La giurisdizione amministrativa.
La giurisprudenza amministrativa
ha ritenuto rientrare nella giurisdizione esclusiva del giudice amministrativo
le controversie sul provvedimento amministrativo di autorizzazione di cava.
E’ stato precisato
che il provvedimento, con il quale il Comune ordina al concessionario di una cava
il ripristino delle condizioni qualitative e quantitative fissate
nell'autorizzazione ed al cui rispetto era subordinato il suo esercizio,
condivide la stessa natura del provvedimento autorizzatorio, qualificandosi
come provvedimento di gestione e conformazione dell'uso legittimo del
territorio, con la conseguenza che il ricorso proposto dall'interessato contro
di esso ricade nell'ambito di giurisdizione esclusiva del giudice
amministrativo. T.A.R.
Umbria Perugia, sez. I, 23 luglio 2009, n. 442.
L'art. 20 della L. R. Lombardia 8
agosto 1998, n. 14, stabilisce che il Comune competente per territorio, qualora
l'attività estrattiva venga esercitata in difformità da quanto disposto dalla
presente legge o in caso di inosservanza delle prescrizioni o delle modalità di
utilizzazione del giacimento disposte col provvedimento di autorizzazione, può
disporre l'immediata sospensione dell'attività estrattiva, con riserva delle misure
necessarie al recupero ambientale della zona, secondo quanto prescritto dal
provvedimento di autorizzazione.
L'ordine di sospensione cessa di
avere efficacia se, entro 30 giorni dalla sua notificazione al titolare
dell'autorizzazione, la Provincia non abbia notificato i provvedimenti
definitivi. Qualora l'attività estrattiva si svolga senza la relativa
autorizzazione, il Comune competente per territorio ne ordina l'immediata
cessazione, indicando le opere necessarie al recupero ambientale della zona, in
conformità a specifico progetto attuativo.
La norma distingue chiaramente
quindi tra l'attività estrattiva esercitata in difformità da quanto
autorizzato, soggetta alle sanzioni previste dai commi 1 e 2 e l'attività
svolta senza la relativa autorizzazione, soggetta alle sanzioni comminate dal
comma 3.
Tale distinzione non viene meno in
considerazione del riferimento, contenuto nel primo comma all'attività
estrattiva esercitata in difformità da quanto disposto dalla presente legge in
quanto la previsione di una specifica sanzione per l'attività svolta senza
autorizzazione confina la previsione delle violazioni atipiche della legge ai
casi diversi dall'attività senza autorizzazione.
La giurisprudenza ha ritenuto
illegittimo il provvedimento sanzionatorio in quanto ha effettuato il cumulo
dei quantitativi dei materiali estratti dall'area autorizzata con quelli
estratti dall'area non autorizzata, comminando la decadenza anche
dall'autorizzazione nell'area autorizzata, laddove, invece, la legge prevede
sanzioni diverse per i comportamenti di escavazione abusiva in area autorizzata
ed in area non autorizzata.
T.A.R. Lombardia Milano, sez. IV 17
maggio 2010, n. 1530.
1. La giurisdizione ordinaria.
Spetta alla giurisdizione
dell’a.g.o. la domanda di restituzione di un terreno (nella specie, una cava)
requisito dalla p.a. ed indebitamente trattenuto dalla stessa oltre la scadenza
del termine fissato nell’ordinanza di requisizione. Spetta parimenti al giudice
ordinario la domanda risarcitoria per i danni causati dall’amministrazione al
terreno mediante operazioni di smaltimento rifiuti ed escavazioni, durante
l’indebito protrarsi dell’occupazione. Consiglio
Stato, sez. VI, 7 maggio 2010, n. 2666 .
Spetta all’a.g.o.
la giurisdizione
sulle controversie relative all’opposizione a sanzione amministrativa
pecuniaria irrogata dal Comune ex
art. 17 l.reg. Umbria n. 2 del 2000, a fronte della violazione della normativa
in materia di cave.
Nel caso di specie,
la società ricorrente era stata sanzionata per avere effettuato attività di
coltivazione di cava in difformità dal progetto autorizzato, e, quindi, in
violazione dell’art. 8 della citata legge regionale. T.A.R.
Umbria Perugia, sez. I, 4 febbraio 2010, n. 53.
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