Le sanzioni
urbanistiche. Acquisizione.
Il procedimento
di acquisizione è disposto dall’art. 31, 5° co., del D.P.R. 6 giugno 2001, n.
380.
Soggetto attivo
è il responsabile del procedimento il cui operato è soggetto a forme di
pubblicità e controllo sostitutivo.
Il segretario
comunale è obbligato a redigere l'elenco dei rapporti comunicati dagli
ufficiali ed agenti di polizia giudiziaria riguardanti opere o lottizzazioni
abusive e deve trasmetterlo al presidente della giunta regionale, all'autorità
giudiziaria competente e al Ministero delle infrastrutture e trasporti ai sensi
dell’art. 31, 7° co., D.P.R. 6 giugno 2001, n. 380.
L’organo
regionale ritenuto competente può intervenire in via sostitutiva in caso di
inerzia, dandone contestuale notizia all’autorità giudiziaria ai fini
dell’esercizio dell’azione penale.
Soggetto passivo
del procedimento è, naturalmente, il proprietario dell'immobile.
Se le opere sono
state realizzate a sua insaputa, ad esempio per opera del conduttore, il comune
deve procedere, anche d'ufficio ad eseguire l'ingiunzione nei confronti del
responsabile, addebitandogli le relative spese, senza procedere
all'acquisizione nei confronti del proprietario che risulti essere non
colpevole dell'abuso.
654/2
L'acquisizione
gratuita al patrimonio comunale non può operare nei confronti del proprietario
dell'area rimasto del tutto estraneo alla commissione dell'abuso, sempre che lo
stesso non sia rimasto inattivo essendosi invece adoperato per l'eliminazione
dell'abuso con i mezzi offertigli dall'ordinamento, appena venuto a conoscenza
della sua esistenza. T.A.R. Lazio, sez. II, 20 ottobre 2003, n. 8855
L'oggetto del
provvedimento di acquisizione sono le opere abusivamente eseguite su terreni
sottoposti a vincolo di inedificabilità, le opere eseguite in totale difformità
dal permesso di costruire, che comportano la realizzazione di un organismo
edilizio diverso da quello indicato nel provvedimento o con varianti cosiddette
essenziali rispetto al progetto approvato, così come determinate dalle regioni,
ex art. 32, del D.P.R. 6 giugno 2001, n. 380.
L'oggetto
dell'acquisizione, in carenza di permesso di costruire, può riguardare l'area
di pertinenza per una metratura che può essere equivalente anche a dieci volte
la complessiva superficie abusivamente realizzata, ai sensi dell’art. 31, 3°
co., D.P.R. 6 giugno 2001, n. 380.
In
caso di abusivismo parziale l'oggetto dell'acquisizione è limitato all'opera
abusiva e non può estendersi all'intero manufatto.
Se si realizza
abusivamente una sopraelevazione l'acquisizione non può estendersi al relativo
edificio. Cons. Giust. Amm. Reg. Sic., 23 aprile 1991, n. 153,
in Mass. Compl. Giur.
Cons. Stato, 1991,,320.
Il procedimento amministrativo
si sviluppa attraverso una fase preparatoria, che è costituita
dall'accertamento effettuato dagli uffici tecnici comunali ed è tesa a definire
esattamente le opere abusive che devono essere accuratamente descritte.
Successivamente,
vi è la verifica per attestare la difformità delle opere dalle norme o dalle
disposizioni di piano regolatore e l'impossibilità del rilascio di permesso in
sanatoria.
La fase
preparatoria non è autonomamente impugnabile; non è previsto alcun
contraddittorio con chi ha realizzato le opere, anche se, ai sensi della L.
241/1990, vi è la possibilità teorica di partecipare al procedimento
sanzionatorio.
Il primo atto
procedimentale è costituito dall'ingiunzione a demolire che deve
necessariamente identificare il soggetto passivo e l'oggetto dell'acquisizione.
L'atto è
impugnabile presso la giustizia amministrativa.
Se il
responsabile dell'abuso non provvede alla demolizione e al ripristino dello
stato dei luoghi nel termine di novanta giorni dall'ingiunzione i beni e l'area
sono acquisiti di diritto, gratuitamente, al patrimonio del comune.
L'accertamento
dell'inottemperanza alla ingiunzione a demolire nel termine di novanta giorni,
previa notifica all'interessato, costituisce titolo per l'immissione nel
possesso e per la trascrizione nei registri immobiliari che deve essere
eseguita gratuitamente, ex art. 31, 4° co., del D.P.R. 6 giugno 2001, n. 380.
L'acquisizione
al patrimonio comunale è atto dovuto senza alcun contenuto discrezionale,
subordinato unicamente all'accertamento dell'inottemperanza ed al decorso del
termine di legge.
L'accertamento
dell'inottemperanza all'ingiunzione a demolire ha carattere dichiarativo e non
costitutivo .
Gli effetti
della acquisizione sono direttamente collegati dalla norma alla inottemperanza
del termine.
Il successivo
provvedimento svolge solo funzioni di verifica dell'esistenza dei due requisiti
legali e di precostituzione di un titolo per l'immissione nel possesso e per la
trascrizione. Cons. Stato, sez. V, 23 gennaio 1991, n. 66, in Riv. Giur. Ed.,
1991, 118.
La
gratuita acquisizione al patrimonio indisponibile del comune dell'area sulla
quale insiste la costruzione abusiva rappresenta la reazione dell'ordinamento
al duplice illecito di chi dapprima esegue l'opera abusiva e poi non adempie
all'obbligo di demolirla.
L'acquisizione
gratuita dell'area non è una misura strumentale per consentire al comune di
eseguire la demolizione né una sanzione accessoria di quest'ultima, ma
costituisce una sanzione autonoma che è conseguenza dell'inottemperanza
all'ingiunzione e che abilita poi il responsabile del procedimento ad una
scelta fra la demolizione d'ufficio e la conservazione del bene già acquisito,
al fine di destinarlo, in presenza di prevalenti interessi pubblici, a fini
pubblici.
La destinazione
del bene così acquisito deve essere dichiarata con deliberazione del consiglio
comunale.
L'opera non deve
contrastare con rilevanti interessi urbanistici o ambientali.
Il procedimento
è stato dichiarato costituzionalmente legittimo. Corte Cost., 15 luglio 1991,
n. 345, in Riv. Giur. Ed., 1991, 535.
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