Corte di Cassazione SEzione III Penale
Sentenza 2 marzo 2015 8977
Presidente Mannino – Relatore Scarcella
Sentenza 2 marzo 2015 8977
Presidente Mannino – Relatore Scarcella
Ritenuto in fatto
1. Il Procuratore Generale della Repubblica presso la Corte d’appello di
FIRENZE ha proposto ricorso avverso la sentenza della Corte d’appello di Firenze
l’imputato M.P. è stato assolto dall’imputazione di abuso d’ufficio al medesimo contestata secondo le modalità esecutive e
spazio – temporali meglio descritte nel capo di imputazione (fatto contestato
come commesso in data (omissis) ).
2. Con il ricorso, vengono dedotti cinque motivi, di
seguito enunciati nei limiti strettamente necessari per la motivazione ex art.
173 disp. att. cod. proc. pen..
2.1. Deduce, con il primo motivo, la violazione
dell’art. 606, lett. b) c.p.p., in relazione all’art. 323 cod. pen., sub specie
di errata interpretazione della norma penale in questione, con riferimento
all’inesistente requisito della macroscopica illegittimità dell’atto
amministrativo nell’abuso d’ufficio.
In sintesi, la censura investe l’impugnata sentenza in
quanto la Corte d’appello, nel riconoscere l’ammissibilità della c.d. sanatoria
condizionata, sostiene che nel rilasciare la concessione in sanatoria
condizionata ad una parziale demolizione delle opere abusive, il M. sarebbe
stato ispirato da buona fede in relazione all’emanazione di un atto che non
sarebbe stato macroscopicamente illegittimo; tale affermazione, secondo il PG
ricorrente, sarebbe sindacabile, atteso che la norma di cui all’art. 323 cod.
pen. non richiede in alcun modo che l’illegittimità dell’atto sia
caratterizzata da un quantum di gravità o di evidenza o di macroscopicità;
2.2. Deduce, con il secondo motivo, la violazione dell’art. 606, lett. b) c.p.p., in
relazione all’art. 323 cod. pen., sub specie di errata interpretazione della
norma penale in questione, con riferimento alla ritenuta incompatibilità del
dolo eventuale sull’illegittimità dell’atto (condotta) con il dolo intenzionale
sul vantaggio patrimoniale ingiusto per il privato (evento) nel delitto di
abuso d’ufficio.
In sintesi, la censura investe l’impugnata sentenza in
quanto la Corte d’appello, avrebbe errato nell’affermare che il dubbio del M.
sulla legittimità della c.d. sanatoria condizionata consentirebbe di affermare
la carenza di prova in punto di dolo sulla condotta, oltre che di dolo
intenzionale sull’evento di vantaggio del privato
2.3. Deduce,
con il terzo motivo, la violazione
dell’art. 606, lett. b) ed e) c.p.p., in relazione all’errata interpretazione
della c.d. concessione condizionata, sub specie dell’illogicità e
contraddittorietà della motivazione con riferimento alla sussistenza ed
applicazione nel caso in esame di una concessione condizionata, in ordine alla
sua incidenza sull’elemento psicologico del reato e al suo valore di prova
della buona fede dell’imputato.
In sintesi, la censura investe l’impugnata sentenza in
quanto la Corte d’appello avrebbe erroneamente ritenuto che l’adozione da parte
del M. , nel settembre 2008, del provvedimento di preavviso di sanatoria di cui
all’imputazione, facesse capo ad un orientamento diffuso presso la pubbliche
amministrazioni, ossia la c.d. sanatoria condizionata;
3. Con memoria tempestivamente depositata presso la cancelleria
di questa Corte, infine, la difesa del M. nel riassumere le motivazioni della
sentenza d’appello, ha chiesto rigettarsi o dichiararsi manifestamente
infondato il ricorso del PG.
Considerato in diritto
4. Il ricorso del PG non è fondato e deve essere
rigettato per le ragioni di seguito esposte.
5. Seguendo l’ordine cronologico imposto dalla
struttura dell’impugnazione di legittimità, dev’essere anzitutto esaminato il
primo motivo, con cui il PG ricorrente solleva censure in relazione all’art.
323 cod. pen., sub specie di errata interpretazione della norma penale in
questione, con riferimento all’inesistente requisito della macroscopica
illegittimità dell’atto amministrativo nell’abuso d’ufficio.
La Corte d’appello fiorentina motiva, sul punto, svolgendo
una serie di considerazioni che sono finalizzate ad escludere l’esistenza del
dolo intenzionale del pubblico ufficiale rispetto allo scopo di avvantaggiare
il privato C. . Osserva il collegio come, in realtà, a dispetto di quanto
censurato dal PG ricorrente, la Corte territoriale prende in esame la questione
della “macroscopica illegittimità” non per escludere che l’atto amministrativo
posto in essere non fosse legittimo, ma per evidenziare che proprio
l’inesistenza di quella macroscopica illegittimità – come del resto dimostrato
dall’esistenza di un “dubbio” del pubblico ufficiale su come poter eliminare la
difformità che impediva la “sanatoria” – non poteva essere utilizzata come
elemento di supporto dell’intenzionalità del dolo.
Ne discende, pertanto, l’infondatezza del primo
motivo, non essendo sul punto censurabile il percorso logico – argomentativo
sviluppato dalla Corte gigliata.
6. Passando all’esame del secondo motivo di ricorso,
lo stesso si rivela parimenti infondato. Come sinteticamente esposto in sede di
illustrazione del relativo profilo di doglianza, con tale motivo il PG
ricorrente solleva una censura in relazione all’art. 323 cod. pen., sub specie
di errata interpretazione della norma penale in questione, con riferimento alla
ritenuta incompatibilità del dolo eventuale sull’illegittimità dell’atto
(condotta) con il dolo intenzionale sul vantaggio patrimoniale ingiusto per il
privato (evento) nel delitto di abuso d’ufficio.
Va premesso, sul punto, che secondo l’orientamento
consolidato di questa Corte, in tema di abuso d’ufficio, per la configurabilità
dell’elemento soggettivo è richiesto il dolo intenzionale, ossia la
rappresentazione e la volizione dell’evento come conseguenza diretta e immediata
della condotta dell’agente e obiettivo primario da costui perseguito (Sez. 6,
n. 35859 del 07/05/2008 – dep. 18/09/2008, P.G. in proc. Pro, Rv. 241210; Sez.
5, n. 3039 del 03/12/2010 – dep. 27/01/2011, Marotta e altri, Rv. 249706).
Orbene, non sembra al Collegio che la Corte fiorentina
sia venuta meno all’insegnamento costante della giurisprudenza di legittimità,
in quanto, con riferimento alla questione sollevata dal PG ricorrente, in
realtà la Corte territoriale chiarisce che gli elementi probatori non
consentivano di ritenere che l’imputato fosse consapevole della macroscopica
illegittimità dell’atto posto in essere (sanatoria “condizionata
Anche sotto tale profilo, pertanto, le censure del PG
si rivelano infondate.
7. Quanto, ancora, al terzo motivo di ricorso, si è
già precisato, in sede di illustrazione del motivo che con lo stesso il PG
svolge censure in relazione all’errata interpretazione della c.d. concessione
condizionata, sub specie dell’illogicità e contraddittorietà della motivazione
con riferimento alla sussistenza ed applicazione nel caso in esame di una
concessione condizionata, in ordine alla sua incidenza sull’elemento
psicologico del reato e al suo valore di prova della buona fede dell’imputato.
Deve, ovviamente, premettersi che la questione che
viene in esame non comporta l’analisi della legittimità della sanatoria c.d.
giurisprudenziale non emergendo in realtà dagli atti che la tesi difensiva
fosse stata quella di sostenere che il pubblico ufficiale avesse voluto
indicare, come strada percorribile per “aggirare” l’ostacolo, quello di fare
ricorso a detta forma di sanatoria, essendo invece emerso che il “rimedio”
suggerito fosse stato quello di emanare un ordine di demolizione finalizzato
alla regolarizzazione dell’intervento edilizio da un punto di vista
urbanistico, il tutto da intendersi come espressione di una concessione
“condizionata”.
7.1. Sulla legittimità di una c.d. concessione
“condizionata” non v’è dubbio nella stessa giurisprudenza amministrativa (v.,
ad esempio: Cons. St., Sez. IV, 6 ottobre 2010, n. 7344), nella specie
investendosi una modalità della concessione edilizia e, quindi, un contenuto
discrezionale del provvedimento, ciò che si riflette sul piano della verifica
di legittimità in parte qua della concessione.
10. Il ricorso dev’essere, dunque, complessivamente
rigettato.
P.Q.M.
La Corte rigetta il ricorso del PG..
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