RENT TO BUY
Il “Rent to Buy Scheme”, ovvero lo “schema della locazione preparatoria all’acquisto” è una geniale metodologia
di compravendita immobiliare già da molti anni
presente in alcuni paesi anglosassoni quali Stati Uniti, Australia,
Regno Unito ed Irlanda.
Il mondo è di colpo cambiato a causa della
“stretta creditizia”: quelle stesse Banche che prima erogavano mutui
anche oltre il 100% del reale valore
dell’immobile, consentendo così a chiunque di provare ad acquistare casa,
hanno giustamente dovuto rivedere i loro parametri
di concessione del credito.
Adesso le Banche non erogano oltre l’80% del valore
di perizia dell’immobile.
Si è così drasticamente innalzata la soglia di
liquidità necessaria per affrontare l’acquisto della casa: mentre prima,
con il mutuo al 100%, bastava possedere un 10% di
liquidità per far fronte ai costi accessori della compravendita
(istruttoria mutuo, perizia immobile, accensione
ipoteca, rogito notarile, imposte, commissioni di agenzia),
adesso bisogna invece disporre del 10% + il 20%
non più coperto dal mutuo.
Una soglia discriminatoria del 30% è un bel
problema, non solo per chi vuole comprare, ma anche, di conseguenza,
per chi deve vendere.
Ecco così emergere una soluzione che produce delle
leve finanziarie gratuite.
Il “Rent to Buy” è un “programma preparatorio
all’acquisto” che consente di entrare subito nell’abitazione
scelta,
dapprima in locazione (rent) e successivamente
nella piena proprietà (buy), al completamento del processo di acquisto che
si concluderà entro 3 anni ad un prezzo pattuito e bloccato oggi.
Rinviando il rogito notarile e, di conseguenza,
l’accensione del mutuo, si ottengono 4 importantissimi benefici:
· la
possibilità, per l’acquirente, di crearsi uno “storico creditizio”,
finalizzato a migliorare il proprio rating
(punteggio) per ottenere poi il mutuo con più facilità ed alle migliori
condizioni di mercato
(non solo in termini di spread ma anche in termini di costi accessori);
· la
creazione di un “primo effetto leva” grazie al quale l’acquirente,
versando mensilmente al venditore
(costruttore o privato) un importo equivalente ad un normale affitto, se ne
vede accantonare il 50%
come acconto sul prezzo, elevando così il suo deposito iniziale senza
appesantire il proprio bilancio familiare;
· la
creazione di un “secondo effetto leva”, derivante dalla posticipazione
di tutti i costi e le imposte relative
al mutuo ed al rogito notarile;
· un
“periodo di prova” durante il quale, se dovessero mutare le proprie
esigenze, si può vendere l'immobile
ad un terzo soggetto con la semplice cessione della propria contrattualistica,
evitando così tutti i costi
del rogito ed ottenendo magari anche un piccolo guadagno!
Grazie
alla sua flessibilità il "Rent to Buy" si presta a risolvere molte altre problematiche ed in
particolar modo quella,
assai diffusa, di chi, per acquistare una nuova
casa deve prima venderne un'altra.
Acquistando la nuova casa con il "Rent to Buy", la si può abitare da subito, liberando
così quella usata per venderla
senza fretta al miglior prezzo ottenibile, magari
dopo averla ritinteggiata per presentarla al meglio.
Non appena effettuato il rogito per la vendita
dell'immobile usato si potrà così, con la liquidità ottenuta, provvedere
a rogitare il nuovo, accendendo eventualmente un
mutuo di importo inferiore e commisurato alle effettive necessità
finanziarie del momento.
Il "Rent to
Buy" non è uno "strumento finanziario": è invece una modalità di
compravendita che produce,
di fatto, delle leve finanziarie. Non è quindi
previsto l'intervento di alcun terzo soggetto e tutti i rapporti giuridici ed
economici sono tra acquirente e venditore, come in
una normalissima compravendita immobiliare.
Ci tengo inoltre a precisare che nel "Rent to
Buy" il prezzo di compravendita dell'immobile non è quello di listino, ma è
il risultato della negoziazione intercorsa tra le
parti, dove la modalità di acquisto "Rent to Buy" non deve in alcun
modo
influire sul prezzo di vendita: all'acquirente
"Rent to Buy" deve pertanto essere riconosciuto lo stesso sconto che
si
sarebbe accordato in una compravendita di tipo
tradizionale. Il disagio che l'acquirente "Rent to Buy" arreca
al venditore allungando la tempistica della
compravendita viene concettualmente pagato, come di seguito esposto,
tramite il canone di locazione. Non deve quindi
essere pagato una seconda volta rinunciando ad uno sconto.
L’
inquilino-futuro proprietario entra subito nella casa che ha scelto
di acquistare versando al venditore
(costruttore o privato che sia) un acconto che
solitamente ammonta al 6% del prezzo di compravendita,
da intendersi pattuito oggi e bloccato per 3 anni;
durante la fase preparatoria l’inquilino-futuro proprietario
versa poi mensilmente al venditore un importo
equivalente ad un normale affitto, il quale viene però solo in parte
considerato canone di locazione a fondo perduto:
l’altra parte viene invece “salvata” e va a creare un deposito
in conto futuro acquisto che, sommato all’acconto
iniziale, porterà l’accantonamento totale, al termine del programma, al
15% del prezzo concordato.
Al momento del rogito resterà così da saldare, con
un mutuo liberamente scelto dall’acquirente,
solamente il restante 85% del prezzo.
ESEMPI
Ecco un primo esempio, ipotizzando l'acquisto di
un immobile nuovo da un costruttore:
Prezzo pattuito (bloccato per 3 anni)
............... 150.000 Euro
Acconto iniziale (6%)
......................................... 9.000 Euro (eventualmente
finanziabile senza ipoteca)
Versamento mensile
............................................ 750 Euro (375 in affitto + 375
"salvati" come acconto)
Accantonamento dopo 3 anni (15%)
................... 22.500 Euro (9.000 acconto iniziale + 13.500 “salvati” in 3
anni)
Importo da saldare al rogito (85%)
.................... 127.500 Euro (mutuo con Banca a scelta dell’acquirente)
VANTAGGI
Oltre a creare un importantissimo accantonamento
grazie alla parte di affitto “salvata” come acconto sul prezzo
(
1° effetto leva), il “Rent to Buy” consente anche di creare uno “storico
creditizio” per l’acquirente, il quale sarà in grado di dimostrare alla
Banca che ha puntualmente versato, per 3 anni, un importo mensile, per il “Rent
to Buy”,
leggermente superiore o pari alla rata del mutuo
che va a richiedere.
Egli è quindi un
cliente collaudato e con un rating eccellente: un soggetto ideale a
cui poter concedere con tranquillità il mutuo anche senza far intervenire
terzi soggetti come garanti e ridimensionando, anche del 50%, il costo delle
assicurazioni, che normalmente incidono dal 5 al 10% sull'importo del mutuo
erogato.
Questi 3 anni potrebbero anche essere importanti
per poter comodamente accantonare la liquidità necessaria
per affrontare tutti i costi che il “Rent to Buy”
consente di posticipare (
2° effetto leva): istruttoria mutuo,
perizia immobile, imposte, costi del rogito
notarile, assicurazioni varie (complessivamente circa il 6%
del prezzo di compravendita).
E' importante comprendere che, nel programma
"Rent to Buy", l'affitto pagato in 3 anni non comporta in realtà
un maggior costo rispetto all'acquisto con il
metodo tradizionale: infatti, conti alla mano, accendere dopo 3 anni un mutuo
di importo inferiore e con un miglior tasso di interesse può generare un
risparmio sui costi del mutuo anche doppio rispetto all'affitto pagato
al venditore.
Ecco perché il "Rent to Buy" rappresenta
una
leva finanziaria gratuita ed è, in qualsiasi caso, sicuramente più
conveniente rispetto all'acquisto tradizionale.
E’ necessario però saper personalizzare il “Rent
to Buy” in modo che rimanga sempre bilanciato tra le parti, anche al variare
dell’importo della compravendita.
LA TUTELA
Le complicazioni sorgono quando si pensa alla tutela nel caso di non pagamento da parte dell'acquirente che si trova nel possesso dell'immobile.
A tal punto è da considerare che mancando giurisprudenza si possono solo fare solo delle ipotesi.
Quindi se l'acquirente non paga il venditore si troverà ad iniziare un procedimento giudiziario che porti alla risoluzione del contratto e al rilascio dell'immobile.
Tempi previsti?
I tempi del processo ordinario!
Per questo qualcuno suggerisce di scindere in due il contratto .
Un preliminare di vendita a due anni ed un contratto di locazione provvisoria a due anni.
Qual'è la differenza?
In tal caso se l'acquirente non paga si agirà con l'azione di sfratto per morosità che sicuramente è più veloce evitando di ricorrere al normale giudizio di cognizione.