sabato 4 febbraio 2017

Le sanzioni urbanistiche. Sanzione pecuniaria.


Le sanzioni urbanistiche. Sanzione pecuniaria.

Se la demolizione non è possibile, nei casi di ristrutturazione, ex art. 33, 2° co., del D.P.R. 6 giugno 2001, n. 380, o di parziale difformità, ex art. 34, 2° co., del D.P.R. 6 giugno 2001, n. 380, per eventuali pregiudizi della parte dell'opera eseguita in conformità della concessione, sulla base di motivato accertamento da parte dell'ufficio tecnico comunale, il responsabile del procedimento applica una sanzione pecuniaria pari al doppio dell'aumento di valore dell'immobile nel caso di ristrutturazione, ovvero pari al doppio del costo di produzione nel caso di parziale difformità, stabilito in base alla L. 392/1978 o dall’agenzia del territorio, se si tratta di opere non residenziali.

La giurisprudenza ha precisato che la valutazione circa la possibilità o meno di demolire un'opera abusiva e la conseguente scelta tra la demolizione d'ufficio e l'irrogazione della sanzione pecuniaria attiene ad un momento e ad un procedimento successivo e autonomo rispetto all'atto di diffida, con la conseguenza che è in quella sede che devono essere esternate le ragioni del ricorso all'una o all'altra sanzione.
T.A.R. Campania Napoli, sez. IV, 1 ottobre 2003, n. 12224.

Omesso versamento dei contributi.

La mancata corresponsione dei contributi urbanistici è sanzionata dalle regioni in misura non inferiore a quella prevista dall’art. 42, del D.P.R. 6 giugno 2001, n. 380, e non superiore al doppio della stessa.
Il mancato versamento del contributo di costruzione comporta l'aumento del contributo: in misura pari al 20%, qualora il versamento è effettuato nei successivi 120 giorni, al 50% se è fatto nei successivi 60 giorni, al 100% se è compiuto nei successivi 60 giorni.

I contributi sono accertati e riscossi attraverso il sistema previsto dagli artt. 179 e 180 D. L.vo 267/2000.

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