La Cedolare Secca. Quando conviene????
La
"cedolare secca sugli affitti"
è un'imposta introdotta nel 2011 che sostituisce quelle attualmente dovute
sulle locazioni (articolo 3 del dlgs 23/2011).
La scelta se aderire o meno a questa nuova imposta è
lasciata al locatore ed il nuovo regime si applica in alternativa a quello
ordinario.
La
"cedolare secca" sostituisce:
-
l'Irpef e le relative addizionali regionali e comunali,
-
l'imposta di registro (anche per le risoluzioni e le proroghe del contratto),
-
l'imposta di bollo (come sopra).
Il
reddito assoggettato a cedolare:
- è
escluso dal reddito complessivo ai fini Irpef.
- sul
reddito assoggettato a cedolare e sulla cedolare stessa non possono essere
fatti valere rispettivamente oneri deducibili e detrazioni.
- il
reddito assoggettato a cedolare deve essere comunque considerato ai fini della
determinazione dei requisiti per la determinazione di deduzioni, detrazioni,
esenzioni o benefici di qualsiasi titolo collegati al reddito (calcolo dell'ISEE,
determinazione del reddito per essere considerato a carico etc.).
Possono
scegliere il regime della "cedolare secca" le persone
fisiche proprietari o usufruttuari di immobili adibiti ad uso abitativo appartenenti alle categorie
catastali dalla A1 alla A11 esclusa l'A10 (uffici o studi privati).
L'opzione
può essere esercitata per ciascuna unità immobiliare e relative pertinenze se
affittate congiuntamente all'abitazione principale.
Non
possono aderire al nuovo regime le società e gli enti non commerciali e in ogni
caso la scelta non può essere effettuata nell'esercizio di attività di impresa
o di arti e professioni.
La
"cedolare secca" si calcola applicando un' aliquota
fissa del 21% sull'intero canone di locazione annuo, qualunque sia
l'importo.
L'
aliquota scende al 10% per i
contratti di locazione a canone concordato.
La
cedolare deve essere versata entro i termini stabiliti per il versamento Irpef
(sia per quanto riguarda l' acconto che il saldo).
A partire dal 2012 il versamento dell'acconto è pari al 95% dell'imposta dovuta per l'anno precedente con la seguenti modalità:
A partire dal 2012 il versamento dell'acconto è pari al 95% dell'imposta dovuta per l'anno precedente con la seguenti modalità:
- in
un'unica soluzione entro il 30 novembre di ciascun anno se l'importo è
inferiore a 257,52 euro.
- in due rate del 40% e del 60% se l'importo dovuto è maggiore o uguale a 257,52 euro (la prima rata va versata entro il 16 giugno di ogni anno, la seconda entro il 30 novembre).
- in due rate del 40% e del 60% se l'importo dovuto è maggiore o uguale a 257,52 euro (la prima rata va versata entro il 16 giugno di ogni anno, la seconda entro il 30 novembre).
Il versamento della cedolare secca (sia in acconto che a saldo) va
effettuato sempre con il modello F24, anche
da coloro che si avvalgono dell'assistenza fiscale e presentano la
dichiarazione dei redditi ad un CAF, a un professionista abilitato o al datore
di lavoro come sostituto d'imposta.
Chi
intende avvalersi del regime della "cedolare secca" può esercitare
l'opzione in sede di registrazione del contratto compilando il modello semplificato Siria
(approvato con provvedimento del 7/04/2011) oppure il modello 69.
Inoltre
il proprietario deve dare comunicazione della scelta al conduttore (affittuario)
con lettera raccomandata.
Nella lettera deve essere contenuta la rinuncia alla facoltà di chiedere, per tutta la durata dell'opzione sulla "cedolare secca", l'adeguamento Istat del canone di locazione, anche se previsto contrattualmente.
La comunicazione è obbligatoria e deve essere inviata prima di esercitare l'opzione della "cedolare secca". Il mancato invio rende inefficace l'opzione stessa (articolo 3, comma 11 del DLGS 23/2011).
Nella lettera deve essere contenuta la rinuncia alla facoltà di chiedere, per tutta la durata dell'opzione sulla "cedolare secca", l'adeguamento Istat del canone di locazione, anche se previsto contrattualmente.
La comunicazione è obbligatoria e deve essere inviata prima di esercitare l'opzione della "cedolare secca". Il mancato invio rende inefficace l'opzione stessa (articolo 3, comma 11 del DLGS 23/2011).
L'opzione
vincola il locatore all'applicazione del regime della "cedolare
secca" per l'intero periodo di durata del contratto o della proroga o per
il residuo periodo nei casi in cui l'opzione viene esercitata per le annualità
successive.
Il
locatore ha la facoltà di revocare l'opzione durante ciascuna annualità
contrattuale successiva a quella in cui è stata esercitata l'opzione.
La
revoca deve essere effettuata entro il termine previsto per il pagamento
dell'imposta di registro relativa all'annualità di riferimento e obbliga al
versamento della stessa imposta.
Resta
salva la facoltà di esercitare nuovamente l'opzione nelle annualità successive.
avvocatoandreani.
it/
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