Le sanzioni
urbanistiche. Sospensione dei lavori. Demolizione.
La sospensione
dei lavori è sanzione amministrativa meramente cautelare solo per le infrazioni
urbanistiche meno gravi ossia per la inosservanza delle norme, prescrizioni,
modalità esecutive fissate dal permesso di costruire, ex art. 27, 3° co., del
D.P.R. 6 giugno 2001, n. 380.
Per le più
gravi, quale l'assenza di permesso di costruire, si deve provvedere immediatamente
con l'ordine di demolizione senza alcun provvedimento di natura cautelare.
La sanzione è
apparsa meramente dilatoria e destinata a dare tempi lunghi ai procedimenti
sanzionatori, a tutto beneficio degli autori dell'abusivismo edilizio.
La dottrina ha
considerato ordinatorio e non perentorio il termine di quarantacinque giorni
entro il quale devono essere adottati i provvedimenti definitivi, per cui la
sospensione mantiene i suoi effetti fino alla adozione degli stessi. N.
CENTOFANTI, L’abusivismo edilizio, 2006,67.
La
demolizione del manufatto abusivo è il rimedio normale contro l'abusivismo di
più grave entità, ossia quello effettuato in carenza di permesso di costruire,
ex artt. 27 e 31 del D.P.R. 6 giugno 2001, n. 380, e anche contro l'abusivismo
minore, vale a dire quello relativo agli interventi di ristrutturazione
edilizia in assenza o difformità di permesso di costruire, ex art. 33 del
D.P.R. 6 giugno 2001, n. 380, o quello relativo ad opere eseguite in parziale
difformità dal permesso di costruire, ex art. 34 del D.P.R. 6 giugno 2001, n.
380.
L'ordinanza di
demolizione fissa il termine, non oltre 90 giorni, entro il quale le opere
devono essere demolite a cura e spese dei responsabili
dell'abuso, ex
art. 31, 2° co., del D.P.R. 6 giugno 2001, n. 380.
La
giurisprudenza ha precisato che l'ordinanza di demolizione è congruamente
motivata con riferimento ai sopralluoghi effettuati dai tecnici comunali,
laddove siano contenuti tutti i necessari riferimenti oggettivi per rendere
edotto il ricorrente del carattere abusivo delle opere realizzate. T.A.R.
Liguria, sez. I, 25 novembre 2003, n. 1569.
E' data la
possibilità di sospendere la sanzione nel caso sia possibile richiedere
l'accertamento di conformità dell'opera abusiva agli strumenti urbanistici
esistenti, ex art. 36 del D.P.R. 6 giugno 2001, n. 380.
L'ordine di
demolizione dato successivamente alla richiesta di conformità o prima
dell'ultimazione dei lavori, nel caso di varianti in corso d'opera, è
illegittimo. T.A.R. Campania Napoli, sez. III, 6 dicembre 2007, n.
15815.
La demolizione è
disposta con ordinanza dal responsabile del procedimento in caso di
inottemperanza della diffida a demolire, dopo l’acquisizione dell’opera
abusiva, ex art. 31, 5° co., del D.P.R. 6 giugno 2001, n. 380.
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