2) Le
osservazioni e le opposizioni al piano regolatore generale.
I privati
possono quindi intervenire nella fase della formazione
dello strumento
urbanistico, partecipandovi attivamente con i rimedi delle osservazioni e delle
opposizioni.
La natura dei
due strumenti è diversa.
Per quanto
riguarda le prime sussiste una certa tendenza da parte della giurisprudenza a
ritenerle mera forma di civica collaborazione, tanto che non occorre una
motivazione giuridica qualora esse vengano respinte, il rigetto delle
osservazioni non richiede una specifica motivazione .
E'sufficiente
che esse siano state esaminate e ritenute in contrasto con gli interessi e le
considerazioni generali poste a base della formazione del piano.
Le osservazioni
presentate dai privati interessati all'adozione di un piano regolatore
generale, costituiscono forme di collaborazione alla formazione degli strumenti
urbanistici e non rimedi a tutela degli interessati, sicché il Comune non è
tenuto a confutare analiticamente e specificamente tutte le argomentazioni
contenute nelle osservazioni; pertanto, al fine di non tenere conto di alcune
osservazioni, è sufficiente evidenziare il loro contrasto con gli interessi o
le linee portanti del piano regolatore. T.A.R. Lombardia Milano, sez. II, 27
settembre 2002, n. 3826, in Foro amm. TAR, 2002, 2801, 3122 nota LEONARDI.
La
giurisprudenza ritiene però necessaria una risposta motivata alle osservazioni,
pena l'inutilità dello strumento partecipativo in esame.
Con le
osservazioni presentate al piano regolatore generale, i privati interessati
partecipano in sostanza alla formazione del piano stesso; l'amministrazione
comunale è obbligata a motivarne l'eventuale rigetto rispondendo alle
osservazioni relativamente alle linee logiche e normative tenute presenti nel
piano, non con semplice riferimento agli interessi fatti valere, aventi
logicamente natura privata. T.A.R. Liguria, sez. I, 26 novembre 2002, n. 1153,
in Foro amm. TAR, 2002, 3615.
Se è vero che
nelle scelte urbanistiche l'amministrazione gode di un ampio potere
discrezionale, senza obbligo di motivazione specifica, è altrettanto vero che
il rigetto delle osservazioni proposte dai privati interessati, che
costituiscono un importante strumento di partecipazione, richiede una
motivazione congrua rispetto ai punti dedotti o quantomeno l'espressa
indicazione che dette osservazioni contrastano con le linee portanti del piano
regolatore. Laddove tali aspetti valutativi non compaiono nella formula di
reiezione, la relativa deliberazione è affetta da carenza assoluta di
motivazione. T.A.R. Trentino Alto Adige Trento, 7 ottobre 2002, n. 349, in Foro
amm. TAR, 2002, 3135.
Le opposizioni,
che spettano solo ai proprietari degli immobili
compresi nel
piano stesso, hanno carattere di veri e propri rimedi giuridici, in quanto
obbligano l'autorità competente ad esaminarle ed a decidere sulle stesse.
Secondo altri
invece, poichè si rivolgono contro un atto non ancora perfetto, sono dei
semplici mezzi istruttori, che non pregiudicano i futuri rimedi
giurisdizionali.
Si
discute,qualora le osservazioni e le opposizioni vengano recepite,sulla
necessità di ripubblicare il piano con la medesima procedura e di porlo a
disposizione del pubblico per nuove eventuali osservazioni, art.9 L.U.
1150/1942.
La
giurisprudenza ha escluso la necessità di ripubblicazione delllo strumento
urbanistico adottato quando il progetto originario risulti modificato a seguito
dell'accoglimento di osservazioni, anche nel caso in cui l'accoglimento incida
sulle posiziono giuridiche di altri.
Si ritiene
unitario il procedimento di adozione del piano pur in presenza di più progetti
diversi senza che quello successivo possa essere qualificato come una specifica
variante fra adozione e approvazione del piano.
Cons.Stato,Sez.IV,6-3-1989
n.148 in Foro Amm.1989,524.Diversamente la legislazione regionale della
provincia di Trento prevede un vero e proprio subprocedimento amministrativo
avente ad oggetto l'esame delle osservazioni TAR Trento 17-12-1991 n.447 ivi
1992,589.
Il piano con le
controdeduzioni comunali sarà trasmesso agli organi regionali competenti.
La legge
241/1990_ sull'accesso al procediemnto amministrativo ha escluso la possibilit…
di partecipare al procedimento di formazione dei piani urbanistici senza
modificare il sistema di intervento dopo l'adozione dello strumento da parte
del consiglio comunale._______________________________
Il DPR 27-6-1992
n.352 approva il Regolamento per la disciplina delle modalit… di esercizio e i
casi di esclusione del diritto di accesso ai documenti amministrativi ai sensi
dell'art.24 comma 2 della legge 7-8-1990,n.241.
Questa
normazione consente la attuazione del più generale diritto sancito dagli artt,7
e segg della L.241/1990 sulla partecipazione al procedimento amministrativo che
si attua nel prendere visione degli atti compiuti dall'amministrazione e nel
poterne estrarre copia.
Soggetto attivo
del diritto è chiunque abbia un interesse per la tutela di situazioni
giuridicamente rilevanti,rispetto al testo legislativo il regolamento definisce
ulteriormente tale interesse che deve essere personale e concreto,salve le
richieste di accesso di portatori di interessi pubblici e diffusi quali
amministrazioni, associazioni e comitati.
Emerge
dall'identificazione del soggetto anche l'ipotetico contenuto delle domande di
accesso.
Il privato che
voglia esercitare il diritto all'accesso,ad esempio in tema di prendere visione
della documentazione nella fase formativa di uno strumento urbanistco ,non si
troverà in una posizione giuridica dissimile da quella prevista dall'art.9
della legge urbanistica,N.Centofanti ,Legislazione urbanistica e concessione ad
edificare,1988,36,che prevede la possibilità di prendere in visione presso gli
uffici comunali del progetto di piano.
Il comune non
sottrarsi all'obbligo di consentire la visione del progetto di piano ,neppure
nella fase di nuova ripubblicazione dovuta a richieste modifiche da parte della
regione in sede di approvazione.
L'art.24 comma 6
della L.241/1990, che non consente l'accesso agli atti preparatori dei
provvedimenti di pianificazione, non modifica, anzi lascia pienamente in vigore
le altre disposizioni di legge,quali appunto la legge urbanistica ,che
disciplinanano già un procedimento di accesso.
Della L.241 si
può utilizzare il nuovo sistema di tutela presso la giustizia amministrativa.
La richiesta può
essere evasa direttamente,in via informale, mediante l'esibizione del documento
o la estrazione di copia , ovvero in via formale mediante un procedimento
puntualmente previsto dal regolamento,che inizia con rituale domanda e finisce
con un provvedimento di diniego nei casi di esclusione di tale diritto
tassativamente previsti,ad esempio per la sicurezza e difesa nazionale,per
ragioni di politica monetaria ,per ragioni di ordine pubblico o sicurezza di
terzi,ovvero per salvaguardare esigenze di riservatezza dell'amministrazione.
Il procedimento
di accesso è affidato al responsabile del procedimento
amministrativo,individuato ai sensi dell'art.4 della L.241.
Contro le
determinazioni amministrative concernenti l'accesso o contro il silenzio
rifiuto che si forma nei trenta giorni successivi alla presentazione della
richiesta ,è dato ricorso entro trenta giorni al TAR che decide in camera di
consiglio in termini abbreviati ai sensi dell'art.25 della L. 241/1990.
Questa azione ad
exhibendum è stata espressamente riconosciuta in tema di accesso a procedimenti
pianificatori dalla giurisprudenza.
TAR
Lombardia,Brescia,27-11-1991 n.905,in Riv.Giur.Ed.1992,176.
2.1) Le
impugnazioni agli strumeni urbanistici
Ha interesse ad
impugnare il piano solo chi può ottenere un effetto utile all'accoglimento
dell'impugnativa .
Il proprietario
di una area ,la cui destinazione non sia toccata dal motivo di impugnazione non
ha pertanto alcun interesse giuridicamente rilevante all'impugnativa della
destinazione dei terreni diversi di quelli di sua proprietà ed il ricorso sarà
dichiarato inammissibile per difetto di interesse.
Cons.Stato,Sez.IV,4-11-1985
n.489,in Riv Giur.Ed. 1986,137.
La
legittimazione alle associazioni ambientalistiche all'impugnazione attribuita
dagli artt.13 e 18 L.349/1986 è stata esclusa per provvedimenti urbanistici,
ossia diretti alla gestione del territorio senza alcuna incidenza ai valori
ambientali.
Sono soggetti a
censura solo quei provvedimenti che attengono ai profili naturalistici del
territorio, come quelli che riguardano ad esempio parchi o riserve o che hanno
attinenza ai problemi relativi all'inquinamento.
Cons.Stato Sez.IV,28-2-1992
n223 in Foro Amm. 1992,4o2.
Sussiste
l'interesse ad impugnare l'approvazione di un piano regolatore per un vizio
comportante l'annullamento dell'intero atto anche se l'illegittimità dedotta
non incide specificatamente sul bene che la parte intende tutelare.
Cons.Stato,Sez.IV,30-11-1985
n.578,in Riv.Giur.Ed.1986,134.
Il piano
urbanistico può essere impugnato presso il giudice amministrativo sia per
motivi di legittimità del procedimento di approvazione sia per motivi
sostanziali.
Il procedimento
approvativo è soggetto al sindacato del giudice amministrativo.
Il principio generale che afferma che il provvedimento di approvazione può trovare impugnazione solo dopo che l'atto si sia
Il principio generale che afferma che il provvedimento di approvazione può trovare impugnazione solo dopo che l'atto si sia
perfezionato
trova una evidente eccezione.
Le norme di piano
fin dalla loro adozione ,pur se viziate da illegittimità producono
immediatamente i loro effetti ,imponendo la sospensione di ogni determinazione
del sindaco al riguardo,per l'applicazione obbligatoria delle misure di
salvaguardia .
E' ammissibile l'impugnazione
in via pregiudiziale del piano regolatore semplicemente adottato relativamente
a quelle disposizioni immediatamente lesive per il ricorrente.
Le misure di
salvaguardia sono provvedimenti cautelari con carattere sospensivo e non
possono avere portata maggiore di quella che può legittimamente avere la
previsione urbanistica .
Il piano anche
se soltanto adottato viene ad avere effetti giuridici pregiudizievoli per il
privato autorizzando una deroga al principio che considera un provvedimento in
itinere non impugnabile prima della sua approvazione definitiva.
La delibera con
la quale il comune adotta il piano regolatore costituisce l'atto presupposto
del procedimento di approvazione .
I due atti sono
legati l'uno all'altro da un nesso di causalità inscindibile :L'atto di
approvazione non può sussistre validamente qualora il provvedimento di adozione
venga travalto in sede di annullamento giurisdizionale.
Cons.Stato,Sez.V,27-2-1990
n.210 in Cons.Stato,1990,253.
La natura di
atto complesso del procedimento consente la censura del piano in sede di
adozione ed in sede di approvazione.
Cons.Stato,Sez.IV.19-6-1985n.238,inCons.Stato
1985,657.
Sotto il profilo
del contenuto il piano non è sindacabile nel merito delle sue scelte siano esse
zonizzazioni o localizzazioni, purchè queste scelte siano congre e rispondenti
al procedimento logico formativo del piano.
Così ad esempio
il futuro andamento demografico comunale che è supporto della elaborazione del
piano può essere censurato solo per manifesta illogicità e irrazionalità dei
calcoli effettuati.
Cons.Stato,Sez.IV,6-3-1989
n.148 in Cons.Stato 1989,259
Il piano può
essere censurato ,ove non venga oggetto di modifica in sede di approvazione
regionale, qualora non rispetti le dotazioni minime inderogabili degli spazi
pubblici e di quelli destinati ad attività collettive di cui al DM 2-4-1968
,ovvero previsti dalla legislazione regionale.
Gli eventuali
effetti dell'impugnazione non hanno rilevanza sull'intero piano ma l'eventuale
annullamento colpisce le previsioni di cui sia riconosciuta l'illegittimità
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