3. Ordinamento
degli enti locali.
La costituzione
afferma all’art. 5 che la Repubblica una ed indivisibile riconosce e promuove
le autonomie locali.
Il precetto
costituzionale appare realizzato solo colla legge sulle aut. loc. C. MIGNONE P.
VIPIANA P.M. VIPIANA, Commento alla legge sulle autonomie locali, 1993,
25.
Prima della L.
142/1990 gli enti locali sono stati amministrati sulla base del principio
dell’uniformità, stante che il legislatore non ha mai tracciato le norme quadro
entro quale potere esplicare l’autonomia sancita dalla costituzione.
L’autonomia
statutaria fissata dall’art. 4, che riconosce la possibilità dello statuto di
disciplinare l’organizzazione ed il funzionamento di organi ed uffici
dell’ente, con al possibilità di prevedere il difensore civico, art. 8, mentre
gli aspetti più innovativi riguardano la partecipazione popolare, il
decentramento e l’accesso dei cittadini ai procedimenti, secondo le successive
norme della L. 241/1990, che semplifica il procedimento amministrativo.
L’autonomia
comunale trova riconoscimento nell’assicurazione di risorse proprie e
trasferite, sancita dall’art. 54, che consentono l’espletamento delle funzioni
assegnate dallo statuto.
3.1. Funzioni ed
organi.
I comuni e le
province hanno compiti di programmazione, nel loro rispettivo ambito
territoriale, e di amministrazione attiva.
Il ruolo del
comune si è andato arricchendo di competenze in materia urbanistica, acquisendo
un ruolo sempre più autonomo, anche nei confronti della regione tradizionale
ente di controllo, di assistenza e beneficenza, di assistenza sanitaria, in
materia commerciale, in materia di edilizia pubblica, sottraendo il ruolo
centrale da organismi sovracomunali quali gli IACP, ora aziende territoriali.
Anche il ruolo
della provincia esce sostanzialmente rivalutato, accantonata l’esperienza dei
comprensori, qualificandosi come ente territoriale intermedio tra comune e
regione.
Gli artt. 14 e
15, l. 142/1990 attribuiscono alla provincia funzioni di coordinamento e di
programmazione economica e territoriale ambientale.
Vengono
attribuite alla provincia funzioni amministrative in materia di difesa del
suolo e dell’ambiente, di tutela e valorizzazione delle risorse idriche ed
energetiche, dei beni culturali, della viabilità e dei trasporti, di protezione
della flora e della fauna, della caccia e della pesca, di protezione
ambientale, dei rifiuti e degli scarichi delle acque ed emissioni atmosferiche,
dei servizi sanitari.
Viene sancita la
competenza programmatoria della provincia.
Le funzioni
della provincia si esercitano sia in campo economico, concorrendo a determinare
il piano regionale di sviluppo, sia in campo urbanistico, attraverso il piano
territoriale di coordinamento che determina gli indirizzi generali di assetto
del territorio provinciale.
Il piano trova
un limite programmatorio negli indirizzi regionali e nel relativo piano
territoriale di coordinamento cui deve adeguarsi.
La legge sulle
aut. loc. ridisegna le competenze degli organi tradizionali del comune
(consiglio, giunta e sindaco) e della provincia (consiglio, giunta e
presidente).
Il consiglio ( comunale
e provinciale) è definito organo di indirizzo e controllo politico
amministrativo, dall’art. 32 della L. 142/1990, la sua competenza è limitata
agli atti fondamentali tassativamente indicati dallo stesso articolo.
L’attribuzione
delle funzioni è riservato alla giunta salvo quelle espressamente affidate al
consiglio, contrariamente a quanto ha affermato l’art. 141 del T.U. 148/1915
che ha sancito la competenza esclusiva del consiglio, salvo gli atti
espressamente attribuiti a giunta e sindaco.
Il consiglio ha
competenza limitatamente ai seguenti atti fondamentali, come precisa l’art. 32
della L. 142/1990 e mod.:
a) gli statuti
dell'ente e delle aziende speciali, i regolamenti, l'ordinamento degli uffici e
dei servizi;
b) i programmi,
le relazioni previsionali e programmatiche, i piani finanziari, i programmi e
di progetti preliminari di opere pubbliche, come precisa l’art. 15 L. 109/1994,
i bilanci annuali e pluriennali e relative variazioni, i conti consuntivi, i
piani territoriali e urbanistici, i piani particolareggiati e di recupero, come
precisa l’art. 5 c. 5 L. 127/1997,i programmi annuali e pluriennali per la loro
attuazione, le eventuali deroghe ad essi, i pareri da rendere nelle dette
materie;
d) le
convenzioni tra i comuni e quelle tra comuni e provincia, la costituzione e la
modificazione di forme associative;
e)
l'istituzione, i compiti e le norme sul funzionamento degli organismi di
decentramento e di partecipazione;
f) l'assunzione
diretta dei pubblici servizi, la costituzione di istituzioni e di aziende
speciali, la concessione dei pubblici servizi, la partecipazione dell'ente
locale a società di capitali, l'affidamento di attività o servizi mediante
convenzione;
g) l'istituzione
e l'ordinamento dei tributi, la disciplina generale delle tariffe per la
fruizione dei beni e dei servizi;
h) gli indirizzi
da osservare da parte delle aziende pubbliche e degli enti dipendenti,
sovvenzionati o sottoposti a vigilanza;
i) la
contrazione dei mutui e l'emissione dei prestiti obbligazionari;
l) le spese che
impegnino i bilanci per gli esercizi successivi, escluse quelle relative alle
locazioni di immobili ed alla somministrazione e fornitura di beni e servizi a
carattere continuativo;
m) gli acquisti
e le alienazioni immobiliari, le relative permute, gli appalti e le concessioni
che non siano previsti espressamente in atti fondamentali del consiglio o che
ne costituiscano mera esecuzione e che, comunque, non rientrino nella ordinaria
amministrazione di funzioni e servizi di competenza della giunta, del
segretario o di altri funzionari;
n) la nomina, la
designazione e la revoca dei propri rappresentanti presso enti, aziende ed
istituzioni operanti nell'ambito del comune o della provincia ovvero da essi
dipendenti o controllati.
La giunta conserva
al configurazione di organo esecutivo del governo locale.
Essa è chiamata
ad attuare gli indirizzi generali ed a svolgere l’attività propositiva o di
impulso nei confronti del consiglio a ci deve riferire annualmente in ordine
all’attività svolta.
La giunta compie
tutti gli atti di amministrazione che non siano riservati dalla legge al
consiglio e che non rientrino nelle competenze, previste dalla legge o dallo
statuto, del sindaco o del presidente della provincia, degli organi di
decentramento, del segretario o dei funzionari dirigenti, come precisa l’art.
35 della L. 142/1990.
L’organo di
governo appare rafforzato nella sua attività di gestione da una sorta di prorogatio
che ne consente, salvi fatti eccezionali la durata per tutto il mandato
amministrativo.
Non basta,
infatti, il voto contrario ad una proposta di giunta per provocare le sue
dimissioni, né è sufficiente il voto di revoca del consiglio, ex art. 148/1915
per provocare le dimissioni del sindaco del presidente della provincia e della
giunta.
Oltre che alla
richiesta di revoca è necessaria una mozione di sfiducia costruttiva espressa
per appello nominale con voto della maggioranza assoluta dei consiglieri
assegnati al comune o alla provincia.
La mozione deve
essere sottoscritta da almeno un terzo dei consiglieri e può essere proposta
solo nei confronti dell'intera giunta; deve contenere la proposta di nuove
linee politico-amministrative, di un nuovo sindaco o presidente della provincia
e di una nuova giunta, come precisa l’art. 37 della L. 142/1990.
Sono
evidentemente elementi di stabilità politica in contrapposizione alla crescente
instabilità.
L’opposizione
ha, per contro, un ruolo che appare limitato dall’esigenza di consentire di
governare, per cui il ruolo fondamentale è quello di tracciare programmi ed
alleanze in vista delle future elezioni amministrative.
3.1.1. Il sindaco.
Il presidente della provincia.
Per effetto
della riforma delle autonomie locali vi è stata la generale devoluzione delle
competenze del sindaco ai dirigenti del comune, atteso che la nuova
organizzazione complessiva dell'ente locale pone una “summa divisio” tra
organi di governo elettivi - preposti agli atti di indirizzo e di controllo - e
i dirigenti - preposti agli atti di gestione ordinaria di tutte le altre
funzioni amministrative. T.A.R. Campania
Napoli, sez. II, 19 ottobre 2006, n. 8683, in Foro amm. TAR, 2006,
10, 3290.
Al sindaco e al
presidente della provincia spettano le funzioni di rappresentanza dell’ente di
convocazione e presidenza degli enti, di direzione, di controllo e di vigilanza
del corretto funzionamento degli uffici nonché della esecuzione degli organi
collegiali.
Il sindaco e il
presidente della provincia hanno, inoltre, un potere surrogatorio del consiglio
in materia di nomine di competenza consiliare dei rappresentanti presso enti,
aziende ed istituzioni, ai sensi dell’art. 50 del D.L.vo 267/2000.
Ulteriori
competenze sono attribuite al sindaco quale ufficiale di governo dall’art. 54
del D.L.vo 267/2000, che riprende l’art. 152 del T.U. 148/1915, in materia di
tenuta dei registri dello stato civile, di anagrafe elettorale, statistica, di
leva militare, di pubblica sicurezza, di igiene pubblica, di sanità. E’
confermato il potere di emanare ordinanze contingibili ed urgenti, per gravi
motivi di sicurezza pubblica, nelle materie di igiene e sanità, della polizia
locale e dell’edilizia.
Il sindaco e il
presidente della provincia nominano i rappresentanti dei comuni presso enti,
aziende ed istituzioni. Le nomine e le designazioni di rappresentanti delle
amministrazioni locali presso altri enti, rispettivamente, di competenza del
sindaco e del presidente della provincia, devono considerarsi di carattere
fiduciario, nel senso che riflettono il giudizio di affidabilità espresso
attraverso la nomina, ovvero la fiducia sulla capacità del nominato di
rappresentare gli indirizzi di chi l'ha designato, orientando l'azione
dell'organismo nel quale si trova ad operare in senso quanto più possibile
conforme agli interessi di chi ha già conferito l'incarico. T.A.R. Campania
Napoli, sez. I, 21 marzo 2007, n. 2557.
La
giurisprudenza ha precisato che il provvedimento di nomina del presidente e dei
componenti del collegio sindacale di s.p.a. multiservizi di un ente locale, pur
comportando scelta nell'ambito dei soggetti ritenuti idonei tra quelli che
hanno proposto la loro candidatura a seguito di avviso di selezione da parte
dell'ente locale, si caratterizza non già come mero giudizio conseguente
all'individuazione del candidato tecnicamente più qualificato, bensì come
giudizio sulle qualità del nominato ed espressione della volontà di
presceglierlo per la ritenuta maggiore affidabilità che lo stesso garantisce
rispetto all'indirizzo politico gestionale dell'amministrazione procedente. Pur
ribadendo la necessità del possesso, da parte del prescelto, dei requisiti
richiesti dalla procedura selettiva, l’indirizzo ritiene che il provvedimento,
proprio perché adottato sulla base del vincolo fiduciario ed "intuitu
personae", non può essere considerato illegittimo nel caso in cui non
indichi le ragioni della nomina di aspirante rispetto ad un altro. T.A.R. Puglia
Bari, sez. II, 15 maggio 2006, n. 1759, in Corr. del mer., 2006, 7,
921.
Il sindaco e il
presidente della provincia nominano i responsabili degli uffici e dei servizi e
attribuiscono gli incarichi dirigenziali e quelli di collaborazione esterna, ex
art. 13 della L. 81/1993, mod. art. 50, comma 10, D.L.vo 267/2000,
Tale innovazione,
salutata come grande innovazione per consentire la governabilità, a mio avviso,
è norma in palese contrasto con l’art. 97 della costituzione.
Il sistema di
accesso ad incarichi di rilievo nell’amministrazione deve, secondo i principi
costituzionali, essere programmato attraverso meccanismi di evidenza pubblica
per garantire che i funzionari pubblici non siano di parte.
Cosa
succederebbe se per lo stesso principio i magistrati fossero nominati dal
Ministro di grazia e giustizia e i professori universitari dal Ministro per la
ricerca scientifica?.
Una società
complessa presuppone una formazione dei dirigenti che non si ha certo
attraverso nomine prive di ogni meccanismo di verifica delle competenze
professionali, eccettuato quello del collegamento temporale del funzionario con
l’amministratore.
3.1.2. I dirigenti.
La legge sulle
autonomie locali riforma le funzioni del sindaco, del presidente della
provincia e della giunta in rapporto alle funzioni dei dirigenti, dando ai
primi le funzioni di indirizzo politico ad ai secondi le funzioni
amministrative.
L'art. 107,
D.L.vo 267/2000, precisa i compiti dei dirigenti.
Ad essi sono
attribuiti tutti i compiti di attuazione degli obiettivi e dei programmi
definiti con gli atti di indirizzo adottati dall'organo politico, tra i quali,
in particolare, secondo le modalità stabilite dallo statuto o dai regolamenti
dell'ente:
a) la presidenza
delle commissioni di gara e di concorso. La giurisprudenza ha precisato che
è annullabile
per difetto di incompetenza la delibera giuntale di approvazione degli atti
della gara per l'aggiudicazione dell'appalto pubblico di lavori, neppure nella
forma surrettizia della cd. proposta di deliberazione del Sindaco, trattandosi
di atto di amministrazione attiva riservato, ai sensi dell'art. 107 del D. lg.
18 agosto 2000, n. 267, ai dirigenti. T.A.R. Calabria
Catanzaro, sez. II, 13 marzo 2007, n. 177;
b) la
responsabilità delle procedure d'appalto e di concorso;
c) la
stipulazione dei contratti;
d) gli atti di
gestione finanziaria, ivi compresa l'assunzione di impegni di spesa;
e) gli atti di
amministrazione e gestione del personale;
f) i
provvedimenti di autorizzazione, concessione o analoghi, il cui rilascio
presupponga accertamenti e valutazioni, anche di natura discrezionale, nel
rispetto di criteri predeterminati dalla legge, dai regolamenti, da atti
generali di indirizzo, ivi comprese le autorizzazioni e i permessi di
costruire.
Ogni previsione
della l. n. 47 del 1985 relativa alla competenza del sindaco in materia
edilizia deve ritenersi implicitamente abrogata, dal momento che tutti i
provvedimenti di gestione amministrativa in materia edilizia ed urbanistica,
compreso quindi il rigetto di una richiesta di concessione edilizia in
sanatoria o di condono, rientrano ora nella sfera di competenza del dirigente. T.A.R. Campania
Napoli, sez. II, 12 febbraio 2007, n. 1193, in Foro amm. TAR, 2007,
2, 634.
Rientra,
inoltre, nella competenza del dirigente e non del sindaco l'adozione degli atti
di annullamento e di decadenza dell'assegnazione di un alloggio di edilizia
economica e popolare. T.A.R. Abruzzo
Pescara, 15 dicembre 2006, n. 885;
g) tutti
provvedimenti di sospensione lavori, abbattimento e riduzione in pristino di
competenza comunale nonché i poteri di repressione dell’abusivismo edilizio e
paesaggistico ambientale. La giurisprudenza ha precisato che il sindaco non è
titolare di alcuna competenza ad emettere provvedimenti nell'esercizio di poteri
repressivi in materia edilizia che, infatti, sono espressamente riservati alla
competenza gestionale dei dirigenti.
Rimangono al
sindaco funzioni attribuite da leggi specifiche, fra le quali rientrano quelle
in materia di fruibilità di strade e volte ad ordinare la riduzione in pristino
di situazioni che alterino lo stato delle cose, come previsto dall'art. 378, L.
2248 del 1865, all. f). T.A.R. Sicilia Catania,
sez. I, 15 febbraio 2007, n. 277, in Foro amm. TAR, 2007, 2,
758.;
h) le
attestazioni, certificazioni, comunicazioni, diffide, verbali, autenticazioni,
legalizzazioni ed ogni altro atto costituente manifestazione di giudizio e di
conoscenza;
i) gli atti ad
essi attribuiti dallo statuto e dai regolamenti o, in base a questi, delegati
dal sindaco.
3.2. Le aree
metropolitane.
L’art. 17 della
L. 142/1990 e mod. ha previsto la costituzione di aree metropolitane nei comuni
di Torino, Milano, Venezia, Genova, Bologna, Firenze, Roma, Bari e Napoli; la
funzione è stata attribuita alle regioni.
L’istituto si
differenzia dal consorzio di comuni per l’obbligatorietà di costituzione
attraverso una legge regionale e la preminenza attribuita al comune maggiore che
presiede il consiglio.
La giunta del
nuovo organismo amministra il territorio e, fra l’altro, sostituisce la
provincia, sommando alle competenze di questo ente quelle nuove introdotte
dall’istituto.
I comuni di
gronda mantengono le loro competenze, salvo quelle di carattere sovracomunale,
che sono attribuite alla città metropolitana:
Le principali
competenze in materia pianificatoria viene sostanzialmente ridisegnato il
contenuto di un moderno piano territoriale di coordinamento.
Sono attribuite
alla città metropolitana, dall’art. 19 della L. 142/1990 le funzioni di
competenza provinciale, le funzioni normalmente affidate ai comuni quando hanno
precipuo carattere sovracomunale o debbono, per ragioni di economicità ed
efficienza, essere svolte in forma coordinata nell'area metropolitana,
nell'ambito delle seguenti materie:
a)
pianificazione territoriale
b) reti
infrastrutturali e servizi a rete;
c) piani di
traffico intercomunali;
d) tutela e
valorizzazione dell’ambiente e rilevamento dell’inquinamento atmosferico;
e) interventi di
difesa del suolo e di tutela idrogeologica;
f) raccolta,
distribuzione e depurazione del acque;
g) smaltimento
dei rifiuti;
h) grande
distribuzione commerciale;
i) attività
culturali;
l) orari degli
esercizi commerciali.
La regione deve
individuare le singole competenze e ripartirle fra gli organi dell’area con
propria legge, oltre che riordinare le circoscrizioni territoriali nell’area.
In carenza di
iniziative regionali sono previsti poteri sostitutivi del governo, che finora,
per ovvie ragioni di rispetto dell’autonomia regionale, non sono stati
esercitati.
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