Le sanzioni
urbanistiche. Sanzione pecuniaria.
Se la
demolizione non è possibile, nei casi di ristrutturazione, ex art. 33, 2° co.,
del D.P.R. 6 giugno 2001, n. 380, o di parziale difformità, ex art. 34, 2° co.,
del D.P.R. 6 giugno 2001, n. 380, per eventuali pregiudizi della parte
dell'opera eseguita in conformità della concessione, sulla base di motivato
accertamento da parte dell'ufficio tecnico comunale, il responsabile del
procedimento applica una sanzione pecuniaria pari al doppio dell'aumento di
valore dell'immobile nel caso di ristrutturazione, ovvero pari al doppio del
costo di produzione nel caso di parziale difformità, stabilito in base alla L.
392/1978 o dall’agenzia del territorio, se si tratta di opere non residenziali.
La
giurisprudenza ha precisato che la valutazione circa la possibilità o meno di
demolire un'opera abusiva e la conseguente scelta tra la demolizione d'ufficio
e l'irrogazione della sanzione pecuniaria attiene ad un momento e ad un procedimento
successivo e autonomo rispetto all'atto di diffida, con la conseguenza che è in
quella sede che devono essere esternate le ragioni del ricorso all'una o
all'altra sanzione.
T.A.R. Campania
Napoli, sez. IV, 1 ottobre 2003, n. 12224.
Omesso versamento
dei contributi.
La mancata
corresponsione dei contributi urbanistici è sanzionata dalle regioni in misura
non inferiore a quella prevista dall’art. 42, del D.P.R. 6 giugno 2001, n. 380,
e non superiore al doppio della stessa.
Il mancato
versamento del contributo di costruzione comporta l'aumento del contributo: in
misura pari al 20%, qualora il versamento è effettuato nei successivi 120
giorni, al 50% se è fatto nei successivi 60 giorni, al 100% se è compiuto nei
successivi 60 giorni.
I contributi
sono accertati e riscossi attraverso il sistema previsto dagli artt. 179 e 180
D. L.vo 267/2000.
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