1.4.
La tutela nell'occupazione senza titolo.
Nelle
controversie relative ai provvedimenti di rilascio di alloggi di edilizia
residenziale pubblica occupati senza titolo,ossia senza un rituale
provvedimento di assegnazione che legittimi l'attuale occupante alla stipula
del relativo contratto di locazione,non si discute sulla legittimità di un
provvedimento amministrativo, che manca nella fattispecie ,ma di un
comportamento illecito dell'occupante .
Si concretizza evidentemente, non trattandosi di norme che regolano l'azione amministrativa,la giurisdizione del giudice ordinario che dovrà solo sindacare la legittimità dei singoli atti esecutivi, salvo che la fattispecie rilevi anche sotto il profilo penale concretizzando il reato di invasione di edifici ai sensi dell'art.633 del c.p..
Si concretizza evidentemente, non trattandosi di norme che regolano l'azione amministrativa,la giurisdizione del giudice ordinario che dovrà solo sindacare la legittimità dei singoli atti esecutivi, salvo che la fattispecie rilevi anche sotto il profilo penale concretizzando il reato di invasione di edifici ai sensi dell'art.633 del c.p..
L'azione
proposta contro l'ordine di rilascio dell'immobile per occupazione senza titolo
spetta alla cognizione del giudice ordinario, in applicazione delle regole
generali sul riparto della giurisdizione, qualora l'occupante faccia valere un
proprio diritto soggettivo a mantenere il godimento dell'alloggio. 594/2
ll potere dell'ente
di gestione di apprestare unilateralmente un titolo esecutivo per il rilascio
dell'alloggio occupato sine titulo,
pur escludendo che l'esecuzione del rilascio sia astrattamente configurabile
come spoglio (salvo che l'autoconfezione del titolo appaia affetta da
consapevole strumentalità, per conclamata assenza delle relative condizioni),
non sottrae al destinatario la facoltà di contestare il carattere abusivo dell'occupazione,
facendo valere condizioni di diritto a sostegno della detenzione dell'immobile.
Spetta pertanto al
giudice ordinario la giurisdizione in ordine all'azione possessoria proposta
dall'occupante il quale alleghi di essere subentrato all'originario
assegnatario, deceduto dopo aver pagato l'intero prezzo dell'immobile ma prima
di poter ottenere il trasferimento della proprietà, in quanto l'iniziativa
dell'ente non ha fondamento in una potestà conservativa generale e veste
specifica in un atto autoritativo, ma si inserisce in un rapporto di
assegnazione in atto del quale si contesta la cessazione. Cass. Civ., sez. un., 25 novembre
2009, n. 24764.
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