Secondo il consolidato indirizzo giurisprudenziale, nella materia dei
procedimenti di espropriazione per pubblica utilità, ad eccezione delle ipotesi
in cui l'Amministrazione espropriante abbia agito nell'assoluto difetto di una
potestà ablativa come mancanza di qualunque facultas agendi vincolata o
discrezionale di elidere o comprimere detto diritto - devolute come tali alla
giurisdizione ordinaria, sono devolute alla giurisdizione amministrativa
esclusiva le controversie nelle quali si faccia questione - anche ai fini
complementari della tutela risarcitoria - di attività di occupazione e
trasformazione di un bene conseguenti ad una dichiarazione di pubblica utilità
e con essa congruenti, anche se il procedimento all'interno del quale sono
state espletate non sia sfociato in un tempestivo e formale atto traslativo
della proprietà ovvero sia caratterizzato dalla presenza di atti poi dichiarati
illegittimi, purché vi sia un collegamento all'esercizio della pubblica
funzione (Cons. Stato, IV, 4.4.2011, n. 2113; Cass. Civ., SS.UU., 20.12.2006,
n. 27193).
Mentre le domande risarcitorie e restitutorie relative a fattispecie di
occupazione usurpativa rientrano nella giurisdizione ordinaria, così come il
giudice amministrativo - nello stabilire l'importo del danno da ablazione
illegittima - non può includervi anche quanto dovuto per il periodo di
occupazione legittima, la cui valutazione pure è di spettanza del giudice
ordinario a norma degli artt. 53, comma 3 e 54 T.U. 8 giugno 2001, n. 327,
viceversa sussiste la giurisdizione esclusiva del giudice amministrativo in
caso di danni conseguenti all'annullamento della dichiarazione di pubblica
utilità e, in generale, di un provvedimento amministrativo in tema di
espropriazione per pubblica utilità.
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