La tutela
giurisdizionale avverso il provvedimento di assegnazione.
Il procedimento
di assegnazione nell'edilizia residenziale pubblica si divide in una fase
amministrativa nella quale la pubblica amministrazione verifica l'idoneità del
richiedente ,in relazione alla sua posizione nelle pubbliche graduatorie ,e in
una fase privatistica che si concretizza nella stipula di un successivo
contratto di locazione.TRAVI, Formulario annotato della giustizia
amministrativa, 2008, 108.
L'accertamento
definitivo dei requisiti del richiedente obbligano la amministrazione
all'emanazione di un provvedimento ammissorio.
Questi
provvedimenti hanno natura amministrativa e la loro eventuale censura è di
competenza del giudice amministrativo pur con i distinguo voluti dal
legislatore ,come analizzeremo nei paragrafi successivi.
Così come sono
di competenza del giudice amministrativo gli eventuali provvedimenti
amministrativi che incidono sul rapporto amministrativo come l'annullamento la
revoca la decadenza .
F.Calarco,La
tutela giurisdizionale avverso i provvedimenti amministrativi in materia di
edilizia residenziale pubblica ,in Riv.Giur.Ed.1990,II,53.Sulla natura del
provvedimento di assegnazione diffusamente N.Centofanti,Edilizia residenziale
pubblica,1992,115.
Con la
successiva stipula del contratto di locazione il richiedente vede trasformarsi
il suo rapporto avente natura pubblicistica con un altro di natura privatistica
che inizia con la sottoscrizione del contratto.
La
regolamentazione del provvedimento amministrativo e le patologie dello stesso
,quali la decadenza o l'annullamento comportano un riflesso diretto ed
immediato anche sul rapporto privatistico.
Il contratto
deve ritenersi risolto di diritto ogniqualvolta venga meno il provvedimento
amministrativo seguendone direttamente le sorti.
L'effetto più
evidente di questa impostazione consiste nella non applicabilità al contratto
della giurisdizione esclusiva del giudice amministrativo sancita espressamente
dall'art.4 della L.1034/1971 in materia di concessioni contratto.
Ne deriva che in
materia di interpretazione contrattuale e di canoni locatizi la giurisdizione è
del giudice ordinario.
Non sembra
proponibile una interpretazione estensiva della disciplina sulla giurisdizione
in materia urbanistica ed edilizia alle norme sull’edilizia residenziale
pubblica che seguono i criteri di riparto sopra esposti. F. CARINGELLA G. DE
MARZO F. DELLA VALLE R. GAROFOLI, LA nuova giurisdizione esclusiva del
giudice amministrativo, 2000, 304.
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1.1) Istanza di sanatoria per il subentro
dell’assegnazione e silenzio assenso.
La normativa
regionale consentente di proporre istanza di sanatoria per il subentro nel
godimento di un immobile di edilizia
residenziale pubblica.
Il fenomeno
del subentro al precedente originario assegnatario è fenomeno ricorrente per il
quale il legislatore ha previsto la possibilità di sanatoria a determinate
condizioni prima fra tutte quella del possesso dei requisiti per ottenere il
provvedimento autorizzativo.
L’amministrazione
ha l’obbligo di procedere nei termini di legge nel pronunciare un provvedimento
di risposta alla domanda.
Nel caso di
silenzio si determina il silenzio assenso che comporta la conseguente
illegittimità dell’atto di diniego che sia sopraggiunto tardivamente.
La
giurisprudenza ha precisato che trattandosi di un fatto giuridico il giudice
amministrativo ne deve tenere conto indipendentemente dai suggerimenti che
possano provenire dalle parti in causa.
Qualora
l’amministrazione voglia rilevare una illegittimità nella formazione silente
del titolo abilitativo che autorizza il subentrante ad utilizzare l’immobile
come legittimo assegnatario non potrebbe che procedere in via di autotutela ai
sensi degli artt. 21 quinquies e 21 octies L. 241/1990.
In tal caso
l’amministrazione deve esaminare compiutamente tutti gli elementi della
fattispecie riguardante la posizione del subentrante rispetto ai titoli
legittimanti al sanatoria. G. PALLIGGIANO , Allo
scadere del termine previsto dalla legge l’inerzia produce un provvedimento
favorevole. Nota a T.A.R. Lazio, sez. II, 22 aprile 2011, 3542, in Guida Dir., 2001, 21,61.
Altro
indirizzo giurisprudenziale ritiene che tale fattispecie non è ricompresa nelle
ipotesi di silenzio significativo previste dalla legge per cui l’inerzia
dell’amministrazione può configurarsi solo come inadempimento rispetto
all’obbligo di pronunciarsi direttamente previsto dall’art. 2, L. 241/1990 .
La parte
interessata ha solo la possibilità di attivare lo speciale rito del silenzio previsto
dall’art. 21, bis, L. 241/1990. T.A.R. Lombardia, Milano, Sez. III, 12 marzo
2010, n. 593.
1.2. La teoria
che afferma la giurisdizione del giudice ordinario.
Il DPR 1035/1972
nel regolare la giurisdizione sul provvedimento amministrativo di decadenza,
annullamento o revoca della assegnazione di alloggio di edilizia residenziale
pubblica non ha predisposto una disciplina uniforme.
Solo
nell'ipotesi di decadenza dell'assegnazione, per non avere occupato l'alloggio
entro 30 giorni dalla consegna, e` ammessa espressamente la tutela presso il
giudice ordinario (art.11 comma 13).
Negli altri casi
di annullamento dell'assegnazione, artt.15 e 16, ovvero di revoca della stessa,
art.17, ovvero nel caso di provvedimento di rilascio degli alloggi occupati senza
titolo, art.18, il legislatore ha omesso di richiamare espressamente le norme
relative al procedimento giurisdizionale di opposizione e non menziona alcun
altro mezzo di tutela.
Non appare
sostenibile la teoria che ritiene di natura giurisdizionale i provvedimenti di
annullamento, revoca e decadenza delle assegnazioni previsti dagli artt.11, 16,
17 e 18 del D.P.R. 1035,essendo atti emanati da una autorità amministrativa.
Si tratta di
provvedimenti di natura amministrativa che incidono sulla posizione di
interesse legittimo come gran parte degli atti della p.a.
Indubbiamente la
dizione legislativa favorisce gli equivoci in cui è caduta parte della
giurisprudenza; l'introduzione del sistema di ricorso al pretore in caso di
decadenza ha portato, infatti, ad interpretazioni generalizzate di una ipotesi
del tutto speciale per la quale, fra l'altro, non sembra sussistessero gli
estremi per scostarsi dai principi generali.
Ci si e` chiesti
se le norme che non ammettono la opposizione al Pretore contro la delibera del
comune siano lesive del principio di uguaglianza.
Senonche` il
ricorso al Pretore e` ammesso contro il provvedimento che dichiara la decadenza
della assegnazione, ed e` stata eccepita la mancata delega da parte del
governo, ex art.8 L.865/1971 , ad attribuire allora al presidente dello
I.A.C.P. ora alle delibere comunali l'esercizio della funzione giurisdizionale
con l'emanazione dei provvedimenti di annullamento e revoca.
La Corte ha
ritenuto amministrativa la natura dei decreti del Presidente IACP, ora delibera
del Consiglio Comunale ai sensi dell'art.95 del DPR.616/1977, e non ha
ravvisato una diminuzione di tutela nell'attribuzione della giurisdizione al
giudice amministrativo.
Non ha pero`
risolto il conflitto di giurisdizione, anche perche` non era di sua competenza
il definirlo, ma semmai della Corte di Cassazione.
Corte Cost.
12.7.1979/1.8.1979 n.100.
1.3. Adesione
alla teoria che afferma la giurisdizione del giudice amministrativo.
Altra
giurisprudenza ravvisa invece nel provvedimento di assegnazione l'esplicazione
di funzioni pubbliche negando pertanto che il privato possa vantare diritti
soggettivi in ordine ai fatti costitutivi od estintivi di detto provvedimento,
con esclusione dell'ipotesi di decadenza per la quale l'art.11 comma 13 D.P.R.
1035 assegna al Tribunale la cognizione in ordine alle opposizioni a detti
provvedimenti e riafferma la validità della giurisdizione del giudice
amministrativo.
L’art. 7,
comma 3,
D.L.vo 2 luglio 2010, n.104, che approva il
codice del processo amministrativo, afferma che sono
attribuite alla giurisdizione generale di legittimità del giudice
amministrativo le controversie relative ad atti, provvedimenti o omissioni
delle pubbliche amministrazioni, comprese quelle relative al risarcimento del
danno per lesione di interessi legittimi e degli altri diritti patrimoniali
consequenziali, pure se introdotte in via autonoma.
Il legislatore si adegua in tal modo alla sentenza della Corte
costituzionale
che ha dichiarato l’illegittimità
costituzionale dell'art. 34, comma 1, D.L.vo 31 marzo 1998, n. 80, come
sostituto dell'art. 7, lett. b), L. 21 luglio 2000, n. 205, nella parte in cui
prevede che sono devolute alla giurisdizione esclusiva del giudice
amministrativo le controversie aventi per oggetto "gli atti, i
provvedimenti e i comportamenti", anziché "gli atti e i
provvedimenti" delle p.a. e dei soggetti alle stesse equiparati, in
materia urbanistica ed edilizia. Corte cost., 6 luglio 2004, n. 204, in Foro it., 2004,
I,2594. N. Centofanti, Alloggi di edilizia residenziale pubblica,in Guida Normativa, a cura di F. Narducci, 2010,2575.
L’art. 133,
comma 1, lett. c), D.L.vo 2 luglio 2010, n.104, precisa che sono attribuite
alla giurisdizione esclusiva del giudice amministrativo le controversie in materia
di pubblici servizi.
Non pare dubbio
che si debba pienamente concordare con tale seconda teoria in quanto la
migliore dottrina ha costantemente ravvisato due distinte fasi nel procedimento
di assegnazione.
La prima
pubblicistica relativa al provvedimento di assegnazione. Ogni fatto costitutivo
ed estintivo di detto provvedimento comporta la lesione di un interesse
legittimo, la cui tutela puo` essere fatta valere davanti al Giudice
Amministrativo.
Mentre per
quanto attiene al rapporto posto in essere dal successivo contratto di
locazione, che instaura la seconda fase privatistica del rapporto, la
competenza attiene al Giudice Ordinario.
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Il riparto di giurisdizione
tra giudice ordinario e giudice amministrativo è soggetto alle comuni regole
correlate alla posizione fatta valere in giudizio.
In particolare, va
tenuta distinta la prima fase, di natura pubblicistica, caratterizzata
dall'esercizio di poteri finalizzati al perseguimento di interessi pubblici, e
corrispondentemente da posizioni di interesse legittimo del privato, da quella
successiva, di natura privatistica, nella quale la posizione dell'assegnatario
assume natura di diritto soggettivo in forza della diretta rilevanza della
regolamentazione del rapporto tra ente ed assegnatario.
La giurisprudenza
attribuisce alla giurisdizione del giudice amministrativo le controversie attinenti
a pretesi vizi di legittimità dei provvedimenti emessi nella prima fase, mentre
vanno ricondotte alla giurisdizione del giudice ordinario le
controversie in cui siano in discussione cause sopravvenute di estinzione o
risoluzione del rapporto locatizio. T.A.R. Trentino Alto Adige
Trento, sez. I, 24 novembre 2010, n. 223.
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