4. La
giurisdizione amministrativa.
L’art. 1, L. 31
luglio 1997, n. 249 che reca norme sui sistemi delle telecomunicazioni e
radiotelevisivo demanda alla giurisdizione esclusiva del giudice amministrativo
il giudizio sui ricorsi avverso i provvedimenti dell'Autorità per le garanzie
nelle comunicazioni.
La competenza di
primo grado è attribuita in via esclusiva ed inderogabile al tribunale
amministrativo regionale del Lazio.
La controversia
rientra nella giurisdizione esclusiva del giudice amministrativo, anche dopo la
sentenza della Corte Cost. n. 204 del 2004.
Tale
controversia ad oggetto nella prospettazione, una situazione giuridica
soggettiva correlata al potere amministrativo. Cons. St., sez. VI, 19 luglio 2005, n. 3846.
Nel caso di
specie è stata rilasciata una concessione per l'installazione e l'esercizio di
una rete d'impianti di radiodiffusione televisiva a copertura nazionale, senza
tuttavia assegnare specifiche frequenze, nonostante la gara fosse svolta, come
è ovvio, per ottenere l'effettivo esercizio di impianti radiotelevisivi su
frequenze terrestri.
L’art.
133, lett. c), D.L.vo 2
luglio 2010, n.104, cod. proc. amm., precisa che sono devolute alla giurisdizione
esclusiva del giudice amministrativo le controversie afferenti alle
telecomunicazioni.
5. La
giurisdizione ordinaria.
La
giurisprudenza ha precisato che per i giudizi pendenti alla data di entrata in
vigore delle norme istitutive della giurisdizione esclusiva del g.a., ex
art. 1, comma 26, L. 249 del 1997, estesa anche alla cognizione dei diritti
patrimoniali consequenziali, nei confronti dei provvedimenti dell'Autorità per
le garanzie nelle comunicazioni e con riferimento a tutte le controversie in
materia di pubblici servizi, ivi compresi quelli afferenti alle
telecomunicazioni, ex art. 33 d.lg. n. 80 del 1998, rientra nella
giurisdizione del g.o.
E’ compresa
anche l'azione di risarcimento del danno ex art. 2043 c.c. nei confronti
della p.a. per esercizio illegittimo della funzione pubblica.
La pretesa
risarcitoria ha natura di diritto soggettivo, indipendentemente dalla
consistenza di diritto soggettivo, di interesse legittimo o di interesse
comunque rilevante per l'ordinamento della situazione giuridica soggettiva, la
cui lesione sia fonte di un danno ingiusto. Cass. civ., sez. un., 19 gennaio 2007, n. 1143.
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