Il procedimento di dichiarazione di notevole
interesse pubblico.
La
regione comunica l’avvio del procedimento di dichiarazione di notevole
interesse pubblico al proprietario e al comune interessato.
I
soggetti interessati possono presentare osservazioni entro il termine
perentorio di sessanta giorni dalla ricezione della comunicazione, ex art. 138,
comma 3, D.L.vo. 42/2004.
La
regione, sulla base della proposta della commissione, esaminate le osservazioni
emana il provvedimento di dichiarazione di notevole interesse pubblico degli
immobili e delle aree.
Il
provvedimento di dichiarazione di notevole interesse pubblico degli immobili è
altresì notificato al proprietario, possessore o detentore, quindi, depositato
presso il comune nonché trascritto a cura della regione nei registri
immobiliari.
I
provvedimenti di dichiarazione di notevole interesse pubblico sono pubblicati
sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana e sul Bollettino Ufficiale
della regione, ex art. 140, D.L.vo. 42/2004.
La
giurisprudenza precedente all’entrata in vigore del cod. beni cult. ha ritenuto
che l’interesse al procedimento sia limitato ai proprietari o detentori del
bene situato in zone vincolate.
Contro
il provvedimento predetto è ammissibile l'immediato ricorso giurisdizionale di
impugnazione. Cons. Stato, sez. VI, 22 dicembre 1993, n. 1022, in Cons.
Stato, 1993, I, 1684.
Dopo
l’avvenuta notifica i proprietari devono munirsi di apposita autorizzazione
rilasciata dalla sovrintendenza competente per i progetti dei lavori da eseguire.
M. FILIPPI, Piano paesistico, in Dig. Disc. Pubbl., XI, 1996,
195.
1 commento:
Buongiorno, a seguito del post del suo blog sul "procedimento di dichiarazione di notevole interesse pubblico" le pongo il quesito di un concorso che ho appena fatto:
Su un'area agricola di particolare pregio paesaggistico non vincolata, posta in zona collinare è prevista la realizzazione di un grande impianto fotovoltaico, che potrebbe comprometterne le qualità. Illustri il candidato le procedure amministrative e il relativo provvedimento che la soprintendenza potrebbe adottare al fine di salvaguardia del sito, rediga il testo del provvedimento e le relative prescrizioni d'uso. Il candidato espliciti altresì i criteri e le motivazioni, eventualmente utilizzando schizzi e disegni al tratto.
Il grosso dubbio a cui non trovo risposta è la seconda parte del quesito, quando la traccia chiede di redigere il testo del provvedimento.
Per me il provvedimento che potrebbe essere adottato per salvaguardare il sito è la dichiarazione di notevole interesse pubblico che però non viene redatto dalla soprintendenza ma dalla regione o dal Ministero dei BBCC (su una proposta formulata anche dal soprintendente). L'alternativa alla dichiarazione potrebbe essere la proposta che ai sensi dell'art. 138 comma 3, viene formulata dal soprintendente. Ma io non vedo una "proposta" (che secondo me non è vincolante) come un provvedimento. Adottare, può significare far proprio un provvedimento decretato da un altro ente?
Grazie anticipatamente
Cordiali saluti
Caterina
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