lunedì 6 febbraio 2017

I ricorsi contro le decisioni della Corte dei Conti

I ricorsi  contro le decisioni della Corte dei Conti La sospensione della sentenza di primo grado.

Avverso le sentenze delle sezioni giurisdizionali regionali è ammesso appello alle sezioni giurisdizionali centrali, che giudicano con tre magistrati.
Esso sostituisce l'appello alle sezioni riunite previsto dall'art.67 del TU e dall'art. 98 del regolamento.
L'appello è proponibile nel termine di sessanta giorni decorrenti per il procuratore regionale e per il procuratore generale dalla pubblicazione, per il convenuto dalla notificazione della sentenza.
Alle sezioni centrali riunite sono riservate le decisioni sui conflitti di competenza e sulle questioni di massima deferite dalle sezioni giurisdizionali centrali e regionali ,ovvero deferite a richiesta del procuratore generale, ai sensi dell'art.1 comma 7 della Legge 19/1994.
La riforma, varata col D.L. 23 ottobre 1996, n. 543, convertito con modificazioni, nella L. 2 dicembre 1996, n. , ammette l’appello anche in materia pensionistica, sia pure limitato alle sole questioni di diritto. Lo stesso articolo 1 del D.L. 543/1996 precisa che costituiscono questioni da fatto quelle relative alla dipendenza di infermità lesioni o morte a causa di servizio o di guerra e quelle relative alla classifica o all’aggravamento delle lesioni
La esigenza di un doppio grado di giurisdizione in detta materia si è posto anche in rapporto al decentramento regionale della giurisdizione contabile.
Il ricorso sospende l’esecuzione della sentenza impugnata.
La sezione centrale su istanza del procuratore regionale competente o del procuratore generale, se ricorrono gravi motivi, dispone, con ordinanza motivata, sentite le parti, la provvisoria esecuzione della sentenza, ex art. 1, comma 5 ter, L. 19/1994, mod. art. 1, L. 639/1996.
L’art. 5 comma 2, L. 205/2000, modifica tale disposizione richiamando espressamente l’art. 431, c.p.c.
Le sentenze del giudice sulle pensioni sono, come prima, provvisoriamente esecutive.
Si può procedere all’esecuzione con la sola copia del dispositivo in pendenza del termine per il deposito, ma il ricorso in appello non sospende automaticamente l’esecuzione della sentenza.
Vale la regola inversa nel senso che l’esecuzione può essere sospesa in sede di appello, su richiesta dell’appaltante, quando dall’esecuzione può derivare gravissimo danno all’altra parte, ex art. 431, comma 3, c.p.c.


 6.2. La revocazione.

L’art. 68, R. D. 12 luglio 1934, n. 1214, prevede che le decisioni della Corte possono essere impugnate per revocazione, tanto dalle parti quanto dal Pubblico Ministero quando:
1.      vi sia stato errore di fatto o di calcolo;
La giurisprudenza precisa che l'errore dev'essere frutto di supposizione e non di giudizio nel senso che, fin dove c'è stato giudizio, non può esserci supposizione del fatto.
Ciò che si consente di far valere con la revocazione non è l'errore in giudicando, ma la falsa rappresentazione della realtà, che ha costituito il presupposto di quell'errore.
Nella fattispecie non si è ravvisata alcuna falsa rappresentazione della realtà, avendo la corte esattamente individuato l'infermità del ricorrente ed essendosi data carico di accertare se eventuali fattori esterni, collegabili al servizio, avessero, influenzato l'evolversi della malattia, pur riconoscendone la natura prevalentemente costituzionale. Corte Conti , sez. IV, 1 dicembre 1993, n. 83370, in Riv. corte conti, 1994, fasc. 2, 218.
b) per l'esame di altri conti o per altro modo si sia riconosciuta omissione o doppio impiego;
c) si siano rinvenuti nuovi documenti dopo pronunciata la decisione;
d) il giudizio sia stato pronunciato sopra documenti falsi.
Nel primo caso il ricorso deve essere presentato nel termine di tre anni Negli ultimi tre casi, decorsi i tre anni il ricorso per revocazione dovrà presentarsi nel termine di giorni trenta dal riconoscimento della omissione o doppio impiego, dalla scoperta di nuovi documenti. Corte Conti reg. Emilia Romagna, sez. giurisd., 19 settembre 2006, n. 968, in Riv. corte conti, 2006, 5, 159.
Mentre nel giudizio civile la revocazione ordinaria è esperibile entro i termini di impugnazione ordinari - termine breve di 30 giorni dalla notificazione e termine lungo di un anno dalla pubblicazione - il legislatore per i giudizi dinanzi la Corte dei conti ha ritenuto di introdurre un termine lungo speciale (tre anni dal deposito) cui ha subordinato l'esperibilità del ricorso per revocazione a prescindere dai motivi della revocazione medesima. L. VENTURINI, La revocazione nel giudizio davanti alla Corte dei conti: rito e termini ordinari o di carattere speciale?, in Foro amm. CDS, 2005, 5, 1630.
L’impugnazione è incompatibile con altro ricorso. Ai sensi dell'art. 395 c.p.c. è inammissibile la revocazione avverso una sentenza di primo grado avverso la quale sia stato proposto appello. Corte Conti, reg. Marche, sez. giurisd., 28 dicembre 2006, n. 911, in Riv. corte conti, 2006, 6, 272.
L’art. 401 c.p.c. prevede che la sospensione dell'esecuzione della sentenza oggetto di revocazione deve essere disposta con ordinanza emessa all'esito di una decisione camerale, su istanza di parte inserita nell'atto di citazione.
Il ricorso per revocazione è privo di effetti sospensivi automatici dell'esecuzione della sentenza. Essa può essere ordinata a seguito della dimostrazione, da parte dell'istante, della sussistenza di "fumus boni iuris" e del rischio di danno grave ed irreparabile. Corte Conti, sez. I, 18 giugno 2003, n. 28, in Riv. corte conti, 2003, 3, 143.

c) Il ricorso per cassazione

Ai sensi dell'art. 71 del TU e dell'art.111 della Costituzione le decisioni della Corte possono essere impugnate davanti alla Corte di cassazione per motivi di incompetenza, di eccesso di potere o per motivi inerenti alla giurisdizione, secondo le norme del c.p.c.

2 commenti:

Unknown ha detto...

avendo richiesto un aggravamento quale titolare di pensione di privilegio, poichè l'inps non mi chiamava a visita ho fatto ricorso alla corte dei conti ma in tale sede la domanda è stata rigettata in quanto il CTU si è espresso negativamente. Tale verbale medico però non risponde al vero, inoltre non sono state prese in considerazione le consulenze presentate,
sicchè il giudice ha sentenziato che non essendoci stato aggravamento la domanda veniva rigettata. Ho interpellato vari avvocati i quali mi hanno sconsigliato di fare appello poichè questo è previsto solo per il diritto e non per il fatto....ma se un dichiara il falso la cosa è vaslevole lo stesso?

Unknown ha detto...

Buona sera,volevo sapere dopo il procedimento d'appello e conferma la sentenza di primo grado la procedura che lente pagatore mette in attuazione la sentenza d'appello in quanto tempo avverrà, Grazie per la sua risposta.

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