La
pianificazione urbanistica. La progettazione delle opere pubbliche ed il loro
rilievo ai fini della procedura di esproprio.
Con l’avvento della pianificazione territoriale
comunale, che oramai ha raggiunto grande diffusione, l’esecuzione di un
progetto di opera pubblica si deve confrontare con le previsioni urbanistiche
esistenti.
La L. 109/1994 sui lavori pubblici, inoltre, impone
l’inclusione delle opere da realizzare in un piano triennale o nei suoi
aggiornamenti annuali.
Nell’ambito della programmazione triennale l’inclusione
di un opera nell’elenco dei lavori da avviare nell’anno è subordinata alla
previa approvazione della progettazione preliminare, art. 14, 6 comma, L.
109/1994.
Poiché l’elenco annuale dei lavori costituisce un allegato allo schema di bilancio di previsione, unitamente alla relazione previsionale e programmatoria, ne consegue che il progetto preliminare di ogni singolo intervento costituisce una componente essenziale del programma complessivo e che la relativa spesa deve figurare tra gli stanziamenti previsti nel bilancio pluriennale.
Poiché l’elenco annuale dei lavori costituisce un allegato allo schema di bilancio di previsione, unitamente alla relazione previsionale e programmatoria, ne consegue che il progetto preliminare di ogni singolo intervento costituisce una componente essenziale del programma complessivo e che la relativa spesa deve figurare tra gli stanziamenti previsti nel bilancio pluriennale.
Il ruolo del progetto preliminare è determinante nella
programmazione degli enti locali ed esso può essere realizzato solo se conforme
alla programmazione urbanistica.
Solo se l’opera è conforme alle previsioni dello strumento
urbanistico o di una sua variante può essere disposta la dichiarazione di
pubblica utilità, che sarà addirittura implicita nel caso si tratti di uno
strumento urbanistico attuativo, come, ad esempio, del piano particolareggiato
o del piano di zona per l’edilizia economico popolare, art. 12, D.P.R.
8.6.2001, n. 327.
Se
l’opera da realizzare non risulta conforme alle previsioni urbanistiche
l’approvazione del progetto definitivo da parte del consiglio comunale
costituisce adozione di variante allo strumento
urbanistico, art. 19, D.P.R. 8.6.2001, n. 327.
Il comune, con la approvazione dello strumento
urbanistico generale, determina il sorgere del vincolo all’esproprio per le
aree da destinare a servizi o opere pubbliche.
I tempi per la realizzazione dell’opera non possono
essere indeterminati, ma il procedimento, in ossequio al principio di legalità,
deve rispettare delle scansioni temporali ben precise.
Il D.P.R. 8.6.2001, n. 327, all’art. 9, disciplina gli
effetti espropriativi dei vincoli dei piani regolatori generali fissando la sua
durata in cinque anni.
Lo stesso vincolo quinquennale può essere disposto,
dando espressamente atto della sua natura mediante un atto di approvazione di
progetto di opera pubblica che abbia natura di variante allo strumento
urbanistico, come ad esempio un provvedimento della conferenza di servizi, art.
10, D.P.R. 8.6.2001, n. 327.
Se, nel termine di cinque anni dalla approvazione del
vincolo, non viene emanata la dichiarazione di pubblica utilità, il vincolo decade,
art. 9, 3° co., D.P.R. 8.6.2001, n. 327.
In tal caso il privato, liberato dal vincolo, può
realizzare gli interventi consentitigli dalla normativa in carenza di
pianificazione urbanistica.
L’art. 4, 8° co., L. 10/1977, che funge da norma
quadro per il legislatore regionale, fissa, in carenza di tale normativa, dei
limiti rigorosi.
Fuori dal perimetro dei centro abitato, l’edificazione
a scopo residenziale non può superare l'indice di metri cubi 0,03 per metro
quadrato di area edificabile, mentre, nell'ambito del centro abitato, sono
consentite soltanto opere di restauro o di risanamento conservativo, di
manutenzione ordinaria e straordinaria, di consolidamento statico o di
risanamento igienico.
Tale norma è, peraltro, ripresa dall’art. 9 del
progetto di T.U. dell’edilizia, approvato dal consiglio dei ministri in data
24.5.2001, dopo avere ricevuto il parere delle commissioni parlamentari
competenti e del Consiglio di Stato.
Anche
per tale T.U. la data di entrata in vigore è prevista per il 1.1.2002, ma a
tutt'oggi non è ancora stato emanato il relativo decreto dal Presidente della
Repubblica e, conseguentemente, manca la pubblicazione in G.U. (Il richiamo è,
pertanto, improprio!)
11. Il silenzio
assenso regionale nell’approvazione di variante di piano.
Anticipando il T.U. sulle procedimento per la
formazione dei piani attuativi, previsto dalla L. 24.11.2000, n. 340, all. 1,
n. 13, il T.U. sulle espropriazioni disciplina due fattispecie di silenzio
assenso in materia urbanistica.
La prima ipotesi di silenzio assenso regionale è
relativo all’approvazione di variante del piano urbanistico generale nel caso
di opera pubblica non conforme alle previsioni di p.r.g., ex art. 19, 4° co.,
D.P.R. 8.6.2001, n. 327.
L’approvazione del progetto di opera pubblica o di
pubblica utilità da parte del consiglio comunale comporta, infatti, variante al
piano regolatore.
Il silenzio della regione o dell’ente competente
all’approvazione, protratto per 90 giorni dalla ricezione della delibera del
consiglio che adotta il piano, equivale ad assenso dopo che il consiglio
comunale ne ha disposto l’efficacia.
La seconda ipotesi di silenzio assenso riguarda la
modifica del tipo di opera programmata, ex art. 9, 5° co., D.P.R. 8.6.2001, n.
327.
Nel corso della durata quinquennale del vincolo il
consiglio comunale può motivatamente deliberare il cambiamento di tipologia
dell’opera pubblica.
La regione o l’ente preposto all’approvazione deve
manifestare il proprio dissenso entro 90 giorni dalla ricezione della delibera
comunale.
Nel caso di silenzio si forma l’assenso sulla delibera
trasmessa, dopo che il consiglio comunale ne ha disposto l’efficacia.
Tale ipotesi modifica l’art. 1, 4° co., L. 1/1978, ora
abrogata.
Esso prevede la possibilità di approvare opere
pubbliche senza variare il piano urbanistico, quando sono destinate a servizi pubblici, anche se con diversa
destinazione.
A seguito di detta modifica, dal 1.1.2002 nel caso di
varianti, considerate finora non varianti, si deve modificare il piano
urbanistico attraverso l’approvazione del progetto definitivo dell’opera da
parte del consiglio comunale programmata, ex art. 9, 5° co., D.P.R. 8.6.2001,
n. 327.
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