore ... ha voluto fissare ...
livelli uniformi di tutela dell'ambiente, perché ha inteso perseguire la finalità
di garantire la tutela e l'uso, secondo criteri di solidarietà, delle risorse
idriche e, al contempo (n.d.r.) ottenere un equilibrio economico-finanziario
della gestione ... così da (n.d.r.) assicurare all'utenza efficienza ed
affidabilità del servizio ... ed (n.d.r.) evitare che il concessionario unico
abusi della sua posizione dominante" (v. T.a.r. Campania - Napoli, sez. I,
18 aprile 2012, n. 1809).
Non è quindi nemmeno astrattamente immaginabile
relegare la competenza dell'Autorità d'ambito ad una mera presa d'atto di un
deliberato del gestore del servizio.
D'altra parte, quand'anche così fosse, comunque
la deliberazione n. 33/2011, in quanto adottata in data 9/12/2011, giammai
potrebbe avere effetti retroattivi al 1° gennaio 2011.
In relazione ad un servizio idrico integrato, una
delibera di approvazione del piano tariffario 2011 avrebbe potuto avere effetti
retroattivi, se fosse stata approvata entro la data del 31 agosto 2011 fissata
dal d.m. 30 giugno 2011 per la deliberazione del bilancio di previsione. T.A.R.
Sicilia Palermo, sez. III, 21/01/2013, n. 154.
L'art. 1, c. 169, l. 296/2006, che recita:
"Gli enti locali deliberano le tariffe e le aliquote relative ai tributi
di loro competenza entro la data fissata da norme statali per la deliberazione
del bilancio di previsione. Dette deliberazioni, anche se approvate
successivamente all'inizio dell'esercizio purché entro il termine innanzi
indicato, hanno effetto dal 1° gennaio dell'anno di riferimento. In caso di
mancata approvazione entro il suddetto termine, le tariffe e le aliquote si
intendono prorogate di anno in anno".
Orbene, le norme citate sono applicabili al caso
di specie visto il disposto di cui all'art. 148 d.lgs. n. 152/2006 (vigente
ratione temporis), ai sensi del quale l'Autorità d'ambito, competente ad
adottare il Piano tariffario del 2011, è una struttura composta
obbligatoriamente dagli enti locali che in detto ambito ricadono.
Il T.a.r. Veneto- Venezia, sez. III, 17 luglio
2008, n. 3990 ha affermato che è evidente dal tenore testuale del ripetuto art.
53, comma XVI, che nel termine di legge ... non deve essere semplicemente
affermata la volontà di dare valore retroattivo alle tariffe, ma queste devono
essere effettivamente approvate, quale componente della disciplina finanziaria
dell'Ente.
3
Ambiente. Servizio
idrico. Poteri sostitutivi Regione.
L'art. 152, co. 2, del d.lgs. n. 152 del 2006
stabilisce che, nell'ipotesi di inadempienza del gestore agli obblighi che
derivano dalla legge o dalla convenzione, e che compromettano la risorsa o
l'ambiente ovvero che non consentano il raggiungimento dei livelli minimi di
servizio, l'Autorità d'ambito interviene tempestivamente per garantire
l'adempimento da parte del gestore, esercitando tutti i poteri ad essa
conferiti dalle disposizioni di legge e dalla convenzione; perdurando
l'inadempienza del gestore, e ferme restando le conseguenti penalità a suo
carico, nonché il potere di risoluzione e di revoca, l'Autorità d'ambito,
previa diffida, può sostituirsi ad esso provvedendo a far eseguire a terzi le
opere, nel rispetto delle vigenti disposizioni in materia di appalti pubblici.
Il successivo terzo comma dispone che, qualora
l'Autorità d'ambito non intervenga, o comunque ritardi il proprio intervento,
la Regione, previa diffida e sentita l'Autorità di vigilanza sulle risorse
idriche e sui rifiuti, esercita i necessari poteri sostitutivi, mediante nomina
di un commissario "ad acta"; qualora la Regione non adempia entro
quarantacinque giorni, i predetti poteri sostitutivi sono esercitati, previa
diffida ad adempiere nel termine di venti giorni, dal Ministro dell'ambiente e
della tutela del territorio, mediante nomina di un commissario "ad acta".
Le associazioni a tutela dei cittadini e dei
consumatori sono legittimate ad agire in giudizio avverso il silenzio serbato
dalla Regione Lazio in quanto la gestione secundum
legem del servizio idrico integrato costituisce un servizio indubbiamente
rilevante per la collettività di soggetti a protezione dei quali le
associazioni ricorrenti dichiarano di agire.
T.A.R. Lazio Roma, sez. II, 12/11/2012, n. 9264.
Nella fattispecie con atto di diffida Centro per
i Diritti del Cittadino - ha diffidato il legale rappresentante pro tempore
dell'Ambito Territoriale Ottimale ad esercitare le azioni previste per l'acquisizione
delle reti e degli impianti ricadenti nel Comune, entro il termine massimo di
novanta giorni, nonché il Sindaco ed il Consiglio Comunale a a consegnare le
reti e gli impianti al gestore del SII secondo le modalità previste dalla
convenzione d'ambito, nello stesso termine di novanta giorni.
Con lo stesso atto ha diffidato il Presidente
della Regione Lazio, persistendo l'inadempimento da parte dell'ATO, ad
esercitare i poteri sostitutivi previsti ed indicati dall'art. 152, c. 3,
d.lgs. n. 152 del 2006 al fine di acquisire le reti e gli impianti del Comune
nonché il Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio, persistendo
l'inadempimento o l'inerzia da parte della Regione e dell'ATO, ad esercitare i
poteri sostitutivi previsti ed indicati dall'art. 152, c. 3, d.lgs. n. 152 del
2006.
Nonostante le iniziative in atto, l'ATO non ha
ancora provveduto a porre in essere gli interventi previsti dal TU in materia
ambientale - che sussistono i presupposti affinché la Regione Lazio eserciti i
poteri sostitutivi di cui all'art. 152, co. 3, d.lgs. n. 152 del 2006.
Il Tribunale Amministrativo Regionale ha accolto
l'azione avverso il silenzio ed ha dichiarato l'obbligo della Regione Lazio, di
esercitare i poteri sostitutivi di cui all'art. 152, c. 3, d.lgs. n. 152 del
2006.
4
Ambiente Servizio idrico
Affidamento in house.
Il diritto pubblico europeo dell'economia è stato
riconosciuto dalla Corte costituzionale, con sentenza n. 24 del 2011. Essa prevede che la gestione e l'erogazione dei
servizi pubblici essenziali possano costituire un intenso collegamento con i
diritti fondamentali, quale fattore irrinunciabile di coesione sociale e
territoriale, elemento imprescindibile della cittadinanza europea.
La regola della concorrenza risulterebbe così
limitata dal raggiungimento dei fini sociali e dal rispetto dei valori fondanti
dell'Unione, quali lo sviluppo armonioso, equilibrato e sostenibile delle
attività economiche, la solidarietà, l'elevato livello dell'occupazione e la
protezione dell'ambiente, della salute, dei consumatori. C'è dunque un'inversione
di rotta rispetto a quella «dottrina dominante» che continua a recitare la
liturgia della prevalenza del diritto europeo della concorrenza addirittura
rispetto ai nostri principi costituzionali
L'art. 150 del d.lgs. 3 aprile 2006, n. 152 nel
testo conseguente all'abrogazione disposta con l'art. 12, comma 1º, lett. b)
del d.P.R. 7 settembre 2010, n. 168 , non conserva più l'originario rinvio al
t.u.e.l. di cui al d.lgs. 18 agosto 2000, n. 267.
Le forme di gestione del servizio idrico
integrato vengono a costituire l'indicazione del legislatore di settore su tale
specifico profilo.
Le norme generali sulle forme di gestione dei
servizi pubblici locali con rilevanza economica non si applicano al servizio
idrico integrato; quelle di settore non menzionano e non permettono di
riferirsi per rinvio all'azienda speciale.
Le norme comunitarie nella parte in cui ammettono
il metodo in house providing, in alternativa alla concessione con gara e al
partenariato pubblico-privato, presuppongono comunque l'esistenza di una norma
nazionale che indichi le figure soggettive da utilizzare per affidare ad esse
la gestione in house.
In sintesi, si può dire che nell'organizzazione
del servizio idrico integrato, le Amministrazioni competenti non incontrano
limiti all'impiego del modello in house providing, a differenza di quanto viene
tuttora previsto per gli altri servizi pubblici di rilevanza economica.
Nessun commento:
Posta un commento