1 Il Regolamento in materia di accesso ai documenti amministrativi.
Con il d.p.r. 12 aprile 2006, n. 184, è stato approvato il Regolamento recante disciplina in materia di accesso
ai documenti amministrativi.
Il Regolamento, che definisce le modalità di esercizio del diritto
di accesso ai documenti amministrativi in conformità a quanto stabilito nel
capo V della l. 7 agosto 1990, n. 241, e successive modificazioni, è entrato in
vigore il 2 giugno 2006.
Le amministrazioni
interessate hanno un anno di tempo per adottare i provvedimenti generali
organizzatori necessari al corretto esercizio di tale diritto, dandone
comunicazione alla Commissione per l'accesso ai documenti amministrativi
istituita ai sensi dell'art. 27, l. 7 agosto 1990, n. 241.
La Commissione
per l'accesso ai documenti amministrativi è l'organismo preposto alla vigilanza
sull'attuazione del principio della piena conoscibilità e trasparenza
dell'attività della pubblica amministrazione al quale possono rivolgersi
privati cittadini e pubbliche amministrazioni.
L’art. 11, d.p.r. 12 aprile 2006, n. 184, definisce le
attribuzioni della commissione.
Essa ha facoltà di: esprimere pareri per coordinare l'attività organizzativa delle amministrazioni in
materia di accesso e per garantire l'uniforme applicazione dei principi sugli
atti che le singole amministrazioni adottano ai sensi dell'art. 24, comma 2,
della l. 7 agosto 1990, n. 241, nonché, ove sia richiesto, su quelli attinenti
all'esercizio e all'organizzazione del diritto di accesso e decidere i ricorsi di cui all'art. 12, d.p.r. 12 aprile
2006, n. 184.
Il Governo può acquisire il parere della Commissione ai fini
dell'emanazione del regolamento di cui all'art. 24, comma 6, della l. 7 agosto
1990, n. 241, e della predisposizione di normative comunque attinenti al
diritto di accesso.
Il diritto di accesso ai documenti amministrativi può essere
esercitato nei confronti di tutti i soggetti di diritto pubblico; nei confronti di tutti i soggetti di diritto privato limitatamente alla loro attività di
pubblico interesse disciplinata dal diritto nazionale o comunitario; da
chiunque abbia un
interesse diretto,
concreto e attuale, corrispondente a una situazione giuridicamente tutelata e
collegata al documento per il quale è richiesto l'accesso, ex art.
2, d.p.r. 12 aprile 2006, n. 184.
La pubblica amministrazione cui è indirizzata la richiesta di
accesso, qualora individui soggetti controinteressati, é tenuta a dare comunicazione agli stessi, inviando copia mediante raccomandata con
avviso di ricevimento oppure per via telematica a coloro che abbiano consentito
a tale forma di comunicazione.
I soggetti controinteressati sono individuati tenuto anche conto
del contenuto degli atti connessi.
Entro dieci giorni dalla ricezione della comunicazione, i
controinteressati possono presentare motivata opposizione, anche per via telematica, alla richiesta di accesso. Decorso
tale termine, la pubblica amministrazione provvede sulla richiesta, una volta
accertata l’avvenuta ricezione della comunicazione, ex art. 3, d.p.r.
12 aprile 2006, n. 184.
Qualora, in base alla natura del documento richiesto, non risulti
l'esistenza di controinteressati il diritto di accesso può essere esercitato in
via informale mediante richiesta, anche verbale, all'ufficio
dell'amministrazione competente a formare l'atto conclusivo del procedimento o
a detenerlo stabilmente.
In tal caso il richiedente deve indicare gli estremi del documento oggetto della richiesta o gli elementi
che ne consentano l'individuazione; specificare e, ove occorra, comprovare l'interesse connesso all'oggetto della
richiesta; dimostrare la propria identità e, ove occorra, i
propri poteri di rappresentanza del soggetto interessato.
La richiesta è accolta mediante indicazione della pubblicazione
contenente le notizie, esibizione del documento, estrazione di copie o altra
modalità idonea. Ove provenga da una pubblica amministrazione, la richiesta é
presentata dal titolare dell'ufficio interessato o dal responsabile del
procedimento amministrativo.
La pubblica amministrazione, qualora in base al contenuto del
documento richiesto riscontri l'esistenza di controinteressati, invita tali
soggetti a presentare richiesta formale di accesso, anche per il tramite degli
Uffici relazioni con il pubblico, ex art. 5, d.p.r. 12 aprile
2006, n. 184.
Le modalità di invio delle domande e le relative sottoscrizioni
sono disciplinate dall'art. 38, d.p.r. 28 dicembre 2000, n. 445, e successive
modificazioni, dagli artt. 4 e 5, d.p.r. 11 febbraio 2005, n. 68, e dal d. lgs.
7 marzo 2005, n. 82, e successive modificazioni, ex art. 13, d.p.r.
12 aprile 2006, n. 184.
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