sabato 4 febbraio 2017

Giurisdizione amministrativa sui sistemi delle telecomunicazioni e radiotelevisivo

4. La giurisdizione amministrativa.

L’art. 1, L. 31 luglio 1997, n. 249 che reca norme sui sistemi delle telecomunicazioni e radiotelevisivo demanda alla giurisdizione esclusiva del giudice amministrativo il giudizio sui ricorsi avverso i provvedimenti dell'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni.
La competenza di primo grado è attribuita in via esclusiva ed inderogabile al tribunale amministrativo regionale del Lazio.
La controversia rientra nella giurisdizione esclusiva del giudice amministrativo, anche dopo la sentenza della Corte Cost. n. 204 del 2004.
Tale controversia ad oggetto nella prospettazione, una situazione giuridica soggettiva correlata al potere amministrativo. Cons. St., sez. VI, 19 luglio 2005, n. 3846.
Nel caso di specie è stata rilasciata una concessione per l'installazione e l'esercizio di una rete d'impianti di radiodiffusione televisiva a copertura nazionale, senza tuttavia assegnare specifiche frequenze, nonostante la gara fosse svolta, come è ovvio, per ottenere l'effettivo esercizio di impianti radiotelevisivi su frequenze terrestri.
L’art. 133, lett. c),  D.L.vo 2 luglio 2010, n.104, cod. proc. amm., precisa che sono devolute alla giurisdizione esclusiva del giudice amministrativo le controversie afferenti alle telecomunicazioni.

5. La giurisdizione ordinaria.

La giurisprudenza ha precisato che per i giudizi pendenti alla data di entrata in vigore delle norme istitutive della giurisdizione esclusiva del g.a., ex art. 1, comma 26, L. 249 del 1997, estesa anche alla cognizione dei diritti patrimoniali consequenziali, nei confronti dei provvedimenti dell'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni e con riferimento a tutte le controversie in materia di pubblici servizi, ivi compresi quelli afferenti alle telecomunicazioni, ex art. 33 d.lg. n. 80 del 1998, rientra nella giurisdizione del g.o.
E’ compresa anche l'azione di risarcimento del danno ex art. 2043 c.c. nei confronti della p.a. per esercizio illegittimo della funzione pubblica.

La pretesa risarcitoria ha natura di diritto soggettivo, indipendentemente dalla consistenza di diritto soggettivo, di interesse legittimo o di interesse comunque rilevante per l'ordinamento della situazione giuridica soggettiva, la cui lesione sia fonte di un danno ingiusto. Cass. civ., sez. un., 19 gennaio 2007, n. 1143.

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