RICORSO AL TAR
AVVERSO SILENZIO INADEMPIMENTO
Diffida a
provvedere ex DPR 2/1957, art. 25 (per espletamento concorso pubblico)
Spett. Amministrazione.
Sede
Premesso che con
nota il sottoscritto aveva richiesto a questa spett.le amministrazione di voler
procedere all’espletamento del concorso relativo al posto di previsto dal
regolamento organico dell’ente;
Premesso che a
tutt'oggi non è pervenuto allo scrivente alcuna comunicazione in merito.
Il sottoscritto
diffida questa amministrazione
1) a voler
comunicare il nominativo del responsabile del provvedimento ex L. 241/1990
2) a voler
provvedere entro trenta giorni dalla notifica
3) in carenza nei
successivi 60 giorni da tale ultimo termine si procederà a ricorso al TAR
Li, Il
ricorrente
Relata di
notifica
Io sottoscritto
assistente UNEP addetto all'ufficio notifiche esecuzioni e protesti del
Tribunale di certifico di aver notificato il suesteso atto a
residente a via
consegnandone
copia a mani.
La diffida non è
più obbligatoria per impugnare il silenzio inadempimento, ex art. 2, comma 5,
L. 80/2005.
2
RICORSO
AL T.A.R. PER IL RISARCIMENTO
AVVERSO IL SILENZIO DELL'AMMINISTRAZIONE CON DETERMINAZIONE DEL
RISARCIMENTO DEL DANNO DA RITARDO NELL’ADOZIONE DEL PROVVEDIMENTO, AI SENSI DELL'ART. 7, L. 69/2009
AL TRIBUNALE
AMMINISTRATIVO REGIONALE..
Ricorso
del
sig. . . . amministratore delegato della società zeta con sede in . . . via ....,
n. ...., Partita IVA/codice fiscale n. ...., rappresentato e difeso come da
mandato in calce al presente ricorso dall'avvocato con studio legale in . . .
.via . . . . presso il quale elegge il proprio domicilio, che dichiara di voler
ricevere le comunicazioni al numero di telefax: o all’indirizzo di posta
elettronica , ex art. 2, L. 28
dicembre 2005, n. 263, , mod. art. 136, D.L.vo 2 luglio 2010, n.104, cod. proc. amm.
Contro
Il sindaco del
comune di ........
Per l dichiarazione di illegittimità del silenzio
inadempimento dell'amministrazione, ai sensi dell'art. 31, D.L.vo 2 luglio 2010,
n.104, cod. proc. amm.
per
l’accertamento del danno ingiusto ai sensi dell'art.
7, L. 69/2009
Fatto e diritto
L’
amministratore delegato , come sopra rappresentato, espone quanto segue.
Il ricorrente presentava in data…. successivamente
all’entrata in vigore della L.69/2009 al Comune di … un Piano di lottizzazione
relativo alla zona c del piano regolatore.
Il Comune esprimeva in un primo momento
parere contrario all'intervento rilevandone il contrasto con gli indirizzi
generali del piano e chiedeva documentazione integrativa
I ricorrenti presentavano quindi nuova
istanza integrativa al fine di completare l'iter in corso.
Il Comune intimato però, con varie note
infraprocedimentali, continuava a sospendere la definizione del procedimento.
Seguiva un lungo scambio di corrispondenza
tra gli uffici comunali circa l'opportunità e le modalità con cui procedere
alla conclusione del procedimento
Con diffida del .., i ricorrenti
rinnovavano al Comune istanza di definizione del procedimento di approvazione
del Piano di lottizzazione.
A
tale diffida dava riscontro il Comune mediante nota …. per tramite del
responsabile del procedimento, il quale non faceva altro che dichiarare di
voler rimettere il proprio mandato stanti le difficoltà istruttorie
riscontrate.
L’amministratore
delegato propone ricorso amministrativo per l'annullamento del suddetto provvedimento per i seguenti motivi
1)
Dichiarazione di illegittimità del silenzio dell’amministrazione.
A
seguito alle modifiche apportate all'art. 2, L. n. 241 del 1990, dall'art. 7,
L. n. 69 del 2009 - decorsi i termini di conclusione del procedimento il
ricorso avverso il silenzio di cui all'art. 31, D.L.vo 2 luglio 2010, n.104,
cod. proc. amm.,
può essere proposto anche senza necessità di (ulteriore) diffida
all'amministrazione inadempiente fin tanto che perdura l'inadempimento e,
comunque, non oltre un anno dalla scadenza dei termini di cui ai commi 2 o 3.
Poiché tale silenzio risulta privo di ogni giustificazione e pertanto deve
essere qualificato come illegittima omissione di pronuncia. Stante l'obbligo
dell'amministrazione di definire il procedimento iniziato su istanza di parte
2) Accertamento della colpa grave
dell’amministrazione.
Relativamente
all'elemento soggettivo, il ricorrente ha evidenziato come la colpa fosse
dimostrata dall'intensa attività amministrativa e giurisdizionale, che ha
dovuto porre in essere al fine di ottenere il soddisfacimento delle proprie
richieste.
3)
Quantificazione del danno ingiusto.
Il danno
ingiusto consiste nel danno emergente per il maggior costo della costruzione
per il tempo intercorso e nel lucro cessante derivante dal ritardato godimento
economico dell’immobile.
4) con richiesta di nomina
di commissario ad acta per l'ipotesi
di inadempimento.
Ai
sensi dell’art. 13, comma 6 bis, D.P.R. 2002, n. 115, mod. art. 21 comma
4, L. 248/2006, si dichiara che, ai fini del calcolo dell’importo del
contributo unificato per spese di atti giudiziari, il contributo dovuto è di
euro duecentocinquanta.
p.q.m.
Il
sottoscritto come rappresentato chiede che l'ecc.mo TAR adito voglia
1)
dichiarare illegittimo il silenzio rifiuto e dichiarare l’obbligo
dell’amministrazione a provvedere
2)
accertare l'obbligo dell'amministrazione a corrispondere il danno arrecato
nella misura di euro….
3) richiede la nomina di commissario ad acta nella persona del….
per l'ipotesi di inadempimento.
Con
rifusione di spese ed onorari.
Si
produce
1)
Domanda di lottizzazione
1)
Copia dell'istanza a provvedere e dell'eseguita notifica all'amministrazione
Li,
avvocato
Mandato
Il
sottoscritto ........... delega l'avv. .........a rappresentarlo e difenderlo
nel presente giudizio eleggendo domicilio nel suo studio in ............
Il
ricorrente
Per
autentica Avvocato
Notifica
A
richiesta dell'avv. ........ il sottoscritto assistente UNEP addetto all'ufficio
notifiche esecuzioni e protesti del Tribunale di certifico di aver notificato
il suesteso atto a
residente
a via
consegnandone
copia a mani.
Il ricorso è deciso con sentenza in forma semplificata
e in caso di totale o parziale accoglimento il giudice ordina
all’amministrazione di provvedere entro un termine non superiore, di norma, a
trenta giorni, ai sensi dell’art. 117, comma 2, D.L.vo 2 luglio 2010, n.104, cod.
proc. amm.
Nessun commento:
Posta un commento