1 La giurisdizione di merito.
L’art. 7, c. 6,
D.L.vo 2 luglio 2010, n.104, cod. proc. amm., precisa che il giudice amministrativo nell'esercizio della giurisdizione
di merito può sostituirsi all'amministrazione.
L’art. 134, D.L.vo 2
luglio 2010, n.104, cod. proc. amm., indica che il giudice amministrativo
esercita giurisdizione con cognizione estesa al merito nelle controversie
aventi ad oggetto: a) l'attuazione delle pronunce giurisdizionali esecutive o
del giudicato nell'ambito del giudizio di cui al Titolo I del Libro IV; b) gli
atti e le operazioni in materia elettorale, attribuiti alla giurisdizione
amministrativa; c) le sanzioni pecuniarie la cui contestazione è devoluta alla
giurisdizione del giudice amministrativo, comprese quelle applicate dalle
Autorità amministrative indipendenti; d) le contestazioni sui confini degli
enti territoriali.
Il vizio del merito si ha quando l’atto non osserva
i principi della buona amministrazione. Se il vizio dipende dalla deformazione
dell’iter logico del
procedimento si ha eccesso di potere.
La
competenza di merito è eccezionale. Essa deve essere espressamente prevista per
legge
Per
la dottrina tale competenza comporta un giudizio di opportunità, adeguatezza e
convenienza dell'atto amministrativo (BENVENUTI), altri accentuano la
differenziazione rispetto alla competenza di legittimità in rapporto ai
maggiori poteri attribuiti al giudice amministrativo (VIRGA).
Questo
ha maggiori poteri di cognizione in ordine al fatto dedotto in giudizio che
viene esaminato di per sé ed in rapporto al contenuto sostanziale della norma;
maggiori poteri di istruzione essendo consentiti i mezzi di prova quali la
prova testimoniale e la consulenza tecnica, non l'interrogatorio formale o il
giuramento che contraddicono al principio del libero convincimento del giudice
amministrativo; il giudice amministrativo ha maggiori poteri di decisione in
quanto può annullare, riformare o nominare un commissario ad acta.
Quando
decide sul merito come nella competenza esclusiva il giudice può condannare
l'amministrazione al pagamento di somme.
La
giurisdizione amministrativa è estesa al merito solo nei casi eccezionali
tassativamente previsti dal legislatore.
Il
giudice amministrativo ha un più incisivo potere di cognizione. La
giurisprudenza ha precisato che nel caso in cui
l'Amministrazione non si conformi puntualmente ai principi contenuti nella
sentenza oppure non constati le conseguenze giuridiche che da essa discendono,
ovvero ancora nel caso di successiva sua inerzia, l'interessato può instaurare
il giudizio di ottemperanza, nel quale il g.a. competente - nell'esercizio
della sua giurisdizione di merito - ben può sindacare in modo pieno e completo l'attività
dell'amministrazione o anche il suo comportamento omissivo, adottando tutte le
misure necessarie. Cons.giust.amm. Sicilia
, sez. giurisd., 10 giugno 2009, n. 531.
Al
giudice è concesso un maggiore potere di istruzione essendo consentiti i mezzi
di prova . Il mezzo istruttorio della prova testimoniale non può trovare ingresso nell'ordinario
giudizio di legittimità, che è di tipo esclusivamente documentale, risultando
ammissibile solo nell'ambito della giurisdizione esclusiva o di merito. T.A.R. Piemonte Torino,
sez. I, 30 novembre 2009, n. 3189. L’onere
della prova trova piena applicazione in
sede di giurisdizione esclusiva, allorché gli
elementi di prova della fondatezza della domanda
giudiziale siano nella disponibilità della parte, anche mediante il
procedimento di accesso alla documentazione amministrativa. T.A.R. Lazio Roma, sez.
I, 26 gennaio 2010, n. 963
Un
più incisivo potere di decisione è connesso all'esercizio
della giurisdizione di merito.
Il giudice ben
può sindacare in modo pieno e completo e satisfattivo per il ricorrente
l'attività posta in essere dall'amministrazione o anche il suo comportamento
omissivo, adottando tutte le misure - direttamente o per il tramite di un
commissario - necessarie ed opportune
per dare esatta ed integrale esecuzione alla sentenza e per consentire una
corretta riedizione del potere amministrativo. La funzione del giudice dell'ottemperanza è proprio quella di
adeguare la situazione di fatto a quella di diritto nascente dal giudicato,
nell'esercizio della potestà di riformare l'atto illegittimo o sostituirlo. Cons. St., a. plen., 30
luglio 2008, n. 9.
2 L’atto politico. Non ammissibilità dell’impugnativa.
L'art.
31, T.U. 26 giugno 1924 n. 1054, configura un'ipotesi eccezionale di
sottrazione al sindacato giurisdizionale di atti soggettivamente e formalmente
amministrativi, sul presupposto che gli stessi costituiscano espressione della
fondamentale funzione di direzione e di indirizzo politico del Paese.
Detto
articolo fissa il principio che il ricorso giurisdizionale amministrativo non è
ammesso nel caso di atti o provvedimenti emanati dal Governo nell'esercizio del
potere politico.
L’art.
7, D.L.vo 104/2010, precisa che non sono
impugnabili gli atti o provvedimenti emanati dal Governo, nell’esercizio del
potere politico.
Trattandosi
di ipotesi eccezionale essa è soggetta a stretta interpretazione, in
applicazione del principio costituzionale di cui all'art. 113 cost.
La
categoria degli atti politici è stata sempre intesa in senso molto restrittivo
sul piano sia soggettivo che oggettivo, considerando atto politico solo quello
che, per quanto riguarda il profilo soggettivo, sia emanato da organo della
p.a. preposto in modo funzionale all'indirizzo e alla direzione al massimo
livello della cosa pubblica; e che concerna, per l'altro profilo oggettivo, la
costituzione, la salvaguardia e il funzionamento dei pubblici poteri nella loro
organica struttura e nella loro coordinata applicazione.
Atti
questi che, in apparenza soggettivamente e formalmente amministrativi,
costituiscono tuttavia espressione della fondamentale funzione di direzione e
di indirizzo politico del Paese e coinvolgono i supremi interessi dello Stato e
delle sue istituzioni fondamentali, non essendo sufficiente a qualificare un
atto come atto politico il fatto che vi intervenga una valutazione di ordine
politico.
In
tali casi, ma solo in essi, che configurano ipotesi eccezionali e di stretta
interpretazione, l'atto considerato può sottrarsi al controllo giurisdizionale.
La
giurisprudenza ha ritenuto che non è atto di natura politica, ma costituisce
provvedimento amministrativo concreto, puntuale e direttamente lesivo l'atto di
indirizzo del Ministero del lavoro, firmato da un Sottosegretario di Stato,
formalmente privo di destinatari, ma in realtà diretto all'Inps e all'Inail,
per quanto di rispettiva competenza, ricognitivo del quadro di esposizione
all'amianto di una specifica azienda, ai fini del riconoscimento dei benefici
previdenziali di cui all'art. 13, commi 7 e 8, L. 27 marzo 1992, n. 257. T.A.R. Veneto, sez.
III, 25 maggio 2002, n. 2393. C. VITALE, Atti di
indirizzo e provvedimenti puntuali: le zone d'ombra dell'attività
amministrativa, in Foro
amm. TAR, 2003, 4, 1203.
Non
è atto di natura politica la deliberazione del Consiglio regionale con la quale
è respinta una richiesta di referendum consultivo avanzata da Consigli
provinciali, considerato che essa non proviene da organo di massimo livello
della cosa pubblica, non riguarda la costituzione, la salvaguardia e il
funzionamento dei pubblici poteri, non costituisce espressione della funzione
di direzione e indirizzo politico e non coinvolge i supremi interessi dello
Stato e delle sue istituzioni fondamentali. T.A.R. Abruzzo L'Aquila, 7 ottobre
2003, n. 839.
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