venerdì 10 febbraio 2017

Beni Demaniali

I beni demaniali.

Gli enti pubblici possono avere dei beni a titolo di proprietà.
Questi beni si distinguono in beni demaniali ed in beni patrimoniali indisponibili ed in beni patrimoniali disponibili a seconda del loro regime giuridico. TRAVI, Formulario annotato della giustizia amministrativa, 2008, 93.

La dottrina non ha risparmiato critiche alla classificazione proposta dal c.c., che distingue le varie categorie di beni secondo un criterio meramente formale, ed ha formulato nuovi criteri per una classificazione più rispondente alle caratteristiche oggettive dei beni. M.S. GIANNINI, I beni pubblici, 1963, 29.
Lo scopo della classificazione peraltro è sostanziale perché dalla diversa collocazione del bene in una delle menzionate categorie dipende il suo regime giuridico
I beni demaniali sono quelli che appartenendo allo Stato o ad entro pubblico territoriale, quale comune, provincia e regione, è assoggettato al particolare regime di cui all’art. 822 del c.c. per essere indicato dalla legge come bene demaniale. P. VIRGA, Diritto amministrativo, vol. 1, 1995, 363.
L’art. 822 del c.c. classifica come demaniali, distinguendo il demanio necessario che comprende i beni che fanno obbligatoriamente parte dal demanio accidentale che riguarda i beni che ammettono la proprietà privata.
Fanno parte del demanio necessario i seguenti beni: il lido del mare, la spiaggia, le rade, i porti - che fanno parte del demanio marittimo ai sensi dell’art. 28 del c.n. - i fiumi, i torrenti ,i laghi e le altre acque definite pubbliche dalle leggi in materia, l’art. 1 della L. 36/1994 ha esteso la riserva pubblica sulle acque, - che fanno parte del demanio idrico - le opere destinate alla difesa nazionale - che fanno parte del demanio militare.
Il demanio necessario comprende: le strade, le autostrade - che fanno parte del demanio stradale - le strade ferrate - che fanno parte del demanio ferroviario - gli immobili, riconosciuti di notevole interesse storico, artistico o archeologico, ai sensi della L. 1089 del 1939, e i beni mobili come le raccolte dei musei delle pinacoteche degli archivi e delle biblioteche - che fanno parte del demanio culturale -, gli aerodromi - che fanno parte del demanio aeronautico.
Il regime dei beni demaniali è dettato dall’art. 823 del c.c.
Essi sono inalienabili e non possono formare oggetto di diritti in favore di terzi, esse ad esempio non sono usucapibili. G. LANDI G. POTENZA V. ITALIA, Manuale di diritto amministrativo, 1999, 117.
I beni demaniali non possono formare oggetto di contrattazione secondo gli schemi privatistici, ma semmai possono essere dati in godimento a terzi, compatibilmente con le esigenze di uso pubblico mediante provvedimenti amministrativi, ad esempio in concessione.
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I beni demaniali possono formare oggetto di diritti in favore di terzi soltanto nei modi e nei limiti stabiliti dalle norme di diritto pubblico, e non secondo il diritto privato.
La utilizzazione del bene da parte della collettività deve essere ricondotta ad un uso generale - se riconosciuto a tutti i cittadini - ovvero speciale se limitato ad uno o più cittadini oggettivamente definiti.
A fronte di una domanda di concessione di un bene demaniale, la p.a. dispone di un ampio potere discrezionale, nell'ambito del quale deve considerarsi rientrante anche la ponderazione di interessi di ordine generale e di natura diversa da quelli propriamente demaniali, teso ad accertare la compatibilità dell'uso particolare del bene richiesto in concessione con l'uso generale, secondo le finalità ad esso proprie. T.A.R. Sicilia Palermo, sez. I, 14 ottobre 2004, n. 2282, in Foro amm. TAR, 2004, 3173.
La concessione di un bene demaniale, e in particolare di tratti di arenile, ad un soggetto privato è giustificata quando, in sede di comparazione degli interessi, pubblici e privati, coinvolti, l'accoglimento dell'istanza consenta, oltre che di soddisfare il particolare interesse del richiedente, di non compromettere altri interessi pubblici. Cons. St., sez. VI, 7 settembre 2004, n. 5840, in Foro amm. CDS, 2004, 2629.
Chiunque abbia la disponibilità di fatto di una cosa, in base a titolo non contrario a norme di ordine pubblico, può validamente concederla in locazione, comodato, o costituirvi altro rapporto obbligatorio ed è, in conseguenza, legittimato a richiederne la restituzione, allorché il rapporto venga a cessare. Cass. Civ., sez. III, 14 dicembre 2004, n. 23292.

1.1. La sdemanializzazione.

I beni del demanio necessario possono perdere la loro demanialità o per fatto naturale o per atto amministrativo.
Ad esempio una mareggiata che modifichi lo stato delle spiaggia.
I beni del demanio accidentale unicamente per effetto di un atto amministrativo di sdemanializzazione che dichiari i beni non più destinati al servizio pubblico.
La giurisprudenza ha affermato che la sdemanializzazione d'una strada può anche verificarsi senza l'adempimento delle formalità previste dalla legge in materia, ma occorre che essa risulti da atti univoci, concludenti e positivi della p.a., incompatibili con la volontà di conservare la destinazione del bene all'uso pubblico.
Il disuso da tempo immemorabile o l'inerzia dell'ente proprietario non possono essere invocati come elementi indiziari dell'intenzione di far cessare la destinazione, anche potenziale, del bene demaniale all'uso pubblico, poiché a dare di ciò la prova è pur sempre necessario che tali elementi indiziari siano accompagnati da fatti concludenti e da circostanze così significative da rendere impossibile formulare altra ipotesi se non quella che la p.a. abbia definitivamente rinunziato al ripristino della pubblica funzione del bene medesimo (Cass. Civ., sez. II, 30 agosto 2004, n. 17387, in Foro amm. CDS, 2004, 2023).





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