giovedì 2 febbraio 2017

Il regolamento preventivo di giurisdizione.


1           Il regolamento preventivo di giurisdizione.


Il regolamento preventivo di giurisdizione, previsto dall'art. 10, D.L.vo 2 luglio 2010, n.104,  cod. proc. amm.,   cod. proc. amm.,  consente di ricorrere alle Sezioni Unite della Cassazione per avere una sentenza che definisca il giudice competente.
Il ricorso è ammissibile fino a che la causa non sia discussa e comporta la sospensione del processo amministrativo.
La proposizione della istanza di regolamento di giurisdizione non preclude l'esame della domanda di misure cautelari del provvedimento impugnato. ma il giudice adito non può disporle se non ritiene sussistente la propria giurisdizione.
L'art. 41, c.p.c., riconosce la facoltà di proporre il regolamento preventivo di giurisdizione a ciascuna parte del giudizio che abbia un interesse concreto e immediato ad una risoluzione della questione da parte delle Sezioni Unite in via definitiva e immodificabile.
Con il regolamento l'istante evita che la individuazione della giurisdizione in ordine alla controversia oggetto del suo ricorso possa incorrere in successive modifiche nel corso del processo, ritardando la definizione della causa, anche al fine di ottenere un giusto processo di durata ragionevole.
L’art. 9,  D.L.vo 2 luglio 2010, n.104,  cod. proc. amm.,  dispone che il difetto di giurisdizione sia rilevato in primo grado anche d'ufficio . nei giudizi di impugnazione esso è rilevato se dedotto con specifico motivo avverso il capo della pronuncia impugnata che, in modo implicito o esplicito, ha statuito sulla giurisdizione.
Il giudice amministrativo, quando declina la propria giurisdizione, deve indicare, se esistente, il giudice nazionale cui è attribuita.
Quando la giurisdizione è declinata dal giudice amministrativo in favore di altro giudice nazionale o viceversa, ferme restando le preclusioni e le decadenze intervenute, sono fatti salvi gli effetti processuali e sostanziali della domanda se il processo è riproposto innanzi al giudice indicato nella pronuncia che declina la giurisdizione, entro il termine perentorio di tre mesi dal suo passaggio in giudicato.
Quando il giudizio è tempestivamente riproposto davanti al giudice amministrativo, quest'ultimo, alla prima udienza, può sollevare anche d'ufficio il conflitto di giurisdizione.
Se in una controversia introdotta davanti ad altro giudice le sezioni unite della Corte di cassazione, investite della questione di giurisdizione, attribuiscono quest'ultima al giudice amministrativo, ferme restando le preclusioni e le decadenze intervenute, sono fatti salvi gli effetti processuali e sostanziali della domanda, se il giudizio è riproposto dalla parte che vi ha interesse nel termine di tre mesi dalla pubblicazione della decisione delle sezioni unite.
La translatio iudicii, infatti, consente di non vanificare l'attività processuale svolta e dovrebbe  impedire alla parte di subire gli effetti della decadenza «nel frattempo maturata», segnatamente di quella dalle azioni possessorie, da promuoversi nel termine annuale.
La norma si adegua ai dettati della  Corte costituzionale che ha precedentemente dichiarato costituzionalmente illegittimo l'art. 30, L. 6 dicembre 1971, n. 1034, nella parte in cui non consente al giudice amministrativo, che declini la giurisdizione, di disporre la continuazione del processo con salvezza degli effetti sostanziali e processuali della domanda. Corte cost., 12 marzo 2007, n. 77.
La dottrina rimarca l’opportunità che la domanda proposta in riassunzione davanti al giudice competente abbia il medesimo effetto che avrebbe avuto se fosse stata presentata ab origine dinanzi a quest’ultimo. M.A. SANDULLI, La translatio iudicii tra corte costituzionale e Corte di Cassazione: note a primissima lettura, in Riv. Giur. Ed., 2007, 495.
Nei giudizi riproposti, il giudice, con riguardo alle preclusioni e decadenze intervenute, può concedere la rimessione in termini per errore scusabile ove ne ricorrano i presupposti.
Le misure cautelari perdono la loro efficacia trenta giorni dopo la pubblicazione del provvedimento che dichiara il difetto di giurisdizione del giudice che le ha emanate . Le parti possono riproporre le domande cautelari al giudice munito di giurisdizione.
Avverso le sentenze dei tribunali amministrativi regionali, che affermano o negano la giurisdizione del giudice amministrativo è ammesso il ricorso al Consiglio di Stato.
Dopo che la Cassazione ha deciso sulla giurisdizione il giudizio deve essere riassunto davanti al giudice ritenuto competente entro sei mesi dalla comunicazione della sentenza, ex art. 367, c.p.c.
Qualora non si provveda il processo si estingue, ex art. 50, c.p.c.



2           ) La competenza funzionale inderogabile.


L’art. 14 , D.L.vo 2 luglio 2010, n.104,  come mod. dall’art. 1, lett. nn). Dl:vo 195/2011,  afferma che sono devolute alla competenza funzionalmente inderogabile del Tribunale amministrativo regionale del Lazio, sede di Roma, le seguenti controversie indicate dal successivo art 135 :
a) le controversie relative ai provvedimenti riguardanti i magistrati ordinari adottati ai sensi dell’articolo 17, comma 1, della L. 24 marzo 1958, n. 195, nonché quelle relative ai provvedimenti riguardanti i magistrati amministrativi adottati dal Consiglio di Presidenza della Giustizia Amministrativa;
b) le controversie aventi ad oggetto i provvedimenti dell’Autorità garante per la concorrenza ed il mercato e quelli dell’Autorità per le garanzie nelle comunicazioni;
c) le controversie di cui all'articolo 133, comma 1, lettera l), fatta eccezione per quelle di cui all'articolo 14, comma 2, nonché le controversie di cui all'articolo 104, comma 2, del testo unico delle leggi in materia bancaria e creditizia, di cui al D.L.vo 1 settembre 1993, n. 385;
d) le controversie contro i provvedimenti ministeriali di cui all’articolo 133, comma 1, lettera m), in materia di comunicazioni elettroniche nonché i giudizi riguardanti l'assegnazione di diritti d'uso delle frequenze, la gara e le altre procedure di cui ai commi da 8 al 13 dell'art. 1, della L. 13 dicembre 2010, n. 220, incluse le procedure di cui all'art. 4 del D.L. 31 marzo 2011, n. 34;
e) le controversie aventi ad oggetto le ordinanze e i provvedimenti commissariali adottati in tutte le situazioni di emergenza dichiarate ai sensi dell'articolo 5, comma 1, della legge 24 febbraio 1992, n. 225 dalla protezione civile;
f) le controversie di cui all’articolo 133, comma 1, lettera m), limitatamente a quelle concernenti la produzione di energia elettrica da fonte nucleare, i rigassificatori, i gasdotti di importazione, le centrali termoelettriche di potenza termica superiore a 400 MW nonché quelle relative ad infrastrutture di trasporto ricomprese o da ricomprendere nella rete di trasmissione nazionale o rete nazionale di gasdotti;
g) le controversie di cui all’articolo 133, comma 1, lettera u) in materia di passaporti;
h) le controversie relative al corretto esercizio dei poteri speciali dello Stato azionista di cui all’articolo 2 del D.L. 31 maggio 1994, n. 332, convertito in L. 30 luglio 1994, n. 474;
i) le controversie aventi ad oggetto i provvedimenti di espulsione di cittadini extracomunitari per motivi di ordine pubblico o di sicurezza dello Stato;
j) le controversie avverso i provvedimenti di allontanamento di cittadini comunitari per motivi di sicurezza dello Stato o per motivi di ordine pubblico di cui all’articolo 20, comma 1, del D: L. 6 febbraio 2007, n. 30;
k) le controversie avverso i provvedimenti previsti dal D.L.vo 22 giugno 2007, n. 109;
l) le controversie disciplinate dal presente codice relative alle elezioni dei membri del Parlamento europeo spettanti all’Italia;
m) le controversie relative al rapporto di lavoro del personale del DIS, dell’AISI e dell’AISE;
n) le controversie derivanti dall’applicazione del D.L. 4 febbraio 2010, n. 4, convertito in L. 31 marzo 2010, n. 50, relativo all’Istituzione dell’Agenzia nazionale per l’amministrazione e la destinazione dei beni sequestrati e confiscati alla criminalità organizzata;
o) le controversie relative ai provvedimenti adottati ai sensi degli articoli 142 e 143 del D. L.vo 18 agosto 2000, n. 267, in materia di rimozione di amministratori e scioglimento dei consigli comunali e provinciali;
p) le controversie ex D.L.vo  6 settembre 2011, n. 159, relative all'Agenzia nazionale per l'amministrazione e la destinazione dei beni sequestrati e confiscati alla criminalità organizzata;
q) le controversie relative ai provvedimenti adottati ai sensi degli articoli 142 e 143 del testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali, D.L.vo 18 agosto 2000, n. 267;
q-bis) le controversie di cui all'articolo 133, comma 1, lettera z-bis) relative ai rapporti di impiego nel settore postale;
q-ter) le controversie di cui all'articolo 133, comma 1, lettera z-ter) relative ai provvedimenti dell'Agenzia nazionale per la regolazione e la vigilanza in materia di acqua.
Sono devolute funzionalmente  alla competenza inderogabile del Tribunale amministrativo regionale della Lombardia, sede di Milano, le controversie relative ai poteri esercitati dall'Autorità per l'energia elettrica e il gas, ex art. 14 , D.L.vo 2 luglio 2010, n.104.
La competenza per il giudizio di ottemperanza è inderogabile .
L’art. 16 , D.L.vo 2 luglio 2010, n.104,  dispone che la competenza è funzionalmente inderogabile anche in ordine alle misure cautelari.
Il difetto di competenza inderogabile è rilevato, anche d'ufficio, con ordinanza che indica il giudice competente .
Nel giudizio di appello di cui agli articoli 100 e seguenti, esso è rilevabile se dedotto con specifico motivo.



2.1         La competenza funzionale inderogabile.


L’art. 14 , D.L.vo 2 luglio 2010, n.104,   cod. proc. amm.,   afferma che sono devolute alla competenza funzionalmente inderogabile del Tribunale amministrativo regionale del Lazio, sede di Roma, le seguenti controversie indicate dal successivo art 135 :
a) le controversie relative ai provvedimenti riguardanti i magistrati ordinari adottati ai sensi dell’articolo 17, comma 1, della L. 24 marzo 1958, n. 195;
b) le controversie aventi ad oggetto i provvedimenti dell’Autorità garante per la concorrenza ed il mercato e quelli dell’Autorità per le garanzie nelle comunicazioni;
c) le controversie di cui all’articolo 133, comma 1, lettera j), relative a provvedimenti adottati dalla Banca d’Italia e dalla Commissione nazionale per le società e la borsa, nonché quelle di cui all’articolo 104, comma 2, del decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385;
151
. La giurisprudenza ha ritenuto che la sottrazione delle controversie in materia di sanzioni irrogate dalla CONSOB alla competenza della Corte di Appello che hanno a riferimento diritti soggettivi sia questione non manifestamente infondata di legittimità costituzionale per contrasto fra l’altro dell’art. 111 cost. La norma  delinea un sistema non paritario tra giudice ordinario e giudice amministrativo , con un prevalenza istituzionale del primo.
La sottrazione di giurisdizione al giudice ordinario deve basarsi su corpose ragioni di specialità che la Corte non ravvisa nella fattispecie. Corte App., Torino, 25 marzo 2011;
154
M. CLARICH, L’azione di annullamento. Commento all’art. 29 del codice del processo amministrativo, in www.giustizia-amministrativa.it.
156
La giurisprudenza ha precisato che  l’omessa attivazione degli strumenti di tutela previsti dall’ordinamento costituisce dato valutabile ai fini dell’esclusione o della mitigazione del danno evitabile coll’ordinaria diligenza, alla stregua dei principi di buona fede e solidarietà sanciti dall’a.1175 c.c. , sensi del’art. 30 comma 3 D.L.vo 104/2010 .
La rilevanza sostanziale sul piano causale dell’omessa o tardiva impugnazione è circostanza che preclude la risarcibilità di danni presumibilmente evitabili ove l’interessato abbia fatto ricorso allo strumento di tutela specifica predisposto dall’ordinamento a protezione delle posizioni di interesse legittimo onde evitare la consolidazione degli effetti dannosi. Cons. St. Ad. Pl., 21 febbraio 2011, n.3.. G. PALLIGGIANO, Diventa inammissibile la richiesta di risarcimento proposta  a distanza di tempo dal provvedimento , in Guida Dir., 2011, 15, 64.
d) le controversie contro i provvedimenti ministeriali di cui all’articolo 136, comma 1, lettera k);
e) le controversie di cui all’articolo 133, comma 1, lettera n);
f) le controversie di cui all’articolo 133, comma 1, lettera m), limitatamente a quelle concernenti la produzione di energia elettrica da fonte nucleare, i rigassificatori, i gasdotti di importazione, le centrali termoelettriche di potenza termica superiore a 400 MW nonché quelle relative ad infrastrutture di trasporto ricomprese o da ricomprendere nella rete di trasmissione nazionale o rete nazionale di gasdotti;
g) le controversie di cui all’articolo 133, comma 1, lettera u);
h) le controversie relative al corretto esercizio dei poteri speciali dello Stato azionista di cui all’articolo 2 del decreto legge 31 maggio 1994, n. 332, convertito in legge 30 luglio 1994, n. 474;
i) le controversie aventi ad oggetto i provvedimenti di espulsione di cittadini extracomunitari per motivi di ordine pubblico o di sicurezza dello Stato;
j) le controversie avverso i provvedimenti di allontanamento di cittadini comunitari per motivi di sicurezza dello Stato o per motivi di ordine pubblico di cui all’articolo 20, comma 1, del decreto legislativo 6 febbraio 2007, n. 30;
k) le controversie avverso i provvedimenti previsti dal decreto legislativo 22 giugno 2007, n. 109;
l) le controversie disciplinate dal presente codice relative alle elezioni dei membri del Parlamento europeo spettanti all’Italia;
m) le controversie relative al rapporto di lavoro del personale del DIS, dell’AISI e dell’AISE;
n) le controversie derivanti dall’applicazione del decreto legge 4 febbraio 2010, n. 4, convertito in legge 31 marzo 2010, n. 50, relativo all’Istituzione dell’Agenzia nazionale per l’amministrazione e la destinazione dei beni sequestrati e confiscati alla criminalità organizzata;
o) le controversie relative ai provvedimenti adottati ai sensi degli articoli 142 e 143 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267.
Sono devolute funzionalmente  alla competenza inderogabile del Tribunale amministrativo regionale della Lombardia, sede di Milano, le controversie relative ai poteri esercitati dall'Autorità per l'energia elettrica e il gas.
La competenza per il giudizio di ottemperanza è inderogabile .
L’art. 16 , D.L.vo 2 luglio 2010, n.104,  cod. proc. amm.,   dispone che la competenza è funzionalmente inderogabile anche in ordine alle misure cautelari.
Il difetto di competenza inderogabile è rilevato, anche d'ufficio, con ordinanza che indica il giudice competente .
Nel giudizio di appello di cui agli articoli 100 e seguenti, esso è rilevabile se dedotto con specifico motivo.

2.2         Il difetto di competenza rilevato d’ufficio.


L’inderogabilità della competenza territoriale e di quella funzionale comporta che non sia più necessario sollevare il relativo difetto con eccezione di parte per portarlo a conoscenza del tribunale. Lo stesso giudice amministrativo può rilevare d’ufficio il difetto di competenza, ex art 15  , D.L.vo  2 luglio 2010, n.104.
S. TOSCHEI, Competenza territoriale e funzionale inderogabile, in Giuda Dir., 2010, n. 32, 23.
Se le parti concordano con l’ordinanza del giudice adito il giudizio è riassunto entro il termine perentorio di trenta giorni dalla data in cui è diventata definitiva l'ordinanza che ha pronunciato sulla questione, ex art 16, comma 2, D.L.vo  2 luglio 2010, n.104,
Nel caso di adesione il giudizio si radica - su accordo delle parti - presso il T.A.R ritenuto competente.
Il ricorrente deve riassumere la controversia presso tale tribunale, entro termini perentori, pena l’estinzione del giudizio.
Ai sensi dell’art. 125, norme att. c.p.c., l’atto deve contenere:
1) l’indicazione del giudice davanti al quale di deve comparire;
2) il nome delle parti e dei loro difensori, con procura;
3) il richiamo all’atto introduttivo del giudizio;
4) il provvedimento del giudice che dispone la riassunzione. Questo è trasmesso al tribunale competente col fascicolo d’ufficio.
Trattandosi di ricorso e non di citazione non deve essere indicata nell’atto, evidentemente, la data dell’udienza di comparizione; esso, inoltre, non va notificato poiché entrambe le parti hanno l’obbligo di costituirsi.
Qualora non vi sia accordo sull’ordinanza del giudice adito che dichiara la propria incompetenza, la stessa è impugnabile nel termine di trenta giorni dalla notificazione o sessanta giorni dalla sua pubblicazione con il regolamento di competenza, ex art 16 , D.L.vo  2 luglio 2010, n.104,  cod. proc. amm.



2.3          Il regolamento di competenza.


Finché la causa non è decisa in primo grado, ciascuna parte può chiedere al Consiglio di Stato di regolare la competenza, ex art. 15, comma 2, D.L.vo 2 luglio 2010, n.104.   
L’istanza per regolamento di competenza è un rimedio discrezionale, attribuito al controinteressato o all’amministrazione resistente, per spostare il giudizio su altro tribunale amministrativo regionale.
L’istanza è proponibile in termini tassativi.
 Il regolamento si propone con istanza notificata alle altre parti e depositata, unitamente a copia degli atti utili al fine del decidere, entro quindici giorni dall'ultima notificazione presso la segreteria del Consiglio di Stato.
 Il Consiglio di Stato decide in camera di consiglio con ordinanza, con la quale provvede anche sulle spese del regolamento. La pronuncia del Consiglio di Stato vincola i tribunali amministrativi regionali. Della camera di consiglio fissata per regolare la competenza è dato avviso, almeno dieci giorni prima, ai difensori che si siano costituiti davanti al Consiglio di Stato. Fino a due giorni liberi prima è ammesso il deposito di memorie e documenti e sono sentiti in camera di consiglio i difensori che ne facciano richiesta.

2.4          Le misure cautelari.


Nelle more del la decisione sulla competenza  il ricorrente può riproporre le istanze cautelari al tribunale amministrativo regionale indicato dal giudice adito come competente perché eccependo il difetto di competenza il tribunale adito non può pronunciarsi sulle misure cautelari
Il giudice indicato come competente decide in ogni caso sulla domanda cautelare

Le pronunce sull’istanza cautelare rese dal giudice dichiarato incompetente perdono comunque efficacia dopo trenta giorni dalla data di pubblicazione dell’ordinanza che regola la competenza.
Le parti possono sempre riproporre le istanze cautelari al giudice dichiarato competente.

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