venerdì 10 febbraio 2017

Controversie sul provvedimento amministrativo di autorizzazione di cava

La giurisdizione amministrativa.


La giurisprudenza amministrativa ha ritenuto rientrare nella giurisdizione esclusiva del giudice amministrativo le controversie sul provvedimento amministrativo di autorizzazione di cava.
E’ stato precisato che il provvedimento, con il quale il Comune ordina al concessionario di una cava il ripristino delle condizioni qualitative e quantitative fissate nell'autorizzazione ed al cui rispetto era subordinato il suo esercizio, condivide la stessa natura del provvedimento autorizzatorio, qualificandosi come provvedimento di gestione e conformazione dell'uso legittimo del territorio, con la conseguenza che il ricorso proposto dall'interessato contro di esso ricade nell'ambito di giurisdizione esclusiva del giudice amministrativo. T.A.R. Umbria Perugia, sez. I, 23 luglio 2009, n. 442.
L'art. 20 della L. R. Lombardia 8 agosto 1998, n. 14, stabilisce che il Comune competente per territorio, qualora l'attività estrattiva venga esercitata in difformità da quanto disposto dalla presente legge o in caso di inosservanza delle prescrizioni o delle modalità di utilizzazione del giacimento disposte col provvedimento di autorizzazione, può disporre l'immediata sospensione dell'attività estrattiva, con riserva delle misure necessarie al recupero ambientale della zona, secondo quanto prescritto dal provvedimento di autorizzazione.
L'ordine di sospensione cessa di avere efficacia se, entro 30 giorni dalla sua notificazione al titolare dell'autorizzazione, la Provincia non abbia notificato i provvedimenti definitivi. Qualora l'attività estrattiva si svolga senza la relativa autorizzazione, il Comune competente per territorio ne ordina l'immediata cessazione, indicando le opere necessarie al recupero ambientale della zona, in conformità a specifico progetto attuativo.
La norma distingue chiaramente quindi tra l'attività estrattiva esercitata in difformità da quanto autorizzato, soggetta alle sanzioni previste dai commi 1 e 2 e l'attività svolta senza la relativa autorizzazione, soggetta alle sanzioni comminate dal comma 3.
Tale distinzione non viene meno in considerazione del riferimento, contenuto nel primo comma all'attività estrattiva esercitata in difformità da quanto disposto dalla presente legge in quanto la previsione di una specifica sanzione per l'attività svolta senza autorizzazione confina la previsione delle violazioni atipiche della legge ai casi diversi dall'attività senza autorizzazione.
La giurisprudenza ha ritenuto illegittimo il provvedimento sanzionatorio in quanto ha effettuato il cumulo dei quantitativi dei materiali estratti dall'area autorizzata con quelli estratti dall'area non autorizzata, comminando la decadenza anche dall'autorizzazione nell'area autorizzata, laddove, invece, la legge prevede sanzioni diverse per i comportamenti di escavazione abusiva in area autorizzata ed in area non autorizzata.
T.A.R. Lombardia Milano, sez. IV 17 maggio 2010, n. 1530.


1.      La giurisdizione ordinaria.


Spetta alla giurisdizione dell’a.g.o. la domanda di restituzione di un terreno (nella specie, una cava) requisito dalla p.a. ed indebitamente trattenuto dalla stessa oltre la scadenza del termine fissato nell’ordinanza di requisizione. Spetta parimenti al giudice ordinario la domanda risarcitoria per i danni causati dall’amministrazione al terreno mediante operazioni di smaltimento rifiuti ed escavazioni, durante l’indebito protrarsi dell’occupazione.  Consiglio Stato, sez. VI, 7 maggio 2010, n. 2666 .
Spetta all’a.g.o. la giurisdizione sulle controversie relative all’opposizione a sanzione amministrativa pecuniaria irrogata dal Comune ex art. 17 l.reg. Umbria n. 2 del 2000, a fronte della violazione della normativa in materia di cave.
Nel caso di specie, la società ricorrente era stata sanzionata per avere effettuato attività di coltivazione di cava in difformità dal progetto autorizzato, e, quindi, in violazione dell’art. 8 della citata legge regionale. T.A.R. Umbria Perugia, sez. I, 4 febbraio 2010, n. 53.



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