LA GIURISDIZIONE ESCLUSIVA DEL GIUDICE AMMINISTRATIVO IN
MATERIA DI URBANISTICA ED EDILIZIA.
L’art. 34 del d.lg. 80 del 1998
attribuisce alla giurisdizione esclusiva del giudice amministrativo tutte le
controversie relative ad atti, provvedimenti e comportamenti della pubblica
amministrazione in materia di urbanistica ed edilizia.
Il comma 2 dell’art. 34 del d.lg.
80/1998 afferma che rientrano nella materia urbanistica tutti gli aspetti
dell’uso del territorio.N. Centofanti, Abusivismo
edilizio Giuffrè, 2010, 327.
Il contenuto di dette norme è ripreso
dall’art. 133, lett. f), d.lg. 2.7.2010, n.104, che devolve alla giurisdizione
esclusiva del giudice amministrativo le controversie aventi ad oggetto gli atti
e i provvedimenti delle pubbliche amministrazioni in materia urbanistica e
edilizia, concernente tutti gli aspetti dell'uso del territorio, e ferma
restando la giurisdizione del Tribunale superiore delle acque pubbliche, nonché
quella del giudice ordinario per le controversie riguardanti la determinazione
e la corresponsione delle indennità in conseguenza dell'adozione di atti di
natura espropriativa o ablativa.
A seguito dell’intervento della Consulta
è stato recepito che i comportamenti della p.a. sono esclusi dalla
giurisdizione amministrativa.
La sentenza della Corte costituzionale
292/2000, ha dichiarato l'illegittimità costituzionale dell'art. 34, d.lg. n.
80 del 1998 nella parte in cui prevede che siano devolute alla giurisdizione
esclusiva del g.a. le controversie aventi ad oggetto "gli atti, i
provvedimenti e i comportamenti" anziché "gli atti e i
provvedimenti" delle pubbliche amministrazioni e dei soggetti ad esse
equiparati in materia urbanistica e edilizia - da intendersi nel senso che la
giurisdizione in materia urbanistica ed edilizia non possa essere devoluta
interamente al giudice amministrativo, ma solo entro limiti definiti dalla
legge e caratterizzati dalla situazione giuridica soggettiva per la cui tutela
si agisce - sono devolute alla giurisdizione del g.o., come previsto dall'art.
22 bis l. n. 689 del 1981, tutte le controversie aventi ad oggetto le
opposizioni a sanzioni amministrative in materia urbanistica, in cui la
situazione giuridica soggettiva di chi deduce di essere stato sottoposto a
sanzione in casi o in modi non stabiliti dalla legge ha consistenza di un
diritto soggettivo perfetto. (Trib. Novara, 31.5.2010, n. 555, RG, 2010).
La
giurisprudenza conferma che la
giurisdizione esclusiva amministrativa in materia urbanistica abbraccia la
totalità degli aspetti dell'uso del territorio per cui, oltre le attribuzioni
normative, devono essere ricondotte a tale ambito anche le attività di
gestione, nell'accezione onnicomprensiva di governo ed uso del territorio, con
estensione all'esecuzione degli accordi integrativi o sostitutivi del
provvedimento amministrativo (Cons. St., sez. IV, 16.2.2011, n. 1014, RACDS, 2011,
2).
Per la giurisprudenza rientrano le controversie
afferenti a convenzioni edilizie.
Le controversie afferenti a convenzioni
(finalizzate alla concessione del diritto di superficie finalizzato alla
costruzione di alloggi di tipo economico e popolare, con relativa convenzione
attuativa, ex art. 35, l. 22.10.1971 n. 865 , non possono ricondursi alla sola
disciplina dell'art. 5, l. n. 1034 del 1971.
La norma in effetti, lascia fuori dalla
giurisdizione amministrativa le controversie relative al pagamento di canoni ed
altri corrispettivi relativi alle concessioni pubbliche, ma debbono
ricomprendersi nella disciplina di cui all'art. 34, d.lg. n. 80 del 1998, in
quanto trattasi comunque di controversie relative all'esercizio di funzioni
pubblicistiche relative ad uno specifico uso del territorio. T.A.R. Sicilia
Catania, sez. III, 29.6.2011, n. 1643, FATAR, 2011, 6, 2147.
È
devoluta alla giurisdizione esclusiva del giudice amministrativo la
controversia promossa da un privato nei confronti di un Comune per sentir
dichiarare l'illegittimità del recesso, da parte di quest'ultimo, rispetto ad
una convenzione stipulata per la progettazione, costruzione e gestione di un
parcheggio pubblico, nonché l'inadempimento agli obblighi di tale convenzione,
accessiva rispetto alla relativa concessione edilizia, con conseguente domanda
di risarcimento del danno.
L'art. 34, commi 1 e 2, d.lg. 31.3.1998 n. 80, mod.
art. 133, lett. f), d.lg. 2.7.2010, n.104.
devolve alla giurisdizione esclusiva del
giudice amministrativo le controversie in materia di urbanistica e di edilizia;
dall'altro, ai sensi dell'art. 11, commi 1 e 5, l. 7 agosto 1990 n. 241,
trattandosi, nella specie, di accordi procedimentali volti a determinare il
contenuto discrezionale del provvedimento finale di concessione. Cass. Civ.,
sez. un., 3.10.2011, n. 20143, FACDS,
2011, 10, 3067.
Per la giurisprudenza rientrano le controversie in
materia di oneri di urbanizzazione.
Esse devono ritenersi ancora attribuite alla
giurisdizione del giudice amministrativo in materia di urbanistica ed edilizia
ai sensi dell'art. 34, d. lg. n. 80 del 1998, non avendo tra l'altro detti
oneri natura tributaria bensì natura di corrispettivo di diritto pubblico con
la funzione di partecipazione ai costi delle opere di urbanizzazione. T.A.R.
Puglia Bari, sez. II, 17.2.2011, n. 271, FATAR, 2011, 2, 612.
L'esistenza e/o la misura degli oneri
di urbanizzazione, costo di costruzione e relative sanzioni per ritardato
pagamento costituiscono una obbligazione direttamente stabilita dalla legge;
come tale, la determinazione dell'an e del quantum del contributo concessorio
ha natura di un mero accertamento dell'obbligazione contributiva effettuato
dalla P.A. in base a rigidi parametri prefissati dalla legge e dai regolamenti
in tema di criteri impositivi, nei cui riguardi essa è sfornita di potestà
autoritative.
La posizione del soggetto nei cui
confronti è richiesto il pagamento è di diritto soggettivo e non di interesse
legittimo, per cui l'impugnazione del provvedimento del Comune è soggetta
all'ordinario termine di prescrizione e la definizione della controversia
appartiene, ai sensi dell'art. 133 comma 1 lett. f) c.p.a., alla giurisdizione
esclusiva del Giudice Amministrativo. T.A.R. Sicilia Catania, sez. I,
26/09/2013, n. 2287. Foro Amm. - T.A.R. (Il) 2013, 9, 2909.
Anche dopo l'abrogazione dell'art. 16, l. 28
gennaio 1977 n. 10 ad opera del T.U. Edilizia n. 380 del 2001, resta ferma
l'espressa riserva della giurisdizione amministrativa in materia di sanzioni
edilizie di cui all'art. 12, l. 24 novembre 1981 n. 689, nonché la
giurisdizione esclusiva in materia urbanistica ed edilizia, prevista dall'art.
34, d.lg. n. 80 del 1998 e, da ultimo, confermata dall'art. 133 lett. f) c.p.a..
Tale principio trova applicazione anche in materia di oneri di urbanizzazione
che il proprietario dell'immobile assuma non dovuti, in quanto compensabili con
un diverso credito T.A.R. Puglia Bari, sez. III, 06/11/2013, n. 1489, Foro Amm.
- T.A.R. (Il) 2013, 11, 3521.
La giurisprudenza ha precisato che le
controversie in materia edilizia che vertono su diritti soggettivi rientrano
nella giurisdizione del giudice ordinario.
La S.C. è stata chiamata a pronunciarsi
su una questione concernente l'individuazione del giudice competente a decidere
una controversia avente per oggetto obbligazioni stabilite a carico delle parti
da una convenzione urbanistica che prevedeva la realizzazione di opere di
urbanizzazione primaria e secondaria, stante l'inadempimento da parte del
comune delle obbligazioni con la stessa assunte e l'invalidità dei relativi
atti.
Sul punto, il giudice di legittimità
rileva che con la sottoscrizione del contratto si instaura tra le parti un
vincolo negoziale iure privatorum
comportante che tutte le controversie attinenti alla sua esecuzione devono
ascriversi alla giurisdizione ordinaria. Cass. Civ., sez. un., 5.5.2011, n.
9843, DG, 2011.
Rientrano nella giurisdizione ordinaria
anche le controversie relative ad un contratto preliminare di vendita del
terreno tra ricorrente ed amministrazione pur se esso sia inserito in una sequenza pubblicistica volta
alla realizzazione di un programma di intervento.
Se il contratto è un mero atto negoziale
sorretto dalle norme del diritto privato, cui è del tutto estraneo il proposito
urbanistico che muoveva il Comune (che sarebbe rimasto in sostanza a livello di
condizione non esplicitata nell'atto), allora esso non può essere attratto
dalla norma sulla giurisdizione esclusiva in materia urbanistica.
Se il contratto è un mero atto negoziale
sorretto dalle norme del diritto privato, di esso deve conoscere il giudice
ordinario. T.A.R. Lombardia Brescia, sez. I, 19.7.2011, n. 1092, RATAR, 2011, 7-8.
Sono devolute
alla giurisdizione esclusiva del giudice amministrativo le controversie
aventi ad oggetto gli atti,
provvedimenti e comportamenti in materia urbanistica ed edilizia.
Tale
giurisdizione del giudice amministrativo è stata estesa a tutti gli aspetti
dell'uso del territorio.
Rientrano
in tale giurisdizione anche le controversie
relative alla determinazione, liquidazione e corresponsione degli oneri
concessori che risultano connessi al rilascio del
titolo abilitativo e pertanto discendono dall'adozione di un provvedimento
amministrativo. In altri termini, la giurisdizione
esclusiva del giudice amministrativo sulle
controversie attinenti alla corresponsione dei suddetti oneri concessori
discende dallo stretto collegamento funzionale tra il rilascio dei titoli
abilitativi ed i contributi conseguenti a carico del
privato, trattandosi appunto di pretesa del
Comune fondata su provvedimenti amministrativi non gravati e divenuti inoppugnabili
Rientra
in tale giurisdizione anche la controversia
avente ad oggetto l'ingiunzione emessa da un sindaco ai sensi dell'art. 2, R.D.
14 aprile 1910, n. 639, per il mancato pagamento del contributo per oneri di
urbanizzazione e costo di costruzione
Anche
le ingiunzioni sulle sanzioni pecuniarie in materia edilizia sono ritenute
attratte dalla giurisdizione esclusiva.
Tra le controversie devolute alla
giurisdizione esclusiva del giudice amministrativo, ai sensi dell'art. 133,
lett. f), c.p.a., rientrano anche quelle relative alla contestazione dell'an e
del quantum di una sanzione pecuniaria edilizia, cui è assimilabile
l'ingiunzione di pagamento dell'importo anticipato dall'Amministrazione per la
c.d. esecuzione in danno, a seguito dell'inottemperanza di un ordine di
demolizione di abuso edilizio.T.A.R. Campania Napoli, sez. III, 16/01/2012, n.
195, Foro
amm. TAR 2012, 1, 212.
Altra
giurisprudenza ritiene che le controversie aventi ad oggetto l'irrogazione di
sanzioni sono devolute alla giurisdizione del giudice ordinario, posto che la
relativa opposizione non genera una controversia nascente da atti e
provvedimenti della P.A. relativi alla gestione del territorio, bensì
l'esercizio di una posizione giuridica avente consistenza di diritto soggettivo
da parte di chi deduce di essere stato sottoposto a sanzione in casi e modi non
stabiliti dalla legge Cass. civile, sez. un., 27/01/2014, n. 1528, Giustizia
Civile Mass. 2014, rv 628859.