Corte di Cassazione, sezione VI Civile – 1
Ordinanza 2 dicembre 2014 – 6 marzo 2015, n. 4633
Presidente Di Palma – Relatore Dogliotti
Ordinanza 2 dicembre 2014 – 6 marzo 2015, n. 4633
Presidente Di Palma – Relatore Dogliotti
Fatto e diritto
In un procedimento di separazione
personale tra F.P. e M.O., la Corte d’Appello di Brescia con sentenza 20 luglio
2012} riformava la sentenza del Tribunale di Cremona, emessa il 20/09/2011,
dichiarando l’addebito al marito e determinando l’assegno di mantenimento per
la moglie in euro 400 mensili.
Ricorre per cassazione il marito.
Non si ravvisano violazioni di legge.
In sostanza il ricorrente propone profili
e situazioni di fatto, insuscettibili di controllo in questa sede, a fronte di
una sentenza caratterizzata da motivazione adeguata e non illogica.
Ritiene il giudice a quo che vi sia piena
prova dell’addebito al marito, sulla base dell’istruttoria testimoniale. Anche
se nessun teste ha assistito alle violenze, è vero che i parenti sono stati
chiamati dalla moglie che lamentava violenze da parte del marito ; almeno in un
caso, le furono riscontrate lesioni che essa assumeva essere dovute ad una
caduta a seguito delle spinte del marito. Fu l’atteggiamento aggressivo del
marito- continua la sentenza impugnata- a indurre la moglie a lasciare la casa
coniugale .
Nulla aggiunge al contenuto del ricorso
la memoria del ricorrente, che richiama una richiesta di archiviazione della
Procura della Repubblica di Cremona rispetto a denuncia-querela della moglie
per maltrattamenti, motivando sui disturbi di personalità della stessa, ciò che
evidentemente non contraddice le risultanze dell’istruttoria espletata.
Quanto all’assegno, risulta che la moglie
e disoccupata dal 2005, mentre il marito ha un reddito, svolgendo la
professione di architetto ed e intestato di numerosi immobili. Così la sentenza
impugnata.
Infine, in ordine alle spese, non si
ravvisa alcun errore materiale o travisamento.
Tenuto conto dell’esito della causa, il
Faccini e stato condannato integralmente alle spese giudiziali .
Va pertanto rigettato il ricorso.
Le spese seguono la soccombenza.
P.Q.M.
La Corte rigetta il ricorso; condanna il
ricorrente al pagamento delle spese processuali che liquida in €. 2.100,00
comprensive di €. 100,00per esborsi; oltre spese forfettarie ed accessori di
legge.
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