La giurisdizione esclusiva. Il risarcimento del danno causato da provvedimenti illegittimi.
Nelle
materie attribuite alla sua competenza esclusiva il giudice amministrativo
decide su questioni che afferiscono a interessi legittimi e a diritti
soggettivi che di norma sono attratti nella sfera della giurisdizione del
giudice ordinario.
Laddove
la distinzione fra interessi e diritti è particolarmente complicata il
legislatore, onde garantire una più efficace tutela giurisdizionale, ha posto
la competenza a decidere sull'intera questione in capo al giudice
amministrativo.
E’
evidente l’intento del legislatore di semplificare la scelta non agevole del
giudice legittimato alla conoscenza della causa e ancor più la volontà di
risparmiare l’onere della duplicazione dei giudici in relazione ad una vicenda
sostanzialmente unitaria. F: CARINGELLA, Corso
di diritto processuale amministrativo, 2005, 215. F.CARINGELLA e M. PROTTO,
L’art. 7, Codice del nuovo processo
amministrativo, 2010, 25.
Il
D.L.vo 80/1998 per la prima volta supera il criterio tradizionale di riparto
della giurisdizione basata sulla distinzione fra diritti soggettivi ed
interessi legittimi identificando per legge le materie oggetto della
giurisdizione amministrativa. S. CASSESE (a cura di), Diritto amministrativo
speciale, IV, Il processo amministrativo, 2000, 3251.
La
norma delinea i caratteri della nuova giurisdizione esclusiva in materia di
pubblici servizi, di urbanistica ed edilizia e di espropriazione ed occupazione
d’urgenza.
L’allargamento
delle ipotesi di giurisdizione esclusiva trova definitiva consacrazione nella
riforma del processo amministrativo.
L’art. 7, comma 5, D.L.vo 2 luglio 2010, n.104
, cod. proc. amm., ribadisce che
nelle materie di giurisdizione esclusiva, indicate
dalla legge e dall'articolo 133, il giudice amministrativo conosce, pure ai
fini risarcitori, anche delle controversie nelle quali si faccia questione di
diritti soggettivi.
Qualora,
infatti, il giudice amministrativo sia investito della giurisdizione esclusiva
sulla controversia, egli può disporre il risarcimento del danno ingiusto, anche
attraverso la reintegrazione in forma specifica.
Per
riconoscere il risarcimento del danno il g.a. deve valutare, oltre
all'illegittimità del provvedimento amministrativo, il danno patrimoniale, il
nesso di causalità tra provvedimento e danno, la spettanza del bene della vita
correlato all'interesse legittimo leso, nonché la colpa dell'amministrazione. T.A.R. Calabria
Catanzaro, sez. II, 9 febbraio 2005, n. 97, in Foro amm. TAR, 2005,
f. 2, 522.
La
giurisprudenza riconosce il requisito soggettivo della colpa nel comportamento
della p.a. che viola i limiti imposti alla discrezionalità dal dovere di
imparzialità per una corretta e buona amministrazione; pertanto, sussiste tale
requisito allorquando il pregiudizio subito dal ricorrente sia derivato dalla
dichiarazione di pubblica utilità di un'opera sprovvista dell'indicazione del
termine finale dei lavori. T.A.R. Calabria Catanzaro,
sez. I, 3 marzo 2005, n. 333.
La
dottrina è unanime sull’onere per il ricorrente di dimostrare la sussistenza e
la consistenza delle aspettative lese dal provvedimento illegittimo secondo i
principi dell’art. 1223, c.c., che individua le due componenti del danno nella
perdita subita e del mancato guadagno. F. CARINGELLA G. DE MARZO F. DELLA VALLE
R. GAROFOLI, La nuova giurisdizione esclusiva del giudice amministrativo,
2000, 486. 131
R.
CHIEPPA, Il Codice del processo
amministrativo, 2010, 125.
Il risarcimento dei
danni per ritardato rilascio del permesso di costruire non può essere
riconosciuto nel caso in cui l'interessato non abbia fornito la prova in ordine
ai danni subiti per effetto dell'aumento dei costi di costruzione; infatti, chi
agisce in giudizio per il risarcimento dei
danni, ha l'onere di fornire la prova del danno subito, posto che di regola gli
elementi probatori del pregiudizio
sofferto sono nella esclusiva disponibilità del
ricorrente: nel giudizio risarcitorio, pertanto, non può valere il criterio del
principio di prova, essendo necessaria invece una prova piena e completa. T.A.R. Campania
Salerno, sez. II, 21 giugno 2008, n. 1988.
Il
giudice amministrativo può disporre il risarcimento anche mediante il semplice
rinvio a dei criteri, sulla base di quali l’amministrazione pubblica o il
gestore del pubblico servizio devono proporre all’avente titolo il pagamento di
una somma entro un congruo termine.
E’
evidente che, ove si tratti di impugnative aventi ad oggetto un provvedimento
omissivo, il risarcimento potrà essere commisurato anche in relazione ai tempi
di emanazione del provvedimento stesso.
In
carenza di un accordo è ammesso il ricorso in ottemperanza per richiedere la
somma dovuta.
In
tale eventualità appare evidente che le spese debbano essere addebitate, in
caso di ulteriore omissione o di mancato rispetto delle modalità fissate dal
giudice amministrativo, all’amministrazione soccombente.
La
determinazione del risarcimento comporta la possibilità dell’assunzione di
mezzi di prova, in particolare, della consulenza tecnica di ufficio, mentre
rimangono esclusi l’interrogatorio formale ed il giuramento, in quanto
incompatibili con un giudizio sugli atti dell’amministrazione.
I
mezzi di prova devono essere evidentemente utilizzati in relazione alle
esigenze di celerità e di concentrazione del giudizio amministrativo.
I
diritti patrimoniali consequenziali non sono più riservati alla giurisdizione
del giudice ordinario.
Questi
sono attratti nella competenza del giudice amministrativo, risparmiando al
ricorrente un ulteriore processo.
Rimangono
riservate al giudice ordinario le questioni pregiudiziali concernenti lo stato
e la capacità dei privati individui, fatte salve la capacità di stare in
giudizio e la risoluzione dell’incidente di falso.
2 5.1)Le controversie per ritardo nell’emanazione degli atti
L’art.
133, D.L.vo 104/2010, contempla le ipotesi di giurisdizione esclusiva già
previste dalla normativa vigente . Essa accorpa nella sede della normativa
processuale tute l materie di giurisdizione esclusiva.
Essa
fa salve le ulteriori norme come ad esempio l’art. 1, comma 7, D L.vo 198/2009
che sancisce la giurisdizione esclusiva del giudice amministrativo in materia
di azione collettiva per l’efficienza della pubblica amministrazione , la
cosiddetta class action. . G.
PALLIGGIANO, Razionalizzati i casi della . giurisdizione esclusiva, in Giuda
Dir. , 2010, n. 33, 50.
La
norma indica che sono devolute alla giurisdizione esclusiva del giudice
amministrativo, salvo ulteriori previsioni di legge le controversie in materia
di: a.1) risarcimento del danno ingiusto cagionato in conseguenza
dell'inosservanza dolosa o colposa del termine di conclusione del procedimento
amministrativo.
L'affermazione ha un precedente
nel disposto dell'art. 2 bis , L.18 giugno 2009, n.69, che afferma una giurisdizione esclusiva del giudice
amministrativo per le controversie inerenti al danno da ritardo.
L'affermazione di una
giurisdizione esclusiva del g.a. contiene un implicito riconoscimento che a
fronte dell'obbligo della pubblica amministrazione. di provvedere sull'istanza
del cittadino in termini predeterminati vi è non solo una posizione di interesse
legittimo, bensì la titolarità di un vero e proprio diritto.
Questo intreccio di situazioni
soggettive di interesse legittimo e di diritto soggettivo giustifica l'ipotesi
di una giurisdizione esclusiva in materia di risarcimento dei danni da ritardo,
come fattispecie autonoma e non meramente consequenziale rispetto all’attività
provvedimentale non esercitata nei termini di legge.
La dottrina ha rilevato che la progressiva trasformazione della funzione
amministrativa da potere a servizio induce a concepire l'obbligo della p.a. in
termini di vera e propria « prestazione » ai sensi dell'art. 1174 c.c., e,
quindi, ad applicare i principi generali sulle obbligazioni. P. QUINTO, Modelli e
tecniche della tutela dell'ambiente: il valore dei principi e la forza della
prassi, in Foro amm. TAR, 2009, 7-8,
2334.
La norma ha stabilito che il
ristoro per il danno subito è sottoposto alla condizione che esso sia ingiusto
poiché causato dalla inosservanza del termine
per la conclusione del procedimento nonché all’accertamento
dell’elemento soggettivo della colpa che, secondo la dottrina, non
necessariamente deve essere grave essendo ritenuta sufficiente la colpa più
attenuata riscontrabile nel comportamento dell’uomo medio. S. MARZIALI, Il risarcimento del danno da ritardo della p.a., in Nuova Rass., 2010, 1, 49.
Rimane da affrontare il requisito
della colpa atteso che la nuova norma, esclusa ormai una forma di indennizzo in
automatico, riconosce il diritto al risarcimento come conseguenza della
inosservanza dolosa o colposa del termine di conclusione del procedimento.
La disposizione sembra quindi
ricalcare la tradizionale configurazione della responsabilità della .p.a. in
termini di responsabilità extracontrattuale, ex art. 2043 c.c., in tutti i suoi
elementi caratteristici ed in particolare per l'onere della prova a carico
della parte ed altresì con la previsione del termine prescrizionale di cinque
anni.
Ricade sul richiedente il risarcimento da ritardo
l’onere di dimostrare il quantum del danno sulla base dei
principi generali che presiedono l'azione risarcitoria per lesione di interessi
legittimi.
Non è possibile riconoscere né una sorta di indennizzo
a favore del privato, collegato alla ritardata adozione del provvedimento e
sganciato da
ogni conseguenza di ordine patrimoniale; né una sorta di sanzione per la P.A.
ritardataria. Al contrario. il legislatore, con l'art. 2 bis della L. n. 241
del 1990, introdotta con la L. 18 giugno 2009, n. 69, sembra aver soltanto
codificato una responsabilità civile che rimane comunque ancorata all'esistenza
(ed alla prova) del danno ingiusto
subìto dal privato. T.A.R. Sicilia Catania, sez. I, 11 dicembre
2009, n. 2098.
Il legislatore ha, infatti,
eliminato dal testo originario del disegno di legge la previsione di un
indennizzo automatico - di natura sanzionatoria - parametrato alla durata ed
alla modalità del ritardo.
La dottrina evidenzia una responsabilità personale del
pubblico dipendente che peraltro percepisce dei premi in ordine al
raggiungimento degli obiettivi.
Il fondo per la produttività logicamente può essere
decurtato dalle richieste di danno da parte di chi dalla mancata efficienza è
stato oggettivamente danneggiato.
L’art. 7, comma 2, L. 69/2009, precisa come deve essere valutata la responsabilità
dei dirigenti affermando che il rispetto dei termini per la conclusione dei
procedimenti rappresenta un elemento di valutazione dei dirigenti.
La corretta gestione dei termini nel procedimento deve
essere tenuta in debito conto al fine della corresponsione della retribuzione
di risultato. Al Ministro per la pubblica amministrazione e l’innovazione, di
concerto con il Ministro per la semplificazione normativa, è demandato il
compito di adottare le linee di indirizzo per l’attuazione del principio e di
proporre eventuali adempimenti per i casi di grave e ripetuta inosservanza
dell’obbligo di provvedere entro i termini fissati per ciascun procedimento. S.
TOSCHEI, Trasparenza amministrativa. Obiettivo, tempestività e certezza
nell’azione, in Guida Dir.,
2009, n. 27, 45.
La giurisprudenza ha osservato che l'art. 7, L. 18
giugno 2009, n. 69, che ha introdotto l'art. 2 bis, L. 7 agosto 1990, n. 241, in tema di responsabilità della p.a.
per inosservanza dolosa o colposa del termine di conclusione del procedimento
amministrativo, non è applicabile, ratione
temporis, ad una fattispecie anteriore alla sua entrata in vigore. T.A.R. Sicilia Palermo, sez. I, 16 dicembre
2009, n. 2000.
L’art. 133 , D.L.vo 2 luglio 2010, n.104, cod. proc.
amm., indica che sono devolute alla
giurisdizione esclusiva del giudice amministrativo le controversie in materia
di: a.2) formazione, conclusione ed
esecuzione degli accordi integrativi o sostitutivi di provvedimento
amministrativo e degli accordi fra pubbliche amministrazioni.
La
giurisprudenza ha affermati che poiché la convenzione di lottizzazione rientra
tra gli accordi
procedimentali di cui all'art. 11, L. 7 agosto 1990 n. 241, è devoluta alla
giurisdizione del giudice amministrativo sia la domanda avente ad oggetto la
risoluzione della suddetta convenzione per inadempimento della Pubblica
amministrazione, sia quella concernente la condanna di quest'ultima al risarcimento del
danno. Cons. St., sez. IV, 22 gennaio 2010, n. 214.
a.3) silenzio di cui all'articolo 31, commi 1, 2 e 3, e
provvedimenti espressi adottati in sede di verifica di segnalazione
certificata, denuncia e dichiarazione di inizio attività, di cui all'articolo
19, comma 6-ter, della L. 7 agosto
1990, n. 241.
Detta modifica introdotta dall’art. 1, lett. ll),
D.L.vo 195/2011, segue a quanto disposto dal D.L. 13 agosto, 2011, n. 138, art.
6 ter, che reca misure per favorire
lo sviluppo.
La
norma, innovando l'art. 19, della L. 7 agosto 1990, n. 241 , dispone che la
segnalazione certificata di inizio attività, la denuncia e la dichiarazione di
inizio attività si riferiscono ad attività liberalizzate.
Esse
e non costituiscono provvedimenti taciti direttamente impugnabili. Gli interessati
possono sollecitare l'esercizio delle verifiche spettanti all'amministrazione
e, in caso di inerzia, esperire l'azione di cui all'art. 31, commi 1, 2 e 3 del
decreto legislativo 2 luglio 2010, n. 104».
La
disposizione corregge quanto affermato dalla
giurisprudenza.
Questa
aveva ammesso che il terzo, che subisca una lesione dallo svolgimento
dell'attività dichiarata con la d.i.a. in un arco di tempo anteriore al decorso
del termine perentorio fissato dalla legge per l'esercizio del potere
inibitorio da parte dell'Amministrazione, può esperire l'azione di accertamento
tesa ad ottenere una pronuncia che verifichi l'insussistenza dei presupposti di
legge per l'esercizio dell'attività oggetto della denuncia, con i conseguenti
effetti conformativi in ordine ai provvedimenti spettanti all'autorità
amministrativa.
L'assenza
del definitivo esercizio di un potere ancora in fieri, afferendo ad una
condizione richiesta ai fini della definizione del giudizio, non preclude
l'esperimento dell'azione giudiziaria anche se - per evitare la violazione del
principio, dettato dall'art. 34, comma 2, c.p.a., secondo cui “in nessun caso
il giudice può pronunciare con riferimento a poteri amministrativi non ancora
esercitati” - è preclusa l'adozione di una sentenza di merito ai sensi del c
itato capoverso dell'art. 34.
E’
possibile per il giudice adottare, nella pendenza del giudizio di merito, le
misure cautelari necessarie, ai sensi dell'art. 55 c.p.a., al fine di impedire
che, nelle more della definizione del procedimento amministrativo di controllo
e della conseguente maturazione della condizione dell'azione, l'esercizio
dell'attività denunciata possa infliggere al terzo un pregiudizio grave ed irreparabile,
nonché le misure cautelari ante causam, al fine di assicurare gli effetti della
sentenza di merito, in presenza dei presupposti all'uopo sanciti dall'art. 61
c.p.a. Consiglio Stato a. plen., 29/07/2011, n. 15, Red. amm. CDS 2011, 7-8. C.
LAMBERTI, L’Adunanza Plenaria si
pronuncia sulla d.i.a., in Urb. App.,
2011, 10,2011.
a-bis)
le controversie relative all'applicazione dell'articolo 20 della L. 7 agosto
1990, n. 241. La giurisprudenza ha precisato che nei casi in cui risulti
applicabile l'istituto del silenzio - assenso, fino a quando non sia stato
comunicato all'interessato il provvedimento esplicito sfavorevole, non si
interrompono i termini per la formazione dell'atto tacito che prevale su quello
esplicito nel caso in cui quest'ultimo non sia portato a conoscenza
dell'istante entro il termine di conclusione del procedimento. Da ciò deriva
che l'atto tacito prevale su quello esplicito sfavorevole all'interessato e
quest'ultimo deve essere ritenuto invalido in quanto il potere
dell'Amministrazione, proprio perché comunicato oltre i termini di conclusione
del procedimento, è stato esercitato in contrasto con l'art. 20, l. n. 241 del
1990 e quindi in maniera illegittima. T.A.R. Lazio Roma, sez. II, 06/03/2009,
n. 2365.
a.4) determinazione e corresponsione dell'indennizzo
dovuto in caso di revoca del provvedimento amministrativo. E’ pacifico oramai
che l'annullamento di un permesso di costruire riconosciuto illegittimo in sede
giurisdizionale concreta indubbiamente la lesione di un interesse oppositivo, che
la p.a. è tenuta a riparare mediante risarcimento del danno ingiusto
(eventualmente) subìto dall'interessato. Cons. St., sez. IV, 21 dicembre 2009, n. 8529.
a.5) nullità del provvedimento amministrativo
adottato in violazione o elusione del giudicato.
a.6) diritto di accesso ai documenti amministrativi.
La giurisprudenza precedente ha ritenuto inammissibile la domanda di risarcimento dei
danni derivanti da lesione del diritto di accesso, allorché proposta con il rito
accelerato, ex art. 25, L. 241 del
1990, anziché con il rito ordinario, atteso che il rito speciale previsto dalla
disposizione citata consente soltanto la tutela giurisdizione del diritto di
accedere alla documentazione amministrativa e non ammette l'introduzione di
domande diverse da quelle dirette all'accesso stesso. T.A.R. Lazio Roma, sez. II, 12 giugno 2007, n.
5365.
2.1 Le controversie relative a rapporti di concessione di beni pubblici.
L’art. 133, D.L.vo 2 luglio 2010, n.104, cod.
proc. amm., indica che sono devolute alla giurisdizione esclusiva del giudice
amministrativo le controversie aventi ad oggetto: b) atti e provvedimenti
relativi a rapporti di concessione di beni pubblici, ad eccezione delle
controversie concernenti indennità, canoni ed altri corrispettivi e quelle
attribuite ai tribunali delle acque pubbliche e al Tribunale superiore delle
acque pubbliche.
La giurisprudenza precedente ha devoluto
ai sensi dell'art. 5, L. 1034 del 1971, alla giurisdizione dei T.A.R: i ricorsi
contro atti e provvedimenti relativi a rapporti di concessione di beni, mentre resta salva la giurisdizione dell'autorità giudiziaria
ordinaria per le controversie concernenti indennità, canoni ed altri
corrispettivi.
Essa offre un'interpretazione di queste
norme tale da individuare tre ambiti di giurisdizione: a) la giurisdizione esclusiva del giudice amministrativo di cui al
comma primo, sugli atti inerenti la concessione; b) la giurisdizione del giudice
ordinario sui canoni, indennità ed altri corrispettivi, che è riferita tuttavia
alle ipotesi nelle quali non vengano in contestazione profili attinenti al
cattivo esercizio del potere pubblicistico di determinazione dei canoni
medesimi, in presenza quindi di controversie aventi un carattere esclusivamente
patrimoniale; c) la giurisdizione invece del giudice amministrativo, come
giurisdizione di legittimità, allorquando la controversia sul canone coinvolga
la verifica dell'azione autoritativa della p.a. sul rapporto concessorio
sottostante ovvero l'esercizio di poteri discrezionali nella determinazione
delle indennità.
2.2
Le
controversie in materia di pubblici servizi.
L’art. 133 , D.L.vo 2
luglio 2010, n.104, cod. proc. amm., indica
che sono devolute alla giurisdizione esclusiva del giudice amministrativo:
le controversie in materia
di pubblici servizi relative a concessioni di pubblici servizi, escluse quelle
concernenti indennità, canoni ed altri corrispettivi
le controversie sui
provvedimenti adottati dalla pubblica amministrazione o dal gestore di un
pubblico servizio in un procedimento amministrativo,
le controversie all'affidamento
di un pubblico servizio,
le controversie sulla
vigilanza e controllo nei confronti del gestore,
le controversie afferenti
alla vigilanza sul credito, sulle assicurazioni e sul mercato mobiliare, al
servizio farmaceutico, ai trasporti, alle telecomunicazioni e ai servizi di
pubblica utilità;
La
norma riprende il contenuto dell'art. 33 del D.L.vo 80/1998, sost. dall’art. 7
L. 205/2000.
La
dottrina, peraltro, ha ridotto la portata della norma ritenendo che l’esercizio
di una delle attività nei settori tassativamente enunciati non consente di
sostenere che si tratti di servizio pubblico.
La
giurisdizione esclusiva del giudice amministrativo si radica solo qualora
sussistano gli elementi - ricavabili dal dettato stesso normativo - che
qualificano come servizio pubblico l’attività di cui si tratta.
La
giurisdizione amministrativa è stata confermata, ad esempio, nel caso di
controversia fra il titolare di farmacia e l’ASL per il pagamento dei
medicinali distribuiti agli assistiti; si tratta, infatti, di un rapporto
concessorio di servizio pubblico. Cons. Stato, Ad pl. 30 marzo 2000, n. 1 ord.,
in Corr. Giur., 2000, 594.
La
giurisprudenza evidenzia la difformità di detta ipotesi da quella relativa al
pagamento di forniture di prodotti sanitari e farmaceutici effettuate da case
farmaceutiche all’ASL.
La
mancanza di un rapporto concessorio consente di affermare la giurisdizione del
giudice ordinario. Cass. civ., Sez. Un., 30.3.2000, n. 71/00/S.U., in Corr. Giur., 2000, 591.
Alle
stesse conclusioni giunge la dottrina in modo concorde. V. CARBONE, Sezioni Unite, Adunanza Plenaria T.A.R. Calabria a confronto sulla nuova giurisdizione
esclusiva dopo il d.lg. n. 80/1998, in Corr. Giur., 2000,
602.
M. C. CAVALLARO, La giurisdizione esclusiva del giudice amministrativo
tra rapporti di diritto pubblico e rapporti di diritto privato : brevi
riflessioni a margine dei recenti orientamenti
della Corte Costituzionale, in Dir. proc.
amm., 2010, 3, 934.
Sono
escluse, restando attribuite al giudice ordinario, le controversie relative ai
contratti successivamente stipulati dai destinatari dei servizi e tutte le
controversie in materia di infortuni relative a servizi di trasporto. In tal
caso resta preclusa al giudice ordinario, nell’esame della controversia, la
giurisdizione sui provvedimenti generali, come ad esempio la determinazione
delle tariffe che soggiacciono alla giurisdizione esclusiva del giudice
amministrativo.
La
giurisprudenza afferma la giurisdizione del giudice ordinario con riferimento
alle controversie sorte tra medici convenzionati e aziende sanitarie.
La natura privatistica dei rapporti di
lavoro parasubordinati intercorrenti tra le Asl ed i medici convenzionati
esterni comporta l'assoggettabilità alla giurisdizione ordinaria delle relative controversie
anche se attinenti alla cessazione del rapporto e alla possibilità di
trasformazione di un rapporto a termine in un rapporto a tempo indeterminato.
Non assume rilievo, a tal fine, le
finalità eminentemente pubbliche e sociali proprie del servizio sanitario
nazionale, la cui esistenza ha portato il legislatore a prevedere sistemi di
regolamentazione pattizia collettiva di carattere uniforme sul piano nazionale,
diretti a disciplinare le reciproche prestazioni delle parti delle convenzioni
nell'ambito di un complesso di presupposti, modalità e condizioni, rispondenti
ad una marcata esigenza «organizzatoria» con connotazioni pubblicistiche, senza
qualificare la posizione degli interessati come di interesse legittimo. Cass. civile , sez. un., 7 luglio 2009, n. 15847
2.3
Le
controversie sull’uso delle tecnologie e sull’affidamento di pubblici lavori.
Rinvio.
L’art. 133 , D.L.vo 2
luglio 2010, n.104, cod. proc. amm., indica
che sono devolute alla giurisdizione esclusiva del giudice amministrativo:
d) le controversie
concernenti l'esercizio del diritto a chiedere e ottenere l'uso delle
tecnologie telematiche nelle comunicazioni con le pubbliche amministrazioni e
con i gestori di pubblici servizi statali. Sul punto non risultano precedenti
giurisprudenziali.
e 1) le controversie
relative a procedure di affidamento di pubblici lavori, servizi, forniture,
svolte da soggetti comunque tenuti, nella scelta del contraente o del socio,
all'applicazione della normativa comunitaria ovvero al rispetto dei procedimenti
di evidenza pubblica previsti dalla normativa statale o regionale, ivi incluse
quelle risarcitorie e con estensione della giurisdizione esclusiva alla
dichiarazione di inefficacia del contratto a seguito di annullamento
dell'aggiudicazione ed alle sanzioni alternative;
e2) relative al divieto di
rinnovo tacito dei contratti pubblici di lavori, servizi, forniture, relative
alla clausola di revisione del prezzo e al relativo provvedimento applicativo
nei contratti ad esecuzione continuata o periodica, nell'ipotesi di cui
all'articolo 115 del decreto legislativo 12 aprile 2006, n . 163, nonché
quelle relative ai provvedimenti applicativi dell'adeguamento dei prezzi ai
sensi dell'articolo 133, commi 3 e 4, dello stesso decreto.
Per l’esame più approfondito si rinvia alla voce Appalti pubblici.
2.4
Le
controversie in materia urbanistica ed espropriazione. Rinvio.
L’art. 133 , lett. f), D.L.vo
2 luglio 2010, n.104, cod. proc. amm., indica
che sono devolute alla giurisdizione esclusiva del giudice amministrativo le
controversie aventi ad oggetto gli atti e i provvedimenti delle pubbliche
amministrazioni in materia urbanistica e edilizia, concernenti tutti gli
aspetti dell'uso del territorio, e ferma restando la giurisdizione del
Tribunale superiore delle acque pubbliche, nonché quella del giudice ordinario
per le controversie riguardanti la determinazione e la corresponsione delle
indennità in conseguenza dell'adozione di atti di natura espropriativa o
ablativa.
Tutti
gli aspetti dell’uso del territorio, come già enunciava l’art. 34, c. 2, D.L.vo
80/1998, rientrano nella materia urbanistica.
L’ampliamento
della sfera della giurisdizione amministrativa deriva dalla definizione del
contenuto della giurisdizione esclusiva del giudice amministrativo.
L’art. 133 , lett. g), D.L.vo
2 luglio 2010, n.104, cod. proc. amm., indica che sono
devolute alla giurisdizione esclusiva del giudice amministrativo le
controversie aventi ad oggetto gli atti, i provvedimenti, gli accordi e i
comportamenti, riconducibili, anche mediatamente, all'esercizio di un pubblico
potere, delle pubbliche amministrazioni in materia di espropriazione per
pubblica utilità, ferma restando la giurisdizione del giudice ordinario per
quelle riguardanti la determinazione e la corresponsione delle indennità in
conseguenza dell'adozione di atti di natura espropriativa o ablativa;
La
norma riprende il contenuto dell'art. 34, c. 3, lett. b), del D.L.vo 80 del
1998.Essa precisa che rimangono nella giurisdizione del giudice ordinario le
controversie relative alla determinazione ed al versamento dell’indennità di
espropriazione e delle indennità comunque conseguenti a provvedimenti ablatori.
La
norma demanda alla giustizia amministrativa tutte le controversie sugli atti e
provvedimenti per cui non si pone più il problema di giurisdizione in ordine a
quelle relative al risarcimento del danno derivante dalla cosiddetta accessione
invertita e/o occupazione acquisitiva che rientrano definitivamente nella
giurisdizione ordinaria. Si rinvia al Capitolo Espropriazione per pubblica
utilità.
L’art. 133, lett. h), D.L.vo
2 luglio 2010, n.104, cod. proc. amm., indica che sono devolute alla giurisdizione
esclusiva del giudice amministrativo le controversie aventi ad oggetto i
decreti di espropriazione per causa di pubblica utilità delle invenzioni
industriali.
2.5
Le
controversie sui rapporti di lavoro del personale in
regime di diritto pubblico
L’art. 133 , lett. i),
D.L.vo 2 luglio 2010, n.104, cod. proc. amm., indica che sono devolute alla giurisdizione
esclusiva del giudice amministrativo le controversie relative ai rapporti di
lavoro del personale in regime di diritto pubblico.
Nonostante
il loro trasferimento al giudice ordinario, residuano al giudice amministrativo
alcune controversie in materia di pubblico impiego. Restano sempre devolute al
giudice amministrativo quelle relative alle procedure concorsuali per
l’assunzione dei dipendenti nelle pubbliche amministrazioni, con evidente
eccezione per i dirigenti nominati direttamente, con rapporto privatistico, e
per i dirigenti generali.
La
giurisdizione del giudice amministrativo viene conservata per taluni rapporti
di pubblico impiego ed in tali ipotesi si tratta di giurisdizione esclusiva.
L’art.
3, D.L.vo 165/2001, precisa che, in
deroga alla privatizzazione del rapporto di pubblico impiego, rimangono
disciplinati dai rispettivi ordinamenti: i magistrati ordinari, amministrativi
e contabili, gli avvocati e procuratori dello Stato, il personale militare e
delle Forze di polizia di Stato, il personale della carriera diplomatica e
della carriera prefettizia, quest’ultima a partire dalla qualifica di vice
consigliere di prefettura, nonché i dipendenti degli enti che svolgono la loro
attività nelle materie contemplate dall'art. 1 del decreto legislativo del Capo
provvisorio dello Stato 17 luglio 1947, n. 691, e dalle leggi 4 giugno 1985, n.
281, e 10 ottobre 1990, n. 287. Il rapporto di impiego dei professori e
ricercatori universitari resta disciplinato dalle disposizioni rispettivamente
vigenti.
5.7)Le altre controversie
L’art.
133 , D.L.vo 2
luglio 2010, n.104, cod. proc. amm., indica che sono devolute alla giurisdizione
esclusiva del giudice amministrativo:
l) le controversie aventi ad oggetto tutti i
provvedimenti, compresi quelli sanzionatori ed esclusi quelli inerenti ai
rapporti di impiego privatizzati, adottati dalla Banca d'Italia, dalla
Commissione nazionale per le società e la borsa, dall'Autorità garante della
concorrenza e del mercato, dall'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni,
dall'Autorità per l'energia elettrica e il gas, e dalle altre Autorità
istituite ai sensi della legge 14 novembre 1995, n . 481, dall'Autorità per la
vigilanza sui contratti pubblici di lavori, servizi e forniture, dalla
Commissione vigilanza fondi pensione, dalla Commissione per la valutazione, la
trasparenza e l'integrità della pubblica amministrazione, dall'Istituto per la
vigilanza sulle assicurazioni private, comprese le controversie relative ai
ricorsi avverso i decreti ministeriali che applicano le sanzioni ai sensi
dell'articolo 326 del decreto legislativo 7 settembre 2005, n . 209. La giurisprudenza
ha precisato che è devoluta alla giurisdizione del giudice ordinario la domanda
di risarcimento del danno, proposta da alcuni risparmiatori nei confronti della Consob
e della Banca
d'Italia, e
avente ad oggetto il risarcimento del danno da investimento rovinoso, in tesi
causato da "culpa in vigilando"
dei suddetti organi di controllo. T.A.R. Puglia Bari, sez. I, 5 gennaio 2005, n. 7;
m) le controversie aventi ad oggetto i provvedimenti
in materia di comunicazioni elettroniche, compresi quelli relativi
all'imposizione di servitù. L’art. 133, comma 1, lett. ll), D.L.vo
195/2011 precisa che sono inclusi nella giurisdizione esclusiva del giudice
amministrativo i giudizi riguardanti
l'assegnazione di diritti d'uso delle frequenze, la gara e le altre procedure
di cui ai commi da 8 a 13 dell'articolo 1 della legge 13 dicembre 2010, n. 220,
incluse le procedure di cui all'articolo 4 del decreto-legge 31 marzo 2011, n.
34.
n) le controversie relative alle sanzioni amministrative ed ai provvedimenti adottati dall'organismo di regolazione competente in materia di infrastrutture ferroviarie ai sensi dell'articolo 37 del decreto legislativo 8 luglio 2003, n. 188.
n) le controversie relative alle sanzioni amministrative ed ai provvedimenti adottati dall'organismo di regolazione competente in materia di infrastrutture ferroviarie ai sensi dell'articolo 37 del decreto legislativo 8 luglio 2003, n. 188.
o) le controversie, incluse quelle risarcitorie,
attinenti alle procedure e ai provvedimenti della pubblica amministrazione
concernenti la produzione di energia, ivi comprese quelle inerenti l'energia da
fonte nucleare, i rigassificatori, i gasdotti di importazione, le centrali
termoelettriche e quelle relative ad infrastrutture di trasporto ricomprese o
da ricomprendere nella rete di trasmissione nazionale o rete nazionale di
gasdotti. La giurisprudenza ha precisato che in materia di risarcimento del
danno ex art. 2043 c.c. per interruzione della fornitura di energia elettrica
sussiste la giurisdizione del giudice amministrativo nei giudizi che hanno come
parte un concessionario di pubblico servizio. Viceversa, se una domanda
risarcitoria di tal fatta viene proposta avverso un soggetto di diritto
privato, sussiste la giurisdizione del giudice ordinario. T.A.R. Puglia Lecce,
sez. I, 05/06/2009, n. 1415.
p) le controversie aventi ad oggetto le ordinanze e i
provvedimenti commissariali adottati in tutte le situazioni di emergenza
dichiarate ai sensi dell'articolo 5, comma 1, della legge 24 febbraio 1992, n.
225, e le controversie comunque attinenti alla complessiva azione di gestione
del ciclo dei rifiuti, seppure posta in essere con comportamenti della pubblica
amministrazione riconducibili, anche mediatamente, all'esercizio di un pubblico
potere. La disposizione sembra riaprire la questione in ordine alla possibilità
di impugnare dinanzi al giudice amministrativo meri comportamenti
dell’amministrazione negata dalla Corte Costituzionale. La giurisprudenza ha,
peraltro, già riconosciuto che la legittimazione di una persona fisica ad
impugnare addirittura atti di localizzazione di discariche e di impianti di
trattamento e smaltimento di rifiuti solidi urbani non discende dalla mera
vicinanza dell'abitazione ad una discarica, ma è subordinata alla prova del
danno che il ricorrente riceve nella sua sfera giuridica o per il fatto che la
localizzazione dell'impianto riduce il valore economico del fondo situato nelle
sue vicinanze, o perché le prescrizioni dettate dall'autorità competente in
ordine alle modalità di gestione dell'impianto sono inidonee a salvaguardare la
salute di chi vive nelle sue vicinanze. T.A.R. Piemonte Torino, sez. I
25/09/2009 n. 2292.
q) le controversie aventi ad oggetto i provvedimenti
anche contingibili ed urgenti, emanati dal Sindaco in materia di ordine e
sicurezza pubblica, di incolumità pubblica e di sicurezza urbana, di edilità
e di polizia locale, d'igiene pubblica e dell'abitato. La giurisprudenza ha precisato
che il ricorso avverso un'ordinanza contingibile e urgente adottata dal Sindaco, ancorché
adottata in qualità di Ufficiale del Governo, intesa come esercizio dei poteri
dello Stato ma senza assumerne le funzioni, va notificato solo al Sindaco presso la
sede comunale, quando viene chiesto solo l'annullamento del provvedimento. Se
invece il ricorrente chiede anche il risarcimento dei danni, la notifica deve
essere effettuata, a pena di inammissibilità del gravame, al Sindaco e al
Ministero dell'interno, poiché l'azione risarcitoria ha come suo presupposto
l'annullamento dell'atto amministrativo dal quale deriva il danno, con la
conseguenza che nessuna domanda può essere rivolta al Giudice se in giudizio
non sia presente anche la parte tenuta ad eseguirlo. T.A.R. Molise Campobasso, sez. I, 9 aprile 2009, n. 127.
r) le controversie aventi ad oggetto i provvedimenti
relativi alla disciplina o al divieto dell'esercizio d'industrie insalubri o
pericolose: la giurisprudenza ha precisato che non può dare origine a una
legittima richiesta di risarcimento del danno, l’istanza avanzata da un'industria insalubre
preesistente nei confronti del Comune per aver consentito, nel tempo,
l'edificazione urbana fin nelle sue vicinanze, costringendola, con il suo
comportamento illecito, a ingenti spese per cautele igienico-sanitarie, qualora
non siano stati impugnati gli atti (strumenti urbanistici, concessioni edilizie
ecc.) all'origine del pregiudizio lamentato, onde provare la colpa della p.a..
Non può essere fondatamente sostenuto che la posizione della danneggiata,
vertendosi in materia di giurisdizione esclusiva, è comunque di diritto
soggettivo, senza onere di tale impugnazione, dal momento che, salvo che agli
effetti della giurisdizione, comunque debbono andare distinte le situazioni di
diritto soggettivo da quelle di interesse legittimo anche negli ambiti di
competenza esclusiva del giudice amministrativo. T.A.R. Friuli Venezia Giulia Trieste, 20 novembre 2004, n. 683.
s) le controversie aventi ad oggetto atti e
provvedimenti adottati in violazione delle disposizioni in materia di danno
all'ambiente, nonché avverso il silenzio inadempimento del Ministro
dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare e per il risarcimento
del danno subito a causa del ritardo nell'attivazione, da parte del medesimo
Ministro, delle misure di precauzione, di prevenzione o di contenimento del
danno ambientale, nonché quelle inerenti le ordinanze ministeriali di
ripristino ambientale e di risarcimento del danno ambientale: la giurisprudenza
ha precisato che la domanda di risarcimento del danno derivante dall'asserito ritardo con cui la
p.a. ha esperito la procedura di valutazione di impatto ambientale inerente un
impianto autorizzato all'esercizio dell'attività di smaltimento di rifiuti -
nel caso in cui detta procedura sia prevista da un dato normativo nuovo e di incerta
applicazione - non può trovare accoglimento in quanto deve ritenersi
sussistente, in capo alla p.a., la scusabilità dell'errore di diritto. Consiglio Stato , sez. V, 20 ottobre 2008, n. 5124.
t)
le controversie relative all'applicazione del prelievo supplementare nel
settore del latte e dei prodotti lattiero-caseari;
u) le controversie aventi ad oggetto i provvedimenti in materia di passaporti;
u) le controversie aventi ad oggetto i provvedimenti in materia di passaporti;
v)
le controversie tra lo Stato e i suoi creditori riguardanti l'interpretazione
dei contratti aventi per oggetto i titoli di Stato o le leggi relative ad essi
o comunque sul debito pubblico;
z)
le controversie aventi ad oggetto atti del Comitato olimpico nazionale italiano
o delle Federazioni sportive non riservata agli organi di giustizia
dell'ordinamento sportivo ed escluse quelle inerenti i rapporti patrimoniali
tra società, associazioni e atleti;
L’art.
133, comma 1, lett. ll), D.L.vo 195/2011 precisa che sono inclusi nella
giurisdizione esclusiva del giudice amministrativo i seguenti giudizi riguardanti:
z-bis)
le controversie aventi ad oggetto tutti i provvedimenti, compresi quelli
sanzionatori ed esclusi quelli inerenti i rapporti di impiego, adottati
dall'Agenzia nazionale di regolamentazione del settore postale di cui alla
lettera h) del comma 2 dell'art. 37 della L. 4 giugno 2010, n. 96;
z-ter) le controversie aventi ad oggetto i
provvedimenti dell'Agenzia nazionale per la regolazione e la vigilanza in
materia di acqua istituita dall'art. 10, comma 11, del D.L. 13 maggio 2011, n.
70;
z-quater) le controversie aventi ad oggetto i
provvedimenti adottati ai sensi dell'art. 3, comma 2, del D.L.vo 6 settembre
2011, n. 149";
Il danno patrimoniale, biologico ed esistenziale.
La
responsabilità patrimoniale della pubblica amministrazione conseguente
all'adozione di provvedimenti illegittimi deve essere inserita nel sistema
delineato dagli articoli 2043 e seguenti del codice civile in base al quale
l'imputazione non può avvenire fondandosi sul mero dato oggettivo
dell'illegittimità del provvedimento, dovendo verificarsi che la predetta
adozione (e l'esecuzione dell'atto impugnato) sia avvenuta in violazione delle
regole di imparzialità, di correttezza e di buona amministrazione alle quali
l'esercizio della funzione deve costantemente ispirarsi. Cons. St., sez. V, 6
marzo 2007, n. 1049
Dopo
che è intervenuto l'annullamento del provvedimento lesivo, ai fini
dell'ammissibilità dell'azione di risarcimento del danno deve valutarsi la
sussistenza dell'elemento psicologico della colpa.
Il
risarcimento del danno biologico è, invece, subordinato alla esistenza di una
lesione dell'integrità psicofisica medicalmente accertabile.
La
dottrina intende il danno esistenziale come un tertium genus all’interno
della responsabilità civile da distinguersi dal danno patrimoniale e da quello
biologico. G. CASSANO, Danno esistenziale, 2002, 8.
Il
danno esistenziale consiste in ogni pregiudizio di natura non meramente emotiva
ed interiore, ma oggettivamente accertabile provocato sul fare reddituale del
soggetto, che alteri le sue abitudini e gli assetti relazionali propri,
inducendolo a scelte di vita diverse quanto alla espressione e realizzazione
della sua personalità nel mondo esterno.
Il
danno esistenziale è un’autonoma e legittima categoria dogmatico-giuridica in
seno all'art. 2059, c.c., che si fonda sulla natura non meramente emotiva ed
interiore, propria del cosiddetto danno morale, ma oggettivamente accertabile
del pregiudizio attraverso la prova di scelte di vita diverse da quelle che si
sarebbero adottate se non si fosse verificato l'evento dannoso e richiede una
specifica allegazione e prova, anche per presunzioni. Cass. civ., sez. lav.,
16 maggio 2007, n. 11278.
Nell’ambito dell’attività svolta dalla pubblica
amministrazione il danno in argomento si distingue in danno esistenziale
provvedimentale (ove consegua ad un provvedimento illegittimo) e danno
esistenziale comportamentale (qualora derivi da un’attività materiale e non sia
legato alla attività funzionale autoritativa della amministrazione).
Le fattispecie sono diverse.
1) Il danno esistenziale provvedimentale può derivare
da un provvedimento di licenziamento o di sospensione dalla retribuzione
dichiarato illegittimo o da una mancata inclusione in elenchi che danno titolo
a particolari incombenze lavorative.
Con
specifico riguardo al danno professionale, biologico ed esistenziale, la
giurisprudenza ha stabilito che, in tema di demansionamento e di
dequalificazione, il riconoscimento del diritto del lavoratore al risarcimento
non può prescindere da una specifica allegazione, nel ricorso introduttivo del
giudizio, che specifichi la natura e le caratteristiche del pregiudizio
medesimo.
Detto
danno va dimostrato in giudizio con tutti i mezzi consentiti dall’ordinamento,
assumendo peraltro precipuo rilievo la prova per presunzioni.
Il
danno esistenziale è legato indissolubilmente alla persona e quindi non è
passibile di determinazione secondo il sistema tabellare - al quale si fa
ricorso per determinare il danno biologico, stante l'uniformità dei criteri
medico - legali applicabili in relazione alla lesione dell'indennità
psicofisica.
Esso
necessita imprescindibilmente di precise indicazioni che solo il soggetto
danneggiato può fornire.
Il
ricorrente deve indicare le circostanze comprovanti l'alterazione delle sue
abitudini di vita quali la durata, la gravità, la conoscibilità all'interno ed
all'esterno del luogo di lavoro della operata dequalificazione, la frustrazione
di precisate e ragionevoli aspettative di progressione professionale, le
eventuali reazioni poste in essere nei confronti del datore comprovanti la
avvenuta lesione dell'interesse relazionale, gli effetti negativi manifestati
nella abitudine di vita del soggetto. Occorre, quindi, una prova testimoniale,
documentale o presuntiva, che dimostri nel processo i concreti cambiamenti che
l'illecito ha prodotto, in senso peggiorativo, nella qualità di vita del
danneggiato. T.A.R. Lazio Roma, sez.
I, 10 maggio 2007, n. 4251
La
giurisprudenza ha riconosciuto il danno derivante dalla perdita di chance, il danno all'immagine e il
danno esistenziale derivati dalla illegittima mancata inclusione
dell'interessato nell'elenco regionale degli aspiranti direttori generali delle
aziende sanitarie e ospedaliere.
L'illegittimo
provvedimento di mancata conferma del ricorrente quale Direttore generale della
A.S.L. n. 11 ha determinato per il medesimo un danno ingiusto, consistente
nell'impossibilità di conseguire l'esperienza dirigenziale necessaria per
essere incluso nell'elenco degli aspiranti Direttori generali. T.A.R. Calabria Reggio
Calabria, 28 agosto 2006, n. 1397.
La liquidazione del danno stesso può essere effettuata
con la condanna della p.a. al pagamento, in favore del danneggiato, di un
importo determinato equitativamente, ai sensi degli artt. 2056 e 1226 c.c.,
trattandosi di danni che non è possibile provare nel loro preciso ammontare.
2) Il provvedimento di fermo amministrativo di
autovettura da parte di concessionario della riscossione, dichiarato
illegittimo per difetto di motivazione del giudice amministrativo può causare
oltre al danno patrimoniale un danno esistenziale.
Al fermo amministrativo, di cui all’art. 86, comma 1,
del D.P.R. 29 settembre 1973, n. 602, corrisponde l’esercizio di un potere
amministrativo discrezionale sull’an,
ma anche sul quid, poiché il
concessionario non soltanto può scegliere se adottare la misura bensì anche
graduarla nel suo oggetto.
L’emanazione di provvedimenti illegittimi da parte di
amministrazioni pubbliche o loro concessionari può introdurre profili di
pregiudizio non esclusivamente patrimoniali e, quindi, può dar luogo a
responsabilità risarcitoria di natura extracontrattuale in riferimento al
cosiddetto danno esistenziale. T.A.R.
Bari 25 luglio 2003, n. 3000.
3) Il provvedimento di revoca del decreto di
approvazione a nomina di guardia giurata, affetto da illegittimità, che ha
determinato la sospensione dal lavoro può causare oltre al danno patrimoniale
un danno esistenziale.
La guardia giurata può ricorrere per chiedere il
risarcimento del danno subito, essendo rimasta priva di reddito fino alla
riassunzione in servizio, avendo subito un danno all’immagine conseguente alla
illegittima sospensione ed avendo subito prostrazione e sofferenza psicologica
che le hanno determinato una generale depressione.
Questo tipo di danno
deve essere provato, non esistendo in re ipsa in ogni ipotesi di illegittima sospensione dal servizio e deve
essere puntualmente dedotto e dimostrato. T.A.R. Napoli, sez. IV, 2 novembre
2005, n. 1832.
Per quanto concerne l’altra ipotesi di danno
esistenziale comportamentale si segnalano le seguenti fattispecie.
1) Comportamenti amministrativi che determinano un
danno ai pubblici dipendenti.
Nel caso di specie un infermiere di sala operatoria,
in conseguenza della prestazione lavorativa svolta presso un ospedale, era
risultato affetto da azospermia e da un disturbo congiuntivale corneale (a
causa della non occasionale esposizione dell’interessato all’ossido di
etilene).
L’amministrazione, incurante di una circolare del
Ministero della Sanità- che limitava l’utilizzo di tale sostanza in
considerazione della sua nocività- ha assunto un atteggiamento omissivo nel
limitare le possibilità di contatto degli addetti alla sterilizzazione degli
strumenti chirurgici.
La giurisprudenza ha ritenuto che l’impossibilità di
riproduzione legata all’azospermia abbia determinato per il ricorrente,
indipendentemente dal danno alla salute, anche una lesione non irrilevante
nella sua vita di relazione e nella possibilità di espressione piena della sua
personalità all’interno della seconda esperienza matrimoniale dal medesimo
vissuta.
Essa ha condannato, pertanto, l’Amministrazione al
risarcimento del danno esistenziale in via equitativa, tenendo conto anche
dell’età del soggetto e delle sue condizioni personali. T.A.R. Torino, 27
febbraio 2004, n. 335.
2) Comportamenti che ritardano la collocazione in
quiescenza.
L’illecita condotta dell’amministrazione ha leso,
ostacolando le attività realizzatrici della persona umana libera dall’impegno e
dal logorio dell’attività lavorativa.
Nel caso in esame, il fatto della (forzata)
protrazione dell’attività lavorativa è considerato responsabile del
peggioramento della qualità dell’esistenza. Cons.
Stato, sez. IV, 18 gennaio 2006, n. 125.
Aderendo alla concezione cosiddetta statica del danno
esistenziale, esso emerge ipso iure, dalla
prova del fatto antigiuridico, anche in relazione all’elemento soggettivo
dell’illecito che reca in sé l’accertamento del danno ingiusto.
L’evento lesivo
è costituito dall’indebita prosecuzione dell’attività lavorativa.
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