1 Il regolamento preventivo di giurisdizione.
Il
regolamento preventivo di giurisdizione, previsto dall'art. 10, D.L.vo 2 luglio 2010,
n.104, cod. proc. amm., cod. proc. amm., consente di ricorrere alle Sezioni Unite della
Cassazione per avere una sentenza che definisca il giudice competente.
Il
ricorso è ammissibile fino a che la causa non sia discussa e comporta la
sospensione del processo amministrativo.
La
proposizione della istanza di regolamento di giurisdizione non preclude l'esame
della domanda di misure cautelari del provvedimento impugnato. ma il giudice
adito non può disporle se non ritiene sussistente la propria giurisdizione.
L'art. 41, c.p.c., riconosce la
facoltà di proporre il regolamento preventivo di giurisdizione a ciascuna parte
del giudizio che abbia un interesse concreto e immediato ad una risoluzione
della questione da parte delle Sezioni Unite in via definitiva e
immodificabile.
Con
il regolamento l'istante evita che la individuazione della giurisdizione in
ordine alla controversia oggetto del suo ricorso possa incorrere in successive
modifiche nel corso del processo, ritardando la definizione della causa, anche
al fine di ottenere un giusto processo di durata ragionevole.
L’art. 9, D.L.vo 2
luglio 2010, n.104, cod. proc. amm., dispone
che il difetto di giurisdizione sia rilevato in primo grado anche d'ufficio . nei
giudizi di impugnazione esso è rilevato se dedotto con specifico motivo
avverso il capo della pronuncia impugnata che, in modo implicito o esplicito,
ha statuito sulla giurisdizione.
Il giudice amministrativo,
quando declina la propria giurisdizione, deve indicare, se esistente, il giudice
nazionale cui è attribuita.
Quando la giurisdizione è
declinata dal giudice amministrativo in favore di altro giudice nazionale o
viceversa, ferme restando le preclusioni e le decadenze intervenute, sono fatti
salvi gli effetti processuali e sostanziali della domanda se il processo è
riproposto innanzi al giudice indicato nella pronuncia che declina la
giurisdizione, entro il termine perentorio di tre mesi dal suo passaggio in
giudicato.
Quando il giudizio è tempestivamente riproposto davanti al giudice amministrativo, quest'ultimo, alla prima udienza, può sollevare anche d'ufficio il conflitto di giurisdizione.
Quando il giudizio è tempestivamente riproposto davanti al giudice amministrativo, quest'ultimo, alla prima udienza, può sollevare anche d'ufficio il conflitto di giurisdizione.
Se in una controversia
introdotta davanti ad altro giudice le sezioni unite della Corte di cassazione,
investite della questione di giurisdizione, attribuiscono quest'ultima al
giudice amministrativo, ferme restando le preclusioni e le decadenze
intervenute, sono fatti salvi gli effetti processuali e sostanziali della
domanda, se il giudizio è riproposto dalla parte che vi ha interesse nel
termine di tre mesi dalla pubblicazione della decisione delle sezioni unite.
La
translatio iudicii, infatti, consente di non vanificare l'attività
processuale svolta e dovrebbe impedire alla
parte di subire gli effetti della decadenza «nel frattempo maturata»,
segnatamente di quella dalle azioni possessorie, da promuoversi nel termine
annuale.
La
norma si adegua ai dettati della Corte
costituzionale che ha precedentemente dichiarato costituzionalmente illegittimo
l'art. 30, L. 6 dicembre 1971, n. 1034, nella parte in cui non consente al
giudice amministrativo, che declini la giurisdizione, di disporre la
continuazione del processo con salvezza degli effetti sostanziali e processuali
della domanda. Corte cost., 12 marzo
2007, n. 77.
La
dottrina rimarca l’opportunità che la domanda proposta in riassunzione davanti
al giudice competente abbia il medesimo effetto che avrebbe avuto se fosse
stata presentata ab origine
dinanzi a quest’ultimo. M.A. SANDULLI, La translatio iudicii tra corte
costituzionale e Corte di Cassazione: note a primissima lettura, in Riv.
Giur. Ed., 2007, 495.
Nei giudizi riproposti, il
giudice, con riguardo alle preclusioni e decadenze intervenute, può concedere
la rimessione in termini per errore scusabile ove ne ricorrano i presupposti.
Le misure cautelari perdono
la loro efficacia trenta giorni dopo la pubblicazione del provvedimento che
dichiara il difetto di giurisdizione del giudice che le ha emanate . Le parti
possono riproporre le domande cautelari al giudice munito di giurisdizione.
Avverso
le sentenze dei tribunali amministrativi regionali, che affermano o negano la
giurisdizione del giudice amministrativo è ammesso il ricorso al Consiglio di
Stato.
Dopo
che la Cassazione ha deciso sulla giurisdizione il giudizio deve essere
riassunto davanti al giudice ritenuto competente entro sei mesi dalla
comunicazione della sentenza, ex
art. 367, c.p.c.
Qualora
non si provveda il processo si estingue, ex art. 50, c.p.c.
2 ) La competenza funzionale inderogabile.
L’art. 14 , D.L.vo 2 luglio 2010, n.104, come mod. dall’art. 1, lett. nn). Dl:vo
195/2011, afferma che sono devolute alla
competenza funzionalmente inderogabile del Tribunale amministrativo regionale
del Lazio, sede di Roma, le seguenti controversie indicate dal successivo art
135 :
a) le controversie relative ai
provvedimenti riguardanti i magistrati ordinari adottati ai sensi dell’articolo
17, comma 1, della L. 24 marzo 1958, n. 195, nonché quelle relative ai provvedimenti riguardanti i magistrati amministrativi
adottati dal Consiglio di Presidenza della Giustizia Amministrativa;
b) le controversie aventi ad oggetto i
provvedimenti dell’Autorità garante per la concorrenza ed il mercato e quelli
dell’Autorità per le garanzie nelle comunicazioni;
c) le controversie di cui all'articolo
133, comma 1, lettera l), fatta eccezione per quelle di cui all'articolo 14,
comma 2, nonché le controversie di cui all'articolo 104, comma 2, del testo
unico delle leggi in materia bancaria e creditizia, di cui al D.L.vo 1
settembre 1993, n. 385;
d) le controversie contro i provvedimenti
ministeriali di cui all’articolo 133, comma 1, lettera m), in materia di
comunicazioni elettroniche nonché i giudizi
riguardanti l'assegnazione di diritti d'uso delle frequenze, la gara e le altre
procedure di cui ai commi da 8 al 13 dell'art. 1, della L. 13 dicembre 2010, n.
220, incluse le procedure di cui all'art. 4 del D.L. 31 marzo 2011, n. 34;
e) le controversie aventi ad oggetto
le ordinanze e i provvedimenti commissariali adottati in tutte le situazioni di
emergenza dichiarate ai sensi dell'articolo 5, comma 1, della legge 24 febbraio
1992, n. 225 dalla protezione civile;
f) le controversie di cui all’articolo
133, comma 1, lettera m), limitatamente a quelle concernenti la produzione di
energia elettrica da fonte nucleare, i rigassificatori, i gasdotti di
importazione, le centrali termoelettriche di potenza termica superiore a 400 MW
nonché quelle relative ad infrastrutture di trasporto ricomprese o da
ricomprendere nella rete di trasmissione nazionale o rete nazionale di
gasdotti;
g) le controversie di cui all’articolo
133, comma 1, lettera u) in materia di passaporti;
h) le controversie relative al
corretto esercizio dei poteri speciali dello Stato azionista di cui
all’articolo 2 del D.L. 31 maggio 1994, n. 332, convertito in L. 30 luglio
1994, n. 474;
i) le controversie aventi ad oggetto i
provvedimenti di espulsione di cittadini extracomunitari per motivi di ordine
pubblico o di sicurezza dello Stato;
j) le controversie avverso i provvedimenti
di allontanamento di cittadini comunitari per motivi di sicurezza dello Stato o
per motivi di ordine pubblico di cui all’articolo 20, comma 1, del D: L. 6
febbraio 2007, n. 30;
k) le controversie avverso i
provvedimenti previsti dal D.L.vo 22 giugno 2007, n. 109;
l) le controversie disciplinate dal
presente codice relative alle elezioni dei membri del Parlamento europeo
spettanti all’Italia;
m) le controversie relative al
rapporto di lavoro del personale del DIS, dell’AISI e dell’AISE;
n) le controversie derivanti
dall’applicazione del D.L. 4 febbraio 2010, n. 4, convertito in L. 31 marzo
2010, n. 50, relativo all’Istituzione dell’Agenzia nazionale per
l’amministrazione e la destinazione dei beni sequestrati e confiscati alla
criminalità organizzata;
o) le controversie relative ai
provvedimenti adottati ai sensi degli articoli 142 e 143 del D. L.vo 18 agosto
2000, n. 267, in materia di rimozione di amministratori e scioglimento dei
consigli comunali e provinciali;
p) le controversie ex D.L.vo 6 settembre 2011, n. 159, relative
all'Agenzia nazionale per l'amministrazione e la destinazione dei beni
sequestrati e confiscati alla criminalità organizzata;
q) le controversie relative ai
provvedimenti adottati ai sensi degli articoli 142 e 143 del testo unico delle
leggi sull'ordinamento degli enti locali, D.L.vo 18 agosto 2000, n. 267;
q-bis) le controversie di cui
all'articolo 133, comma 1, lettera z-bis) relative ai rapporti di impiego nel
settore postale;
q-ter) le controversie di cui
all'articolo 133, comma 1, lettera z-ter) relative ai provvedimenti
dell'Agenzia nazionale per la regolazione e la vigilanza in materia di acqua.
Sono devolute funzionalmente alla competenza inderogabile del Tribunale
amministrativo regionale della Lombardia, sede di Milano, le controversie
relative ai poteri esercitati dall'Autorità per l'energia elettrica e il gas,
ex art. 14 , D.L.vo 2 luglio 2010, n.104.
La competenza per il giudizio di ottemperanza
è inderogabile .
L’art. 16 , D.L.vo 2
luglio 2010, n.104,
dispone che la competenza è funzionalmente
inderogabile anche in ordine alle misure cautelari.
Il difetto di competenza inderogabile è
rilevato, anche d'ufficio, con ordinanza che indica il giudice competente .
Nel giudizio di appello di cui agli articoli
100 e seguenti, esso è rilevabile se dedotto con specifico motivo.
2.1 La competenza funzionale inderogabile.
L’art. 14 , D.L.vo 2 luglio 2010, n.104, cod.
proc. amm., afferma che sono
devolute alla competenza funzionalmente inderogabile del Tribunale
amministrativo regionale del Lazio, sede di Roma, le seguenti controversie
indicate dal successivo art 135 :
a) le controversie relative ai provvedimenti
riguardanti i magistrati ordinari adottati ai sensi dell’articolo 17, comma 1,
della L. 24 marzo 1958, n. 195;
b) le controversie aventi ad oggetto i
provvedimenti dell’Autorità garante per la concorrenza ed il mercato e quelli
dell’Autorità per le garanzie nelle comunicazioni;
c) le controversie di cui all’articolo 133,
comma 1, lettera j), relative a provvedimenti adottati dalla Banca d’Italia e
dalla Commissione nazionale per le società e la borsa, nonché quelle di cui
all’articolo 104, comma 2, del decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385;
151
. La giurisprudenza ha ritenuto
che la sottrazione delle controversie in materia di sanzioni irrogate dalla
CONSOB alla competenza della Corte di Appello che hanno a riferimento diritti
soggettivi sia questione non manifestamente infondata di legittimità costituzionale
per contrasto fra l’altro dell’art. 111 cost. La norma delinea un sistema non paritario tra giudice
ordinario e giudice amministrativo , con un prevalenza istituzionale del primo.
La sottrazione di giurisdizione
al giudice ordinario deve basarsi su corpose ragioni di specialità che la Corte
non ravvisa nella fattispecie. Corte App., Torino, 25 marzo 2011;
154
M. CLARICH, L’azione di annullamento. Commento all’art. 29 del codice del processo
amministrativo, in www.giustizia-amministrativa.it.
156
La giurisprudenza ha precisato
che l’omessa attivazione degli strumenti
di tutela previsti dall’ordinamento costituisce dato valutabile ai fini
dell’esclusione o della mitigazione del danno evitabile coll’ordinaria
diligenza, alla stregua dei principi di buona fede e solidarietà sanciti
dall’a.1175 c.c. , sensi del’art. 30 comma 3 D.L.vo 104/2010 .
La rilevanza sostanziale sul
piano causale dell’omessa o tardiva impugnazione è circostanza che preclude la risarcibilità
di danni presumibilmente evitabili ove l’interessato abbia fatto ricorso allo
strumento di tutela specifica predisposto dall’ordinamento a protezione delle
posizioni di interesse legittimo onde evitare la consolidazione degli effetti
dannosi. Cons. St. Ad. Pl., 21 febbraio 2011, n.3.. G. PALLIGGIANO, Diventa inammissibile la richiesta di
risarcimento proposta a distanza di
tempo dal provvedimento , in Guida
Dir., 2011, 15, 64.
d)
le controversie contro i provvedimenti ministeriali di cui all’articolo 136,
comma 1, lettera k);
e) le controversie di cui all’articolo 133,
comma 1, lettera n);
f) le controversie di cui all’articolo 133,
comma 1, lettera m), limitatamente a quelle concernenti la produzione di
energia elettrica da fonte nucleare, i rigassificatori, i gasdotti di
importazione, le centrali termoelettriche di potenza termica superiore a 400 MW
nonché quelle relative ad infrastrutture di trasporto ricomprese o da
ricomprendere nella rete di trasmissione nazionale o rete nazionale di gasdotti;
g) le controversie di cui all’articolo 133,
comma 1, lettera u);
h) le controversie relative al corretto
esercizio dei poteri speciali dello Stato azionista di cui all’articolo 2 del
decreto legge 31 maggio 1994, n. 332, convertito in legge 30 luglio 1994, n.
474;
i) le controversie aventi ad oggetto i
provvedimenti di espulsione di cittadini extracomunitari per motivi di ordine
pubblico o di sicurezza dello Stato;
j) le controversie avverso i provvedimenti
di allontanamento di cittadini comunitari per motivi di sicurezza dello Stato o
per motivi di ordine pubblico di cui all’articolo 20, comma 1, del decreto
legislativo 6 febbraio 2007, n. 30;
k) le controversie avverso i provvedimenti
previsti dal decreto legislativo 22 giugno 2007, n. 109;
l) le controversie disciplinate dal presente
codice relative alle elezioni dei membri del Parlamento europeo spettanti
all’Italia;
m) le controversie relative al rapporto di
lavoro del personale del DIS, dell’AISI e dell’AISE;
n) le controversie derivanti dall’applicazione
del decreto legge 4 febbraio 2010, n. 4, convertito in legge 31 marzo 2010, n.
50, relativo all’Istituzione dell’Agenzia nazionale per l’amministrazione e la
destinazione dei beni sequestrati e confiscati alla criminalità organizzata;
o) le controversie relative ai provvedimenti
adottati ai sensi degli articoli 142 e 143 del decreto legislativo 18 agosto
2000, n. 267.
Sono devolute funzionalmente alla competenza inderogabile del Tribunale
amministrativo regionale della Lombardia, sede di Milano, le controversie
relative ai poteri esercitati dall'Autorità per l'energia elettrica e il gas.
La competenza per il giudizio di
ottemperanza è inderogabile .
L’art.
16 , D.L.vo 2
luglio 2010, n.104, cod.
proc. amm., dispone che la competenza è funzionalmente inderogabile anche in ordine alle
misure cautelari.
Il difetto di competenza
inderogabile è rilevato, anche d'ufficio, con ordinanza che indica il giudice
competente .
Nel giudizio di appello di
cui agli articoli 100 e seguenti, esso è rilevabile se dedotto con specifico
motivo.
2.2 Il difetto di competenza rilevato d’ufficio.
L’inderogabilità
della competenza territoriale e di quella funzionale comporta che non sia più
necessario sollevare il relativo difetto con eccezione di parte per portarlo a
conoscenza del tribunale. Lo stesso giudice amministrativo può rilevare
d’ufficio il difetto di competenza, ex art 15 , D.L.vo 2 luglio 2010,
n.104.
S.
TOSCHEI, Competenza territoriale e funzionale inderogabile, in Giuda
Dir., 2010, n. 32, 23.
Se le parti concordano con
l’ordinanza del giudice adito il giudizio è riassunto entro il termine
perentorio di trenta giorni dalla data in cui è diventata definitiva
l'ordinanza che ha pronunciato sulla questione, ex art 16, comma 2, D.L.vo 2
luglio 2010, n.104,
Nel
caso di adesione il giudizio si radica - su accordo delle parti - presso il
T.A.R ritenuto competente.
Il
ricorrente deve riassumere la controversia presso tale tribunale, entro termini
perentori, pena l’estinzione del giudizio.
Ai
sensi dell’art. 125, norme att. c.p.c., l’atto deve contenere:
1)
l’indicazione del giudice davanti al quale di deve comparire;
2)
il nome delle parti e dei loro difensori, con procura;
3)
il richiamo all’atto introduttivo del giudizio;
4)
il provvedimento del giudice che dispone la riassunzione. Questo è trasmesso al
tribunale competente col fascicolo d’ufficio.
Trattandosi
di ricorso e non di citazione non deve essere indicata nell’atto,
evidentemente, la data dell’udienza di comparizione; esso, inoltre, non va notificato
poiché entrambe le parti hanno l’obbligo di costituirsi.
Qualora non vi sia accordo
sull’ordinanza del giudice adito che dichiara la propria incompetenza, la
stessa è impugnabile nel termine di trenta giorni dalla notificazione o
sessanta giorni dalla sua pubblicazione con il regolamento di competenza, ex art 16 ,
D.L.vo 2
luglio 2010, n.104, cod.
proc. amm.
2.3 Il regolamento di competenza.
Finché la causa non è decisa in primo
grado, ciascuna parte può chiedere al Consiglio di Stato di regolare la
competenza, ex art. 15, comma
2, D.L.vo 2 luglio 2010,
n.104.
L’istanza
per regolamento di competenza è un rimedio discrezionale, attribuito al
controinteressato o all’amministrazione resistente, per spostare il giudizio su
altro tribunale amministrativo regionale.
L’istanza
è proponibile in termini tassativi.
Il regolamento si propone con istanza
notificata alle altre parti e depositata, unitamente a copia degli atti utili
al fine del decidere, entro quindici giorni dall'ultima notificazione presso la
segreteria del Consiglio di Stato.
Il Consiglio di Stato decide in camera di
consiglio con ordinanza, con la quale provvede anche sulle spese del
regolamento. La pronuncia del Consiglio di Stato vincola i tribunali
amministrativi regionali. Della camera di consiglio fissata per regolare la
competenza è dato avviso, almeno dieci giorni prima, ai difensori che si siano
costituiti davanti al Consiglio di Stato. Fino a due giorni liberi prima è
ammesso il deposito di memorie e documenti e sono sentiti in camera di
consiglio i difensori che ne facciano richiesta.
2.4 Le misure cautelari.
Nelle
more del la decisione sulla competenza
il ricorrente può riproporre le istanze cautelari al tribunale
amministrativo regionale indicato dal giudice adito come competente perché
eccependo il difetto di competenza il tribunale adito non può pronunciarsi
sulle misure cautelari
Il
giudice indicato come competente decide in ogni caso sulla domanda cautelare
Le
pronunce sull’istanza cautelare rese dal giudice dichiarato incompetente
perdono comunque efficacia dopo trenta giorni dalla data di pubblicazione
dell’ordinanza che regola la competenza.
Le parti possono sempre riproporre le istanze cautelari al giudice dichiarato competente.
Le parti possono sempre riproporre le istanze cautelari al giudice dichiarato competente.
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