Il giudizio amministrativo La sentenza . Contenuto.
Il giudizio amministrativo ha come sua conclusione naturale la sentenza
che è di norma l’atto conclusivo del
processo . L.R. PERFETTI, Corso di
diritto amministrativo , 2006, 583.
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R. CHIEPPA e R.
GIOVAGNOLI, Manuale di diritto
amministrativo, 2011, 975.
In
alcuni casi la sentenza ha natura strumentale. Ad esempio le sentenze
interlocutorie che ordinano incombenze come la remissione degli atti alla Corte
Costituzionale ovvero le sentenze istruttorie.
La
decisione può avere ad oggetto i requisiti processuali dichiarando la
irricevibilità o la improcedibilità del ricorso, ad esempio nel caso di ricorso
tardivo ovvero la inammissibilità per carenza di presupposti dell'azione, ad
esempio per vizi del ricorso quale la carenza di sottoscrizione del ricorrente.
L’art. 88, D.L.vo104/2010, precisa il contenuto della sentenza che è
pronunciata in nome del popolo italiano e reca l’intestazione Repubblica
italiana.
Essa deve
contenere:
a)
l’indicazione del giudice adito e del collegio che l’ha pronunciata;
b)
l’indicazione delle parti e dei loro avvocati;
c) le
domande;
d) la
concisa esposizione dei motivi in fatto e in diritto della decisione, anche con
rinvio a precedenti cui intende conformarsi;
e) il dispositivo, ivi compresa la pronuncia sulle
spese. Esso è formulato a seconda del tipo di sentenza formulata dal giudice.
Se la sentenza è di annullamento della
aggiudicazione nel dispositivo viene determinato in capo all'amministrazione
soccombente l'obbligo di conformarsi alle relative statuizioni. T.A.R. Liguria Genova, sez. II, 17 dicembre 2009, n. 3781.
Nel caso di condanna al risarcimento del danno il giudice amministrativo può nel dispositivo stabilire i criteri
in base ai quali l'Amministrazione deve proporre in favore dell'avente titolo
il pagamento della somma entro un congruo termine, prevedendo che, qualora
permanga il disaccordo, le parti possano rivolgersi nuovamente al giudice per
la determinazione delle somme dovute nelle forme del giudizio di ottemperanza. Cons. St., sez. V, 22 febbraio 2010, n. 1038;
f) l’ordine
che la decisione sia eseguita dall’autorità amministrativa;
g)
l’indicazione del giorno, mese, anno e luogo in cui la decisione è pronunciata;
h) la
sottoscrizione del presidente e dell’estensore.
L’art. 89, D.L.vo104/2010, dispone che la sentenza deve
essere redatta non oltre il quarantacinquesimo giorno a partire da quello della decisione della causa. La sentenza, che non può più essere modificata dopo la
sua sottoscrizione, è immediatamente resa pubblica mediante deposito nella
segreteria da parte del giudice che l’ha pronunciata.
Il
segretario dà atto del deposito in calce alla sentenza, vi appone la data e la
firma ed entro cinque giorni ne dà comunicazione alle parti costituite.
2 La sentenza di merito.
L’art.
33, D.L.vo104/2010, definisce i provvedimenti del giudice. Si ha sentenza quando il provvedimento
definisce in tutto o in parte il giudizio; ordinanza quando il giudice assume
misure cautelari o interlocutorie ovvero decide sulla competenza; decreto nei
casi previsti dalla legge di norma emanato inaudita
altera pars.
Il giudizio
amministrativo ha come sua conclusione naturale la sentenza.
L’art. 34, D.L.vo
cod. proc. amm., precisa il contenuto delle sentenze di merito.
In caso di
accoglimento del ricorso il giudice, nei limiti della domanda:
a) annulla in
tutto o in parte il provvedimento impugnato. La giurisprudenza ha precisato che i terzi, che ritengano di essere pregiudicati
dall'effettuazione di una attività edilizia assentita in modo implicito,
possono agire innanzi al giudice amministrativo per chiedere l'annullamento del
titolo abilitativo formatosi per il decorso del termine fissato dalla legge
entro cui l'Amministrazione può impedire gli effetti della d.i.a. Consiglio Stato , sez. IV, 13 gennaio 2010, n. 72.
b) ordina
all'amministrazione, rimasta inerte, di provvedere entro un termine. La
giurisprudenza ha affermato che nell'ipotesi di
ricorso avverso il silenzio dell'Amministrazione, in caso di totale o parziale
accoglimento del gravame, il giudice amministrativo ordina all'Amministrazione di provvedere entro un termine di norma non superiore a trenta giorni,
di talché resta escluso qualsiasi accertamento (con potenziale valore di
giudicato) in ordine a validità ed efficacia di un'eventuale, pregressa
attività istruttoria. Il giudizio concerne unicamente la verifica della
sussistenza dell'obbligo di provvedere, circostanza che,
tra l'altro, giustifica la scelta del rito nonché la possibilità di redigere la
sentenza in forma succintamente motivata. Ne consegue che eventuali contrasti
tra la decisione assunta dall'Amministrazione e gli esiti dell'espletata
istruttoria non possono che farsi valere in un apposito giudizio di annullamento quali motivi di illegittimità del provvedimento adottato. T.A.R. Calabria Catanzaro, sez.
II, 6 ottobre 2009, n. 1034.
c) condanna al pagamento di una somma di denaro, anche
a titolo di risarcimento del danno, all'adozione delle misure idonee a tutelare
la posizione giuridica dedotta in giudizio e dispone misure di risarcimento in
forma specifica ai sensi dell'articolo 2058 del codice civile.
La giurisprudenza ha disposto che per le sentenze di condanna dell'amministrazione
al pagamento di somme di denaro da parte del giudice ordinario,
il soggetto interessato può scegliere tra l'esecuzione forzata secondo le norme
del codice di rito e l'esecuzione in sede amministrativa. Consiglio Stato , sez. VI, 14
dicembre 2009, n. 7809
d) nei casi di
giurisdizione di merito, adotta un nuovo atto, ovvero modifica o riforma quello
impugnato. Nel giudizio di merito la sentenza può riformare l'atto o
sostituirlo. A. TRAVI, Formulario annotato della giustizia amministrativa,
2008, 421.
e) dispone le misure idonee ad assicurare l'attuazione
del giudicato e delle pronunce non sospese, compresa la nomina di un commissario
ad acta, che può avvenire anche in
sede di cognizione con effetto dalla scadenza di un termine assegnato per
l'ottemperanza. La giurisprudenza ha precisato che la
nomina del Commissario ad acta non
determina di per sé l'esaurimento della competenza della p.a. sostituita a
provvedere all'ottemperanza al giudicato, in quanto il venir meno dell'inerzia della
p.a. stessa, pur dopo la scadenza del termine assegnatole, rende priva di causa
la nomina e la funzione del Commissario, secondo i principi di economicità e buon andamento
dell'azione amministrativa, non smentiti dalla legge o dalla pronuncia del
giudice dell'ottemperanza.
E’ indifferente per il privato che il
giudicato sia eseguito dall'Amministrazione piuttosto che dal Commissario perché l'attività di entrambi resta
comunque egualmente soggetta al controllo del giudice. Consiglio Stato , sez. VI, 29 dicembre 2008, n. 6585.
In nessun caso
il giudice può pronunciare con riferimento a poteri amministrativi non ancora
esercitati .
Il giudice ,
infatti, non può sostituirsi all’amministrazione cui spetta il potere di
provvedere.
3 La sentenza di rito
La sentenza ha
natura strumentale e si definisce di rito quando essa non affronta la questione
di merito proposta col ricorso. La decisione può avere ad oggetto i requisiti
processuali dichiarando la irricevibilità o la improcedibilità del ricorso, ad
esempio nel caso di ricorso tardivo ovvero la inammissibilità per carenza di
presupposti dell'azione, ad esempio per vizi del ricorso quale la carenza di
sottoscrizione del ricorrente.
L’art.
35 , D.L.vo104/2010, precisa che il
giudice dichiara, anche d'ufficio, il ricorso: a) irricevibile se accerta la
tardività della notificazione o del deposito; b) inammissibile quando è
carente l'interesse o sussistono altre ragioni ostative ad una pronuncia sul
merito; c) improcedibile quando nel corso del giudizio sopravviene il difetto
di interesse delle parti alla decisione o non è stato integrato il
contraddittorio nel termine assegnato ovvero sorgono altre ragioni ostative ad
una pronuncia sul merito.
Il giudice dichiara estinto il giudizio: a) se
non viene proseguito o riassunto nei casi previsti dal presente codice; b) per
perenzione; c) per rinuncia.
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