venerdì 3 febbraio 2017

Il giudizio amministrativo La sentenza

   Il giudizio amministrativo         La sentenza . Contenuto.

 

Il giudizio amministrativo ha come sua conclusione naturale la sentenza che è di norma  l’atto conclusivo del processo . L.R. PERFETTI, Corso di diritto amministrativo , 2006, 583. 190
R. CHIEPPA e R. GIOVAGNOLI, Manuale di diritto amministrativo, 2011,  975.
In alcuni casi la sentenza ha natura strumentale. Ad esempio le sentenze interlocutorie che ordinano incombenze come la remissione degli atti alla Corte Costituzionale ovvero le sentenze istruttorie.
La decisione può avere ad oggetto i requisiti processuali dichiarando la irricevibilità o la improcedibilità del ricorso, ad esempio nel caso di ricorso tardivo ovvero la inammissibilità per carenza di presupposti dell'azione, ad esempio per vizi del ricorso quale la carenza di sottoscrizione del ricorrente.
L’art. 88, D.L.vo104/2010,  precisa il contenuto della sentenza che è pronunciata in nome del popolo italiano e reca l’intestazione Repubblica italiana.
Essa deve contenere:
a) l’indicazione del giudice adito e del collegio che l’ha pronunciata;
b) l’indicazione delle parti e dei loro avvocati;
c) le domande;
d) la concisa esposizione dei motivi in fatto e in diritto della decisione, anche con rinvio a precedenti cui intende conformarsi;
e) il dispositivo, ivi compresa la pronuncia sulle spese. Esso è formulato a seconda del tipo di sentenza formulata dal giudice. Se la sentenza è di annullamento della aggiudicazione nel dispositivo viene determinato in capo all'amministrazione soccombente l'obbligo di conformarsi alle relative statuizioni. T.A.R. Liguria Genova, sez. II, 17 dicembre 2009, n. 3781.
 Nel caso di condanna al risarcimento del danno il giudice amministrativo può nel dispositivo stabilire i criteri in base ai quali l'Amministrazione deve proporre in favore dell'avente titolo il pagamento della somma entro un congruo termine, prevedendo che, qualora permanga il disaccordo, le parti possano rivolgersi nuovamente al giudice per la determinazione delle somme dovute nelle forme del giudizio di ottemperanza. Cons. St., sez. V, 22 febbraio 2010, n. 1038;
f) l’ordine che la decisione sia eseguita dall’autorità amministrativa;
g) l’indicazione del giorno, mese, anno e luogo in cui la decisione è pronunciata;
h) la sottoscrizione del presidente e dell’estensore.
L’art. 89, D.L.vo104/2010,  dispone che la sentenza deve essere redatta non oltre il quarantacinquesimo giorno a partire  da quello della decisione della causa. La sentenza, che non può più essere modificata dopo la sua sottoscrizione, è immediatamente resa pubblica mediante deposito nella segreteria da parte del giudice che l’ha pronunciata.
Il segretario dà atto del deposito in calce alla sentenza, vi appone la data e la firma ed entro cinque giorni ne dà comunicazione alle parti costituite.



2           La sentenza di merito.


L’art. 33,  D.L.vo104/2010,  definisce i provvedimenti del giudice. Si ha sentenza quando il provvedimento definisce in tutto o in parte il giudizio; ordinanza quando il giudice assume misure cautelari o interlocutorie ovvero decide sulla competenza; decreto nei casi previsti dalla legge di norma emanato inaudita altera pars.
Il giudizio amministrativo ha come sua conclusione naturale la sentenza.
L’art. 34,  D.L.vo  cod. proc. amm.,   precisa il contenuto delle sentenze di merito.
In caso di accoglimento del ricorso il giudice, nei limiti della domanda:
a) annulla in tutto o in parte il provvedimento impugnato. La giurisprudenza ha precisato che i terzi, che ritengano di essere pregiudicati dall'effettuazione di una attività edilizia assentita in modo implicito, possono agire innanzi al giudice amministrativo per chiedere l'annullamento del titolo abilitativo formatosi per il decorso del termine fissato dalla legge entro cui l'Amministrazione può impedire gli effetti della d.i.a. Consiglio Stato , sez. IV, 13 gennaio 2010, n. 72.
 b) ordina all'amministrazione, rimasta inerte, di provvedere entro un termine. La giurisprudenza ha affermato che nell'ipotesi di ricorso avverso il silenzio dell'Amministrazione, in caso di totale o parziale accoglimento del gravame, il giudice amministrativo ordina all'Amministrazione di provvedere entro un termine di norma non superiore a trenta giorni, di talché resta escluso qualsiasi accertamento (con potenziale valore di giudicato) in ordine a validità ed efficacia di un'eventuale, pregressa attività istruttoria. Il giudizio concerne unicamente la verifica della sussistenza dell'obbligo di provvedere, circostanza che, tra l'altro, giustifica la scelta del rito nonché la possibilità di redigere la sentenza in forma succintamente motivata. Ne consegue che eventuali contrasti tra la decisione assunta dall'Amministrazione e gli esiti dell'espletata istruttoria non possono che farsi valere in un apposito giudizio di annullamento quali motivi di illegittimità del provvedimento adottato. T.A.R. Calabria Catanzaro, sez. II, 6 ottobre 2009, n. 1034.
c) condanna al pagamento di una somma di denaro, anche a titolo di risarcimento del danno, all'adozione delle misure idonee a tutelare la posizione giuridica dedotta in giudizio e dispone misure di risarcimento in forma specifica ai sensi dell'articolo 2058 del codice civile.
La giurisprudenza ha disposto che per le sentenze di condanna dell'amministrazione al pagamento di somme di denaro da parte del giudice ordinario, il soggetto interessato può scegliere tra l'esecuzione forzata secondo le norme del codice di rito e l'esecuzione in sede amministrativa. Consiglio Stato , sez. VI, 14 dicembre 2009, n. 7809
d) nei casi di giurisdizione di merito, adotta un nuovo atto, ovvero modifica o riforma quello impugnato. Nel giudizio di merito la sentenza può riformare l'atto o sostituirlo. A. TRAVI, Formulario annotato della giustizia amministrativa, 2008, 421.
e) dispone le misure idonee ad assicurare l'attuazione del giudicato e delle pronunce non sospese, compresa la nomina di un commissario ad acta, che può avvenire anche in sede di cognizione con effetto dalla scadenza di un termine assegnato per l'ottemperanza. La giurisprudenza ha precisato che la nomina del Commissario ad acta non determina di per sé l'esaurimento della competenza della p.a. sostituita a provvedere all'ottemperanza al giudicato, in quanto il venir meno dell'inerzia della p.a. stessa, pur dopo la scadenza del termine assegnatole, rende priva di causa la nomina e la funzione del Commissario, secondo i principi di economicità e buon andamento dell'azione amministrativa, non smentiti dalla legge o dalla pronuncia del giudice dell'ottemperanza.
E’ indifferente per il privato che il giudicato sia eseguito dall'Amministrazione piuttosto che dal Commissario perché l'attività di entrambi resta comunque egualmente soggetta al controllo del giudice. Consiglio Stato , sez. VI, 29 dicembre 2008, n. 6585.
In nessun caso il giudice può pronunciare con riferimento a poteri amministrativi non ancora esercitati .
Il giudice , infatti, non può sostituirsi all’amministrazione cui spetta il potere di provvedere.


3           La sentenza di rito

 

La sentenza ha natura strumentale e si definisce di rito quando essa non affronta la questione di merito proposta col ricorso. La decisione può avere ad oggetto i requisiti processuali dichiarando la irricevibilità o la improcedibilità del ricorso, ad esempio nel caso di ricorso tardivo ovvero la inammissibilità per carenza di presupposti dell'azione, ad esempio per vizi del ricorso quale la carenza di sottoscrizione del ricorrente.
L’art. 35 ,  D.L.vo104/2010,  precisa che il giudice dichiara, anche d'ufficio, il ricorso: a) irricevibile se accerta la tardività della notificazione o del deposito; b) inammissibile quando è carente l'interesse o sussistono altre ragioni ostative ad una pronuncia sul merito; c) improcedibile quando nel corso del giudizio sopravviene il difetto di interesse delle parti alla decisione o non è stato integrato il contraddittorio nel termine assegnato ovvero sorgono altre ragioni ostative ad una pronuncia sul merito.
 Il giudice dichiara estinto il giudizio: a) se non viene proseguito o riassunto nei casi previsti dal presente codice; b) per perenzione; c) per rinuncia.


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