1 L’opposizione alla stima e la richiesta di determinazione dell’indennità per apposizione di vincoli espropriativi.
Sull’opposizione
alla stima per apposizione di vincoli espropriativi, l’art. 39, 3° co., d.p.r.
8.6.2001, n. 327, conferma la giurisdizione ordinaria in ossequio al principio
di salvezza di tale giurisdizione sulle controversie indennitarie.
Competente
all’impugnazione della determinazione dell’indennizzo è la Corte di Appello.
Con atto di
citazione il proprietario può impugnare la stima effettuata dall'autorità.
L'opposizione va proposta, a pena di decadenza, entro il termine di trenta
giorni, decorrente dalla notifica dell'atto di stima, ex art. 39, comma 3 , d.p.r. 8.6.2001, n. 327.
Le controversie, quali quella di
specie, concernenti il riconoscimento del diritto all'indennizzo per reiterazione di vincoli di
inedificabilità assoluta sostanzialmente espropriativi, nella ricorrenza dei
presupposti indicati dalla Corte costituzionale con la sentenza n. 179 del
1999, rientrano nell'ampia previsione di salvezza della giurisdizione del g.o.
- di cui al D.L.vo. n. 80 del 1998, art. 34 comma 3, lett. b) - sulle domande
aventi ad oggetto "indennità in conseguenza dell'adozione di atti di
natura espropriativa od ablativa", ben potendo anche la cosiddetta
espropriazione "di valore" essere ricompresa nella nozione di
"atto ablativo". L'interpretazione accolta trova conferma nel
disposto dell'art. 39, D.P.R. n. 327 del 2001, che attribuisce alla cognizione
della Corte d'appello la controversia, introdotta con opposizione alla stima effettuata dall'autorità, sulla
determinazione dell'indennità per reiterazione
del vincolo sostanzialmente espropriativo. T.A.R. Campania Napoli,
sez. V, 13 novembre 2007, n. 12095.
In carenza
di provvedimento che fissi l’indennità - decorsi due mesi dal provvedimento che
dispone la reiterazione del vincolo - il proprietario può adire direttamente la
Corte di Appello perché fissi con sentenza l’indennità dovuta, ex art. 39, comma 4, d.p.r. 8.6.2001, n.
327.
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