Il processo amministrativo.
L’art.
44, L. 18 giugno 2009, n. 69, dispone la delega al Governo per il riassetto
della disciplina del processo amministrativo che deve avvenire entro un anno
dall’entrata in vigore della legge con una delega assai ampia. D. PONTE, Giudizio
amministrativo. Informatizzare le procedure per cause più brevi, in Giuda
Dir. , 2009, n. 28, 70.
La
riforma deve, fra l’altro, assicurare la snellezza, la concentrazione e la
effettività della tutela per garantire la durata ragionevole del processo. A
tal fine il legislatore deve ricorrere alla informatizzazione delle procedure,
alla razionalizzazione dei termini e all’estensione delle funzioni istruttorie
monocratiche
Si
rende necessario il coordinamento di norme sparse in diversi testi che
risultano disomogenee.
Il
legislatore dispone anche il riordino e la razionalizzazione dei riti speciali
per determinate materie che stanno proliferando dopo le norme riguardanti i
contratti pubblici, ex art.
245, D.L.vo 163/2006
Di
particolare interesse è il criterio teso a riordinare la tutela cautelare. E’
generalizzata la tutela cautelare ante causam introdotta dall’art. 245,
D.L.vo 163/2006, collegando la stessa alla decisione sul merito.
La riforma ha trovato attuazione
con approvazione del D.L.vo 2 luglio 2010, n.104, aggiornato con D.L.vo 15 novembre 2011, n. 195.
Il codice continua la tradizione
mantenendo al struttura del processo amministrativo estremamente semplice. Essa
consente di risolvere le controversie in tempi relativamente rapidi. Essa prede
una fase cautelare contenuta in poche settimane ed una fase di merito che non
richiede complicati adempimenti istruttori. M. CLARICH, Il codice amministrativo. Un corpus normativo dai
contenuti innovativi che contribuisce alla certezza del diritto., in Giuda
Dir. , 2010, n. 32, 13.
Il
D.L.vo 104/2010 si compone di quattro allegati
Il
primo contiene il codice del processo amministrativo, il secondo le norme di
attuazione, il terzo quelle transitorie ed infine il quarto le norme di
coordinamento.
La
dottrina rileva come il codice riafferma che la giustizia amministrativa
assicura il rispetto dei principi della costituzione e del diritto europeo, ex art.
1, D.L.vo 104/2010.
Il
giudice nel caso di contrasto con le norme di diritto comunitario deve
procedere ad una immediata e diretta disapplicazione delle norme in favore dei
principi fissati dal diritto comunitario senza dovere transitare per
l’accertamento della costituzionalità delle norme . T.A.R. Lazio, sez. II, 18
maggio, 2010 n. 11984 . G. CARUSO, Il codice
amministrativo. Giurisdizione rilevabile d’ufficio solo in primo grado,
in Giuda Dir. , 2010, n. 32, 14.
L’art.
2, D.L.vo 104/2010, afferma principi che oggi sembrano acquisiti da sempre ma
che hanno richiesto una profonda evoluzione: la parità delle parti, il
contraddittorio, il giusto processo che deve essere portato a termine in tempi
ragionevoli ed aggiungiamo l’accesso al procedimento che è entrato a tutto
diritto anche nel processo amministrativo. .
1.1 La giurisdizione dei giudici amministrativi.
Per capire come si è giunti all’attuale sistema di
giustizia amministrativa bisogna rifarsi alla L. 2248, all. e), del 1865che ha abolito i tribunali del contenzioso
amministrativo. La disposizione di legge attribuiva le controversie con la
pubblica amministrazione alla stessa amministrazione.
Successivamente, nel 1889, nasce la quarta sezione del
Consiglio di Stato.
Solo nel 1907, coll’istituzione della quinta sezione,
è riconosciuta la funzione giurisdizionale delle due sezioni del Consiglio di
Stato ed è istituita la giunta provinciale amministrativa.
La giunta presieduta dal prefetto giudica sui ricorsi
contro le delibere degli enti locali.
Il sistema si stabilizza con i testi unici del 1924,
n. 1054 e n.1058.
La Corte costituzionale dichiara l’illegittimità della
composizione delle G.P.A. nel 1967 e le funzioni giurisdizionali si concentrano
nel Consiglio di Stato fino all’istituzione dei T.A.R. con L.1034/1971. R.
GALLI , Corso di diritto amministrativo,
1996, 64
Il
giudice amministrativo ha una competenza differenziata nei confronti degli atti
impugnati.
Su
tutti gli atti egli ha un controllo di legittimità, ossia un controllo che
l'atto non sia viziato da incompetenza, eccesso di potere e violazione di legge,
che sfocia in una pronuncia di annullamento.
Il
giudice amministrativo non può sindacare né il merito della scelta tecnica né
il merito della scelta di pura opportunità, ma ben può sindacare entrambe sotto
il profilo della loro intrinseca logicità e della loro formale congruenza
rispetto al fine concreto che l'amministrazione intende perseguire. P. CIRIACO,
Discrezionalità tecnica e sindacato del giudice amministrativo , in Giur. Merito, 2010, 3,
823
Per
alcuni atti è ammesso un controllo di merito ossia il giudice può valutare il
fatto in sé per sindacarne l'opportunità con possibilità di modifica dell'atto.
Per
altri atti è ammesso il sindacato anche sugli eventuali diritti soggettivi
coinvolti dall'atto amministrativo per cui il giudice amministrativo ha
competenza esclusiva che può essere estesa nel merito.
Non
esistono criteri ermeneutici di ripartizione di queste competenze per cui è
necessario ricorrere direttamente alle fonti normative.
La giurisdizione amministrativa è esercitata dai tribunali
amministrativi regionali e dal Consiglio di Stato.
L’art.
5, D.L.vo 2 luglio
2010, n.104, cod. proc. amm., precisa che sono organi di giurisdizione
amministrativa di primo grado i tribunali amministrativi regionali e il
Tribunale regionale di giustizia amministrativa per la regione autonoma del
Trentino - Alto Adige. disciplinato dallo statuto speciale e dalle relative
norme di attuazione .
A.
R. TASSONE; Organi della giurisdizione
amministrativa, in A. QUARANTA e V. LOPILATO, Il processo amministrativo, 2011, 77
Il tribunale amministrativo regionale decide con l'intervento di
tre magistrati, compreso il presidente
Il Consiglio di Stato è organo di ultimo grado della
giurisdizione amministrativa.
Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale decide con l'intervento di cinque magistrati, di cui un presidente di sezione e quattro consiglieri.
L'adunanza plenaria è composta dal presidente del Consiglio di Stato che la presiede e da dodici magistrati del Consiglio di Stato, assegnati alle sezioni giurisdizionali.
Gli appelli avverso le pronunce del Tribunale amministrativo regionale della Sicilia sono proposti al Consiglio di giustizia amministrativa per la Regione siciliana, nel rispetto delle disposizioni dello statuto speciale e delle relative norme di attuazione.
La composizione dei T.A:R. e del Consiglio di Stato è disciplinata dagli artt. 9 e segg. della L. 6 dicembre 1971, n.1034.
Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale decide con l'intervento di cinque magistrati, di cui un presidente di sezione e quattro consiglieri.
L'adunanza plenaria è composta dal presidente del Consiglio di Stato che la presiede e da dodici magistrati del Consiglio di Stato, assegnati alle sezioni giurisdizionali.
Gli appelli avverso le pronunce del Tribunale amministrativo regionale della Sicilia sono proposti al Consiglio di giustizia amministrativa per la Regione siciliana, nel rispetto delle disposizioni dello statuto speciale e delle relative norme di attuazione.
La composizione dei T.A:R. e del Consiglio di Stato è disciplinata dagli artt. 9 e segg. della L. 6 dicembre 1971, n.1034.
2 Gli interessi legittimi e i diritti soggettivi.
L’art.
7, D.L.vo 2 luglio 2010, n.104 cod. proc. amm., devolve alla
giurisdizione amministrativa le controversie, nelle quali si faccia questione
di interessi legittimi e, nelle particolari materie indicate dalla legge, di
diritti soggettivi, concernenti l’esercizio o il mancato esercizio del potere
amministrativo, riguardanti provvedimenti, atti, accordi o comportamenti
riconducibili anche mediatamente all’esercizio di tale potere, posti in essere
da pubbliche amministrazioni.
La
tutela giurisdizionale nei confronti degli atti amministrativi è prevista in
forma differenziata a seconda del tipo di lesione alle posizioni giuridiche del
ricorrente; si suole distinguere fra diritti soggettivi ed interessi legittimi.
L'interesse
legittimo trova fondamento nella pretesa alla legittimità dell'atto amministrativo
(VIRGA), altri ne accentuano l'aspetto processuale identificandolo con
l'interesse al ricorso (SATTA).
Per
altri autori l’interesse legittimo nasce nel momento in cui la p.a. comincia ad
interessarsi del bene sostanziale del privato, in tal modo anche il processo
amministrativo acquista una funzione diversa che è quella della reintegrazione
e della tutela sostanziale del privato arricchita dalla possibilità di
assicurare anche la tutela risarcitoria, ex
L. 205/2000. F. CARINGELLA, Corso di diritto amministrativo, 2004, 341.
Si
qualifica interesse legittimo la posizione giuridica del privato sottoposta
all'azione amministrativa sia in rapporto ad una particolare compressione del
suo diritto soggettivo, che viene degradato ad interesse legittimo, sia in
rapporto alla normale azione della pubblica amministrazione.
Il
diritto soggettivo sotto l'azione amministrativa subisce un affievolimento e
viene limitato nella sua possibilità di esercizio e di tutela.
Il
soggetto titolare ha pertanto un interesse qualificato legittimo alla tutela in
rapporto alle norme che guidano l'azione amministrativa.
Ad
esempio il diritto del proprietario in rapporto alla procedura di pubblica
utilità risulta affievolito ed il proprietario ha un mero interesse legittimo
alla regolare attuazione del procedimento.
Il
concetto di interesse legittimo è di carattere generale.
Esso
è rapportato alla stessa azione amministrativa il cui esercizio fa sorgere
degli interessi qualificati legittimi nei privati interessati anche a prescindere
da diritti soggettivi preesistenti.
Ad
esempio si pensi ad un pubblico concorso di assunzione che fa sorgere in chi vi
partecipa l'interesse legittimo all'esercizio dell'azione amministrativa che si
concretizza nel censurare i poteri dell'amministrazione; esso in tal caso
coincide con l'interesse generale ad una corretta gestione delle pubbliche
assunzioni.
Del
pari l'illegittima aggiudicazione di un appalto incide sull'interesse legittimo
del concorrente e coincide coll'interesse generale alla buona amministrazione
nell'affidamento dei lavori pubblici.
Per
altra dottrina non ha senso parlare di degradazione del diritto soggettivo perché
sono gli stessi interessi - rappresentati
come diritti soggettivi nell’ambito dei rapporti tra privati - che si
configurano come interessi legittimi nei confronti dell’amministrazione che
agisce nell’esercizio di pubblici poteri V: CERULLI IRELLI, Corso di diritto amministrativo, 1997,
378.
Sono
gli effetti stessi dell'azione della amministrazione sui vari soggetti che ne
vengono coinvolti che qualificano la posizione di interesse.
Non
ogni provvedimento qualifica come legittimo l'interesse del soggetto che ne
risulta coinvolto.
Nelle
gare di appalto, ad esempio, solo i
partecipanti hanno posizioni di interesse legittimo, non le imprese che non
hanno partecipato.
I
soggetti che pur risentono indirettamente degli effetti dell'azione
amministrativa hanno un mero interesse alla legittimità dell'azione che non è
azionabile.
La
distinzione fra mero interesse ed interesse legittimo richiede come requisiti
perché l'interesse sia riconosciuto legittimo la concretezza, l'immediatezza e
l'attualità.
Alla
classificazione tradizionale che distingue fra interessi legittimi veri e
propri e diritti soggettivi affievoliti a interessi legittimi in seguito all'azione
dell'amministrazione sono seguite altre definizioni per qualificare l'interesse
legittimo e per evidenziarne le possibilità di tutela.
Si
distingue fra interessi oppositivi o statici per indicare quegli interessi che
comportano l'affermazione di una pretesa ad un comportamento negativo
dell'amministrazione ; mentre si qualificano pretensivi, dalla definizione
fornita dalla giurisprudenza, quegli interessi visti in chiave dinamica che
sottintendono la richiesta di un comportamento positivo.
L'annullamento
di un provvedimento negativo su di una richiesta di permesso di costruire, ad
esempio, comporta un interesse pretensivo ad una delibera comunale che
recepisca gli indirizzi del TAR, qualora sia mutata la situazione urbanistica
allora vigente.
Agli
interessi collettivi di cui sono titolari lo Stato e gli altri enti pubblici si
contrappongono gli interessi diffusi di cui sono portatori soggetti od
associazioni non determinati.
Si
tenta così di allargare il concetto di personalità dell'interesse per
consentire una maggiore possibilità di
tutela
nei confronti dei provvedimenti della amministrazione; ad esempio la L.
349/1986 riconosce ad associazioni di protezione ambientale la facoltà di
ricorrere contro i provvedimenti lesivi dell'ambiente.
Il
diritto soggettivo trova diverso inquadramento nella dottrina: per taluni
(VIRGA) consiste nella facoltà di agire, per altri (ALLORIO) si riscontra nella
pretesa giurisdizionale che l'ordinamento gli riconosce, altri ancora (PUGLIATTI)
intendono per diritto soggettivo il potere attribuito al soggetto
dall'ordinamento giuridico così come disciplinato dalle norme.
Il
diritto soggettivo può riguardare i diritti reali, come il diritto di
proprietà, ovvero i diritti sulla persona, come il diritto all'integrità
fisica, ovvero i diritti obbligatori, come le obbligazioni che derivano dai
contratti.
Quando
si fa questione su questi diritti le relative controversie vengono deferite al
giudice ordinario anche se vi è interessata una amministrazione pubblica.
E'
affidata al giudice ordinario la giurisdizione nelle controversie su diritti
soggettivi, salvo il caso di giurisdizione esclusiva, nel qual caso il giudice
amministrativo giudica congiuntamente anche sui relativi diritti soggettivi.
3 I criteri di ripartizione della giurisdizione.
La
non sempre netta distinzione fra diritti soggettivi e interessi legittimi ha
suggerito alla giurisprudenza taluni criteri di distinzione per rendere più
chiara la giurisdizione di ciascun giudice.
Là
dove il confine fra interessi e diritti è più difficile da individuare vi è
stata una attrazione nell'orbita del giudice amministrativo, attraverso
l'individuazione di una giurisdizione esclusiva su questioni che, se deferite
al giudice ordinario, avrebbero reso più complicata la tutela giurisdizionale,
ad esempio in tema di concessioni.
Il
criterio di ripartizione più diffuso è quello relativo alla distinzione fra
norme di azione e norme di relazione enunciato brillantemente dalla migliore
dottrina .E. GUICCIARDI, La giustizia
amministrativa, 1957, 10.
Le
norme di azione sono quelle che regolano l'azione amministrativa: gli interessati hanno solo un
interesse legittimo alla censura dei procedimenti e dei provvedimenti, anche
quando tale azione esplica effetti su diritti soggettivi che vengono compressi
e affievoliti al rango di interessi legittimi.
Le
norme di relazione sono quelle che disciplinano i rapporti fra privati e
amministrazione ponendoli su di un piano di sostanziale parità come se
l'amministrazione agisse iure privatorum.
Questo
si verifica quando l'amministrazione agisce nell'ambito di rapporti privati,
regolati dal diritto civile, ad esempio, nel caso dei vari contratti posti in
essere dall'amministrazione come compravendite, locazioni.
Il
criterio enunciato presenta pur sempre una certa difficoltà visto che
nell'ambito di una disciplina legislativa del procedimento amministrativo, ad
esempio nell'espropriazione per pubblica utilità, si ravvisano norme di azione,
quelle procedimentali, e norme di relazione, quelle che fissano l'indennità.
E'
da notare che talvolta la differenziazione è estremamente complicata.
In
questo caso il legislatore risolve il problema attribuendo la giurisdizione
esclusiva al giudice amministrativo che giudica di diritti e interessi, fatti
salvi i diritti patrimoniali consequenziali che sono riservati al giudice
ordinario.
Un
altro criterio si basa esclusivamente sulla causa
petendi, nel senso che evidenzia a priori la natura della controversia e, in
questo modo, a volte non appare sufficiente come criterio differenziatore.
In
alcune ipotesi la natura della controversia è utilizzata come criterio per la
definizione della giurisdizione dalla stessa richiesta di tutela - petitum
- fatta dall'attore per i diversi
effetti che ne derivano.
Ad
esempio, se il proprietario di un immobile è leso nel suo diritto dal
confinante che ha costruito in spregio alle norme sulle distanze, egli può
richiedere al giudice amministrativo l'annullamento della relativa concessione,
per violazione delle norme di azione, ossia delle norme di piano che regolano
l'azione amministrativa, ovvero può richiedere al giudice ordinario il rispetto
del suo diritto di proprietà, ossia delle norme di relazione, attraverso la restituzione
in pristino ed il risarcimento relativo.
La
diversità della tutela accordata ha spinto taluni a riconoscere nella richiesta
del privato il criterio stesso della ripartizione della giurisdizione.
Questo
criterio di distinzione è stato elaborato nella teoria della prospettazione
secondo la quale è lo stesso ricorrente che individua la giurisdizione
prospettando la lesione di un suo diritto ovvero di un suo interesse legittimo.
Non
appare accettabile tale criterio che si fonda nella richiesta del ricorrente
senza che sia ammessa una indagine sulla natura stessa del diritto o
dell'interesse su cui si controverte.
Il
D.L.vo 80/1998, i cui contenuti sono recepiti dal D.L.vo cod. proc. amm..,
supera il criterio tradizionale di riparto della giurisdizione basata sulla
distinzione fra diritti soggettivi ed interessi legittimi identificando per
legge le materie oggetto della giurisdizione amministrativa e crea una
giurisdizione generale di legittimità comprensiva dell’esame delle eventuali
richieste di risarcimento del danno. La Corte costituzionale ha però
ridimensionato la facoltà del legislatore di definire ex lege la giurisdizione restituendo alla causa petendi il ruolo di criterio principale di riparto. F.
CARINGELLA, Corso di diritto processuale
amministrativo, 2005, 211.
3.1) L’ammissibilità
dell’arbitrato nell’ambito della giurisdizione amministrativa.
L’art. 6, comma 2, L. 205/2000 risolve ogni
controversia affermando che sono devolute alla giurisdizione esclusiva del
giudice amministrativo tutte le controversie concernenti diritti soggettivi
devolute alla giurisdizione del giudice amministrativo possono essere risolte
mediante arbitrato rituale di diritto.
La norma è stata riprodotta dall’art. 12, D.L.vo
104/2010, che regola il processo amministrativo.
Il legislatore prevede solo l’arbitrato rituale
escludendo l’arbitrato irrituale e l’arbitrato rituale secundum aequitatem.
F. CARINGELLA, Corso di diritto processuale, 2005, 783.
La
giurisprudenza conferma che è ammesso soltanto il ricorso all'arbitrato
rituale di diritto e non a quello irrituale; la ratio della norma consiste nella rilevanza dei pubblici interessi
comunque coinvolti nelle materie devolute alla giurisdizione esclusiva; in
quanto benché la p.a., nel suo operare negoziale, si trovi su un piano
paritetico a quello dei privati, ciò non significa che vi sia una piena ed
assoluta equiparazione della sua posizione a quella del privato, poiché
l'Amministrazione è comunque portatrice di un interesse pubblico cui il suo
agire deve in ogni caso ispirarsi; ne consegue che alla stessa è preclusa la
possibilità di avvalersi dello strumento del c.d. arbitrato irrituale o
libero, poiché in tal modo il componimento della vertenza verrebbe ad essere
affidato a soggetti (gli arbitri irrituali) individuati, nell'ambito di una pur
legittima logica negoziale, in difetto di qualsiasi procedimento legalmente
determinato e, perciò, senza adeguate garanzie di trasparenza e pubblicità
della scelta. T.A.R. Sicilia Catania, sez. III,
12 marzo 2010, n. 621
, in Foro amm. TAR, 2010, 3, 1118.
La
giurisprudenza ha precisato che nel caso in cui l'apposizione e la sottoscrizione
della clausola per arbitrato rituale sia avvenuta nella vigenza dell'art. 6, L. 21
luglio 2000 n. 205, il patto compromissorio produce l'effetto di privare
l'autorità giudiziaria adita del potere di pronunciarsi sulla questione
sottopostale, dovendo la stessa essere devoluta agli arbitri, in quanto l'exceptio compromissi si configura come
una eccezione propria e in senso stretto, avendo per oggetto la prospettazione
di un fatto impeditivo dell'esercizio della giurisdizione statale. T.A.R. Sicilia Palermo, sez. II,
14 giugno 2010, n. 7658
, in Foro amm. TAR, 2010, 6, 2194.
La norma consente che siano risolte mediante arbitrato
rituale di diritto le controversie concernenti diritti soggettivi devolute alla
giurisdizione del g.a.
Nella specie la clausola compromissoria, prevista
dalla convenzione per l'attuazione di piano attuativo finalizzata
all'edificazione di un insediamento industriale permetteva alla ricorrente di
non subire sanzioni, o non subire sanzioni illegittime, in relazione agli
obblighi assunti con atto convenzionale.
La validità di detta clausola non può essere
contestata dall'amministrazione con riferimento all'art. 1341 c.c. - che prevede
la specifica approvazione per iscritto delle clausole vessatorie, nel cui
novero è compresa la clausola compromissoria - sia perché la norma è dettata a
tutela del contraente più debole, sia perché essa si applica soltanto ai
contratti per adesione, predisposti unilateralmente da un contraente ovvero
conclusi mediante sottoscrizione di moduli o formulari T.A.R. Lombardia Milano,
sez. II, 24 marzo 2005, n. 556, in Foro amm. TAR, 2005, f. 3,
624.
Nessun commento:
Posta un commento