sabato 4 febbraio 2017

Le sanzioni urbanistiche. Acquisizione.

Le sanzioni urbanistiche. Acquisizione.

Il procedimento di acquisizione è disposto dall’art. 31, 5° co., del D.P.R. 6 giugno 2001, n. 380.
Soggetto attivo è il responsabile del procedimento il cui operato è soggetto a forme di pubblicità e controllo sostitutivo.
Il segretario comunale è obbligato a redigere l'elenco dei rapporti comunicati dagli ufficiali ed agenti di polizia giudiziaria riguardanti opere o lottizzazioni abusive e deve trasmetterlo al presidente della giunta regionale, all'autorità giudiziaria competente e al Ministero delle infrastrutture e trasporti ai sensi dell’art. 31, 7° co., D.P.R. 6 giugno 2001, n. 380.
L’organo regionale ritenuto competente può intervenire in via sostitutiva in caso di inerzia, dandone contestuale notizia all’autorità giudiziaria ai fini dell’esercizio dell’azione penale.
Soggetto passivo del procedimento è, naturalmente, il proprietario dell'immobile.
Se le opere sono state realizzate a sua insaputa, ad esempio per opera del conduttore, il comune deve procedere, anche d'ufficio ad eseguire l'ingiunzione nei confronti del responsabile, addebitandogli le relative spese, senza procedere all'acquisizione nei confronti del proprietario che risulti essere non colpevole dell'abuso.
654/2
L'acquisizione gratuita al patrimonio comunale non può operare nei confronti del proprietario dell'area rimasto del tutto estraneo alla commissione dell'abuso, sempre che lo stesso non sia rimasto inattivo essendosi invece adoperato per l'eliminazione dell'abuso con i mezzi offertigli dall'ordinamento, appena venuto a conoscenza della sua esistenza. T.A.R. Lazio, sez. II, 20 ottobre 2003, n. 8855

L'oggetto del provvedimento di acquisizione sono le opere abusivamente eseguite su terreni sottoposti a vincolo di inedificabilità, le opere eseguite in totale difformità dal permesso di costruire, che comportano la realizzazione di un organismo edilizio diverso da quello indicato nel provvedimento o con varianti cosiddette essenziali rispetto al progetto approvato, così come determinate dalle regioni, ex art. 32, del D.P.R. 6 giugno 2001, n. 380.
L'oggetto dell'acquisizione, in carenza di permesso di costruire, può riguardare l'area di pertinenza per una metratura che può essere equivalente anche a dieci volte la complessiva superficie abusivamente realizzata, ai sensi dell’art. 31, 3° co., D.P.R. 6 giugno 2001, n. 380.
In caso di abusivismo parziale l'oggetto dell'acquisizione è limitato all'opera abusiva e non può estendersi all'intero manufatto.
Se si realizza abusivamente una sopraelevazione l'acquisizione non può estendersi al relativo edificio. Cons. Giust. Amm. Reg. Sic., 23 aprile 1991, n. 153, in Mass. Compl. Giur. Cons. Stato, 1991,,320.
Il procedimento amministrativo si sviluppa attraverso una fase preparatoria, che è costituita dall'accertamento effettuato dagli uffici tecnici comunali ed è tesa a definire esattamente le opere abusive che devono essere accuratamente descritte.
Successivamente, vi è la verifica per attestare la difformità delle opere dalle norme o dalle disposizioni di piano regolatore e l'impossibilità del rilascio di permesso in sanatoria.
La fase preparatoria non è autonomamente impugnabile; non è previsto alcun contraddittorio con chi ha realizzato le opere, anche se, ai sensi della L. 241/1990, vi è la possibilità teorica di partecipare al procedimento sanzionatorio.
Il primo atto procedimentale è costituito dall'ingiunzione a demolire che deve necessariamente identificare il soggetto passivo e l'oggetto dell'acquisizione.
L'atto è impugnabile presso la giustizia amministrativa.
Se il responsabile dell'abuso non provvede alla demolizione e al ripristino dello stato dei luoghi nel termine di novanta giorni dall'ingiunzione i beni e l'area sono acquisiti di diritto, gratuitamente, al patrimonio del comune.
L'accertamento dell'inottemperanza alla ingiunzione a demolire nel termine di novanta giorni, previa notifica all'interessato, costituisce titolo per l'immissione nel possesso e per la trascrizione nei registri immobiliari che deve essere eseguita gratuitamente, ex art. 31, 4° co., del D.P.R. 6 giugno 2001, n. 380.
L'acquisizione al patrimonio comunale è atto dovuto senza alcun contenuto discrezionale, subordinato unicamente all'accertamento dell'inottemperanza ed al decorso del termine di legge.
L'accertamento dell'inottemperanza all'ingiunzione a demolire ha carattere dichiarativo e non costitutivo .
Gli effetti della acquisizione sono direttamente collegati dalla norma alla inottemperanza del termine.
Il successivo provvedimento svolge solo funzioni di verifica dell'esistenza dei due requisiti legali e di precostituzione di un titolo per l'immissione nel possesso e per la trascrizione. Cons. Stato, sez. V, 23 gennaio 1991, n. 66, in Riv. Giur. Ed., 1991, 118.
La gratuita acquisizione al patrimonio indisponibile del comune dell'area sulla quale insiste la costruzione abusiva rappresenta la reazione dell'ordinamento al duplice illecito di chi dapprima esegue l'opera abusiva e poi non adempie all'obbligo di demolirla.
L'acquisizione gratuita dell'area non è una misura strumentale per consentire al comune di eseguire la demolizione né una sanzione accessoria di quest'ultima, ma costituisce una sanzione autonoma che è conseguenza dell'inottemperanza all'ingiunzione e che abilita poi il responsabile del procedimento ad una scelta fra la demolizione d'ufficio e la conservazione del bene già acquisito, al fine di destinarlo, in presenza di prevalenti interessi pubblici, a fini pubblici.
La destinazione del bene così acquisito deve essere dichiarata con deliberazione del consiglio comunale.
L'opera non deve contrastare con rilevanti interessi urbanistici o ambientali.

Il procedimento è stato dichiarato costituzionalmente legittimo. Corte Cost., 15 luglio 1991, n. 345, in Riv. Giur. Ed., 1991, 535.

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