I beni demaniali.
Gli
enti pubblici possono avere dei beni a titolo di proprietà.
Questi beni si
distinguono in beni demaniali ed in beni patrimoniali indisponibili ed in beni
patrimoniali disponibili a seconda del loro regime giuridico. TRAVI, Formulario
annotato della giustizia amministrativa, 2008, 93.
La
dottrina non ha risparmiato critiche alla classificazione proposta dal c.c.,
che distingue le varie categorie di beni secondo un criterio meramente formale,
ed ha formulato nuovi criteri per una classificazione più rispondente alle
caratteristiche oggettive dei beni. M.S. GIANNINI, I beni pubblici, 1963,
29.
Lo
scopo della classificazione peraltro è sostanziale perché dalla diversa
collocazione del bene in una delle menzionate categorie dipende il suo regime
giuridico
I
beni demaniali sono quelli che appartenendo allo Stato o ad entro pubblico
territoriale, quale comune, provincia e regione, è assoggettato al particolare
regime di cui all’art. 822 del c.c. per essere indicato dalla legge come bene
demaniale. P. VIRGA, Diritto amministrativo, vol. 1, 1995, 363.
L’art.
822 del c.c. classifica come demaniali, distinguendo il demanio necessario che
comprende i beni che fanno obbligatoriamente parte dal demanio accidentale che
riguarda i beni che ammettono la proprietà privata.
Fanno
parte del demanio necessario i seguenti beni: il lido del mare, la spiaggia, le
rade, i porti - che fanno parte del demanio marittimo ai sensi dell’art. 28 del
c.n. - i fiumi, i torrenti ,i laghi e le altre acque definite pubbliche dalle
leggi in materia, l’art. 1 della L. 36/1994 ha esteso la riserva pubblica sulle
acque, - che fanno parte del demanio idrico - le opere destinate alla difesa
nazionale - che fanno parte del demanio militare.
Il
demanio necessario comprende: le strade, le autostrade - che fanno parte del
demanio stradale - le strade ferrate - che fanno parte del demanio ferroviario
- gli immobili, riconosciuti di notevole interesse storico, artistico o
archeologico, ai sensi della L. 1089 del 1939, e i beni mobili come le raccolte
dei musei delle pinacoteche degli archivi e delle biblioteche - che fanno parte
del demanio culturale -, gli aerodromi - che fanno parte del demanio
aeronautico.
Il
regime dei beni demaniali è dettato dall’art. 823 del c.c.
Essi
sono inalienabili e non possono formare oggetto di diritti in favore di terzi,
esse ad esempio non sono usucapibili. G. LANDI G. POTENZA V. ITALIA, Manuale
di diritto amministrativo, 1999, 117.
I
beni demaniali non possono formare oggetto di contrattazione secondo gli schemi
privatistici, ma semmai possono essere dati in godimento a terzi,
compatibilmente con le esigenze di uso pubblico mediante provvedimenti
amministrativi, ad esempio in concessione.
454/1
I beni demaniali
possono formare oggetto di diritti in favore di terzi soltanto nei modi e nei
limiti stabiliti dalle norme di diritto pubblico, e non secondo il diritto
privato.
La utilizzazione
del bene da parte della collettività deve essere ricondotta ad un uso generale
- se riconosciuto a tutti i cittadini - ovvero speciale se limitato ad uno o
più cittadini oggettivamente definiti.
A fronte di una
domanda di concessione di un bene demaniale, la p.a. dispone di un ampio potere
discrezionale, nell'ambito del quale deve considerarsi rientrante anche la
ponderazione di interessi di ordine generale e di natura diversa da quelli
propriamente demaniali, teso ad accertare la compatibilità dell'uso particolare
del bene richiesto in concessione con l'uso generale, secondo le finalità ad
esso proprie. T.A.R. Sicilia
Palermo, sez. I, 14 ottobre 2004, n. 2282, in Foro amm. TAR, 2004,
3173.
La concessione
di un bene demaniale, e in particolare di tratti di arenile, ad un soggetto
privato è giustificata quando, in sede di comparazione degli interessi,
pubblici e privati, coinvolti, l'accoglimento dell'istanza consenta, oltre che
di soddisfare il particolare interesse del richiedente, di non compromettere
altri interessi pubblici. Cons. St., sez.
VI, 7 settembre 2004, n. 5840, in Foro amm. CDS, 2004, 2629.
Chiunque abbia
la disponibilità di fatto di una cosa, in base a titolo non contrario a norme
di ordine pubblico, può validamente concederla in locazione, comodato, o
costituirvi altro rapporto obbligatorio ed è, in conseguenza, legittimato a
richiederne la restituzione, allorché il rapporto venga a cessare. Cass. Civ.,
sez. III, 14 dicembre 2004, n. 23292.
1.1. La
sdemanializzazione.
I beni del
demanio necessario possono perdere la loro demanialità o per fatto naturale o
per atto amministrativo.
Ad esempio una
mareggiata che modifichi lo stato delle spiaggia.
I beni del
demanio accidentale unicamente per effetto di un atto amministrativo di
sdemanializzazione che dichiari i beni non più destinati al servizio pubblico.
La
giurisprudenza ha affermato che la sdemanializzazione d'una strada può anche
verificarsi senza l'adempimento delle formalità previste dalla legge in
materia, ma occorre che essa risulti da atti univoci, concludenti e positivi
della p.a., incompatibili con la volontà di conservare la destinazione del bene
all'uso pubblico.
Il disuso da
tempo immemorabile o l'inerzia dell'ente proprietario non possono essere
invocati come elementi indiziari dell'intenzione di far cessare la destinazione,
anche potenziale, del bene demaniale all'uso pubblico, poiché a dare di ciò la
prova è pur sempre necessario che tali elementi indiziari siano accompagnati da
fatti concludenti e da circostanze così significative da rendere impossibile
formulare altra ipotesi se non quella che la p.a. abbia definitivamente
rinunziato al ripristino della pubblica funzione del bene medesimo (Cass. Civ., sez.
II, 30 agosto 2004, n. 17387, in Foro amm. CDS, 2004, 2023).
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