La
tutela giurisdizionale avverso l'attività di diritto privato. Gli obblighi del
locatore e del conduttore.
Il
riconoscimento della piena capacita` di diritto privato della pubblica
amministrazione comporta la possibilita` per la stessa di operare iure
privatorum.
In tal senso la
giurisprudenza ammette pacificamente la giurisdizione del giudice ordinario
quando l'amministrazione agisce come soggetto privato oltre all'ipotesi in cui
vi sia un'attivita` materiale della pubblica amministrazione lesiva dei diritti
soggettivi (atto illecito), che non si inquadri in un tipico procedimento
amministrativo.
Si capovolge in
tale ipotesi la piu` antica interpretazione del divieto imposto dall'art.4
della L.20.3.1865 n.2248 all.E sul contenzioso amministrativo, che affermava
che l'atto amministrativo non puo` essere revocato o modificato
ricomprendendovi anche l'attivita` materiale dell'amministrazione.
Ad esempio
un'azione di sloggio intrapresa dall'ufficio senza alcun provvedimento
amministrativo.
Nell'attivita`
di diritto privato che viene espletata dagli enti gestori Comuni e IACP nella
stipula dei contratti di locazione la competenza del giudice ordinario sussiste
per il semplice fatto che l'amministrazione opera iure privatorum e questa
attivita` fa nascere nei privati diritti soggettivi perfetti.
Le norme che
regolano i contratti di locazione di questi enti sono per definizione norme di
relazione, ossia norme che attribuiscono all'amministrazione e al cittadino
diritti soggettivi, poteri ed obblighi giuridici nei reciproci confronti.
Testualmente
E.Guicciardi, La giustizia amministrativa, 1957, 35. F.Manganaro, Pronunce del
giudice ordinario ed obblighi di fare imposti alla pubblica amministrazione, in
Dir.Proc.Amm., 1988, 288 e 291.
Tutti gli
obblighi del locatore troveranno tutela presso il giudice ordinario: come le
controversie relative alla determinazione del canone di locazione che deve
essere fissato secondo le disposizioni, aventi carattere di specialita`, che
regolano l'edilizia residenziale pubblica.
In tal caso a
mio avviso non sono applicabili le norme anche processuali dettate dalla legge
sull'equo canone L.392/1978 capitolo III.
Come ad esempio
l'improcedibilita` della domanda sulla determinazione del canone non preceduta
dal tentativo obbligatorio di conciliazione artt.43, 44, la determinazione del
valore della controversia art.45, il rinvio alle norme relative al procedimento
sulle controversie individuali di lavoro art.46.
Valgono infatti
le norme del c.p.c. in particolare per i limiti di valore gli aggiornamenti di
cui alla L.399/1984.
Questa
impostazione è stata disattesa dalla giurisprudenza che ha sancito
interpretando la L.513/1977 che qualora vi sia un passaggio dal canone sociale
alla normativa delle locazioni private perchè l'assegnatario supera i limiti di
reddito previsti per il canone sociale tutte le controversie in materia di
accertamento del canone di locazione devono essere esperite col rito speciale
ai sensi dell'art.45 della L.392/1978 .
In particolare
le procedure di adeguamento di canone devono seguire ritualmente i dettami
della legge che prevede la diffida all'assegnatario con la espressa
determinazione del termine iniziale dal quale questi deve incominciare a
corrispondere i canoni previsti dalla legge sulle locazioni private.
Altra
fondamentale conseguenza di questa impostazione riguarda la competenza che in
queste ipotesi deroga le norme del TU 1165/1938 che prevede la competenza per
valore del giudice ordinario per attribuire la competenza funzionale in materia
di accertamento dei canoni al pretore .
Cass. Civ.
Sez.III, 14.1.92 n.359, in Giust. Civ. 1992, 1225.
Gli obblighi del
conduttore sono del pari accertati dal giudice ordinario .
Le controversie
relative agli obblighi di mantenere l'immobile in buono stato locativo e i
relativi provvedimenti d'urgenza.
Le eventuali
eccezioni di inadempimento ex art.1460 c.c., come ad esempio il rifiuto del
pagamento del canone in carenza di opere manutentive sull'immobile.
Le controversie
aventi ad oggetto il mancato pagamento del canone, che sono regolate dal
procedimento speciale di cui al T.U. 1165/1938.
a) Il
procedimento speciale per il recupero della morosità.
La dizione
legislativa esclude i Comuni dalla possibilita` di utilizzare questo
procedimento e` consentito infatti solo agli IACP di esigere, con il
procedimento speciale disciplinato dall' art.32 del TU 28.4.1938 n.1165, lo
sfratto dell'inquilino moroso.
Il procedimento
e` dichiarato applicabile agli enti locali dalla normativa regionale cfr. L.R.
Lombardia 91-92/1983 art.30.
Le norme
attinenti alla giurisdizione non sono modificabili dalla legislazione regionale
per l'art.108 della Costituzione.
Corte Cost.
20.6.1988 n.727 in Riv.Giur. Ed. 1988,901.
A tale scopo,
essi devono presentare ricorso, formulato secondo le norme di procedure civile,
al conciliatore, al pretore o al presidente del tribunale competente.
Ad esso deve
venire allegata sia una dichiarazione del presidente dell'Istituto che affermi,
sotto la propria responsabilita`, la morosita` dell'inquilino e che il contratto
d'affitto e` stato registrato.
La mancanza di
detta attestazione, che caratterizza il procedimento speciale, non consente la
legittima emanazione del successivo decreto.
Cass. Sez. III,
21-10-1976 n.3721, in Riv.Giur. Ed. 1977,767.
A tale richiesta
il giudice deve far seguire, mediante decreto in calce al ricorso, una
ingiuzione al debitore di pagare quanto dovuto entro un termine di venti giorni
dalla notificazione.
E` stata
dichiarata l'illegittimita` costituzionale dei commi 3/7 dell'art. 32 del T.U.
limitatamente alle parti in cui, per il pagamento dei canoni scaduti e per
l'opposizione al decreto ingiuntivo, fissano termini diversi da quelli previsti
dall'art. 641 c.p.c. per l'ordinario procedimento ingiuntivo.
Corte Cost.
22.12.1969 n.159, in Riv.Giur.Ed. 1970, 507 e in Giur. It. 1970, 444; Corte
Cost. 25.2.1975 n.38, in Giur. Cost. 1975, 162.
Il termine
ultimo per il pagamento o per l'opposizione deve intendersi quello fissato
dall'art. 641 in venti giorni.
Scaduto tale
periodo senza aver avuto soddisfazione e` possibile procedere allo sfratto e al
pignoramento dei beni mobili.
Copia del
ricorso e del decreto deve essere notificata al debitore mentre non e`
necessaria la notifica del precetto per procedere al pignoramento e allo
sfratto, purche`essi avvengano entro trenta giorni dal momento della
notificazione del decreto.
Il debitore puo`
ricorrere contro il decreto entro venti giorni dalla notificazione.
L'opposizione
puo` far sospendere l'esecuzione dello sfratto fino alla decisione finale solo
nel caso in cui il giudice preposto riconosca l'esistenza di motivi gravi e
senza alcun pregiudizio per la decisione finale.
Emergono
sostanziali differenze col normale procedimento speciale di convalida di
sfratto di cui agli artt.657 e segg. c.p.c..
In primis non e`
richiesta la convalida dello sfratto, che viene concesso salva opposizione del
convenuto moroso.
L'opposizione
non sospende l'esecuzione di per se stessa, ma per ottenere la sospensiva e`
necessaria l'emissione, su richiesta del ricorrente, di un decreto di
sospensione del decreto di sfratto fino all'esito del giudizio di opposizione.
E` evidente la
presunzione di legittimita` dell'azione civile della p.a. che risente della
presunzione di legittimita` degli atti della p.a..
Il procedimento
non ammette graduazioni o proroghe, anzi, se eseguiti nei trenta giorni il
pignoramento e lo sfratto possono essere dati senza la previa notifica del
precetto.
La Corte
costituzionale ha dichiarato
manifestamente inammissibile la questione di legittimità costituzionale
dell'art. 32 r.d. 28 aprile 1938 n. 1165, censurato, in riferimento agli art. 3
e 24 cost., nella parte in cui non prevede un termine massimo per la
notificazione, al conduttore moroso di alloggio di edilizia economica e
popolare, del decreto ingiuntivo per il pagamento dei canoni, a pena di
inefficacia dello stesso.
Il giudice
rimettente non ha adempiuto l'obbligo di ricercare una interpretazione
costituzionalmente orientata della norma censurata, in quanto, alla luce di
precedenti pronunce della Corte costituzionale, che avevano evidenziato le
maggiori affinità della procedura speciale di cui alla norma denunciata con
quella per ingiunzione, aveva l'onere di interrogarsi se la ritenuta
applicabilità dei termini della procedura d'ingiunzione al procedimento
speciale, anche a preferenza dei più ristretti termini previsti dalla norma
speciale, non comportasse, quasi di conseguenza necessaria, l'applicabilità di
termini non previsti da quest'ultima, come quello della notificazione del decreto
ingiuntivo previsto a pena d'inefficacia dall'art. 644 c.p.c. Corte cost., 23 maggio 2008, n.
175.
2.2) Verifica
dei limiti della giurisdizione del giudice ordinario.
Mentre e` noto
che nell'esercizio di attivita` amministrative il giudice ordinario puo`
emettere solo sentenze dichiarative, ritenendosi escluse le altre sentenze del
giudice ordinario che indirettamente o direttamente possano portare
all'annullamento, alla revoca o alla modifica dell'atto amministrativo come le
sentenze di condanna ad un facere o a un non facere ad un dare ovvero delle
sentenze costitutive, tale principio e` completamente sovvertito nel caso in
cui l'amministrazione operi iure privatorum, ossia secondo negozi di diritto
privato, su tali rapporti la cognizione del giudice ordinario non subisce
pressoche` limiti.
Sono
generalmente ammesse le sentenze di condanna: qualora l'amministrazione leda
diritti soggettivi, che in tal caso derivano direttamente da un contratto
privato.
Essa puo` essere
condannata al pagamento del danno arrecato.
Come il danno
per avere omesso di sottoscrivere un contratto di locazione che deve seguire
obbligatoriamente all'atto di assegnazione (responsabilita` precontrattuale).
La
giurisprudenza ha affermato che la pubblica amministrazione e` soggetta ai
procedimenti esecutivi come qualsiasi altro debitore.
Essa tende ad
attribuire al giudice ordinario la giurisdizione nella fase esecutiva mentre
riserva il giudizio di ottemperanza al giudice amministrativo ogni qualvolta si
ravvisi la necessita` dell'espletamento di funzioni amministrative
Cass. Civ. Sez.
Un. 14.2.1987 n.1609, in Boll. Trib. 1988, 1465 con nota contraria di
M.Maffezzoni.
Sono ammesse le
sentenze di condanna ad un facere, come ad esempio la amministrazione puo`
essere condannata ad eseguire opere idonee a mantenere l'immobile in buono
stato locativo.
Su tal punto non
vi e` in dottrina una completa adesione alle pronunce in quanto si distingue
fra prestazioni fungibili ed infungibili.
Sono infungibili
quelle prestazioni che hanno carattere strettamente personale in quanto non
possono essere prestate che dalla stessa persona del debitore, mentre fungibili
sono quelle prestazioni che possono essere eseguite anche da altri.
L'esecuzione di
obblighi di fare o di non fare ex artt.2931 e 2932 c.c. e` possibile in forma
specifica solo quando questa sia fungibile, mentre se e` infungibile si ha solo
diritto al relativo risarcimento.
Se per eseguire
la sentenza di condanna e` necessaria l'emanazione di un provvedimento
amministrativo, non si puo` affermare l'obbligo di fare della amministrazione
trattandosi di una prestazione infungibile.
F.Manganaro,
Pronunce del giudice ordinario ed obblighi di fare imposti dalla pubblica
amministrazione in Dir. Proc. Amm.,1988, 303, 305.
Ossia si giunge
ad affermare la legittimita` della condanna ma non la sua eseguibilita` poiche`
contravverrebbe al principio della impossibilita` del giudice ordinario di
sostituirsi alla amministrazione.
Contra ritiene
possibile imporre degli obblighi di fare alla pubblica amministrazione in tema
di diritti incomprimibili, ad esempio la salute. Cass. Sez. Un. 6.12.1979
n.5172.
La sentenza di
condanna non sarebbe data inutiliter poiche` sull'amministrazione gravano le
conseguenze civili e penali dell'eventuale inadempimento integrando se non
altro la contravvenzione di cui all'art.650 c.p. relativa all'inosservanza di
provvedimenti dell'autorita`.
Mi sembra che il
problema debba porsi in modo diverso nel senso che se si tratta di diritti
soggettivi nascenti da contratti privati che la amministrazione puo`
perfezionare nell'ambito della sua attivita` privatistica non vi deve essere
dubbio.
Per quanto
riguarda le sentenze di condanna ad un facere, il pretore ex art.612 c.p.c.
deve determinare le modalita` dell'esecuzione, essendo questa ammissibile anche
nei confronti della amministrazione.
Per altro verso
non ammettere la eseguibilita` della sentenza perche` nel caso di specie
prevede l'adozione di un provvedimento di spesa, e` contraddittorio rispetto
all'indirizzo che afferma concordemente la possibilita` di condanna al
pagamento di una somma di denaro, che presuppone anch'esso l'adozione di un
provvedimento di spesa.
Ammettere che
l'assegnatario debba eseguire i lavori che sono di competenza dell'ente
proprietario/gestore per poi rivalersi sull'amministrazione e` contrario al
principio dell'effettivita` della tutela.
Cass. Sez. Un.
10.1.1984 n.173 in Riv. Giur. Ed.1984,29.
Ne` a senso
ritenere che la tutela possa essere perseguita col cambio di abitazione; se il
risarcimento in forma specifica e` oneroso non e` possibile richiedere in tale
ipotesi un risarcimento per equivalente ex art.2058 c.c., poiche` la portata
della decisione va ben oltre la attivita` privata dell'amministrazione per
costituire un diritto che puo` trovare invece origine in un provvedimento
ampliativo di assegnazione, sul quale non e` dato di interferire al giudice
onorario.
Affermata la
giurisdizione del giudice ordinario, ossia la possibilita` che la pubblica
amministrazione sia condannata nell'ambito di una sua attivita` privatistica
appare conseguenziale riconoscere anche la possibilita` di richiedere al
pretore i provvedimenti di urgenza ex art.700 c.p.c..
La funzione del
provvedimento di urgenza e` quella di anticipare provvisoriamente gli effetti
di una eventuale sentenza di condanna
e se e`
ammissibile questa non si vede perche` non sia ammessa tutela in via
provvisoria cautelare.
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