I
cortili.
Anche nel caso in cui uno dei
proprietari abbia destinato a cortile l’area compresa fra il suo fabbricato,
cui essa è pertinente, ed il confine si deve applicare il dettato dell’art. 873
c.c., che dispone che fra le costruzioni si debba tenere una distanza non
inferiore a quella legale.
L’obbligo di rispettare la distanza
legale, infatti, rimane anche se ad un pezzo di terreno viene assegnata la
funzione di cortile, in quanto se esso ha una larghezza inferiore a quella
prescritta, viene a costituire una intercapedine dannosa, poiché lede il
diritto degli abitanti di avere igiene, salubrità e sicurezza.
Le disposizioni dei regolamenti
edilizi, che eventualmente regolino le dimensioni dei cortili, rientrano nella
tutela di interessi generali nell’ambito del rispetto delle esigenze
dell’igiene delle abitazioni (Galletto 1990, 467).
La
loro violazione, pertanto, può solamente legittimare un’azione mirante ad
ottenere il risarcimento, dato che si può prospettare unicamente lesione di
quell’interesse che coincida con quello generale già tutelato:
Le norme dei regolamenti comunali edilizi concernenti i
cortili interni, volte non a determinarne l'ampiezza minima ai fini della
tutela dell'interesse pubblico inerente alle esigenze igieniche, ma a
disciplinare la distanza delle costruzioni su fondi finitimi, appartenenti a
diversi proprietari, devono considerarsi a tutti gli effetti norme
integrative del codice civile, sicché la
loro violazione dà luogo non solo al risarcimento dei danni, ma anche alla
riduzione in pristino.
(Cass.
civ., sez. II, 11 febbraio 1998, n. 1383, GCM,
1998, 298).
La
distanza fra fabbricati stabilita, in rapporto all'altezza, (comprensiva del solaio di copertura e del parapetto), in
misura non inferiore a 10 metri,
dall'art. 29 del regolamento edilizio del comune di Bari, adottato con delibera del consiglio
comunale in data 1 marzo 1979, e calcolata non dalla parete esterna ma dai
"fronti", e quindi dalle mensole dei balconi, allorché i
fabbricati sono separati da uno spazio
interno adibito a cortile, come pure la
distanza dal confine quando il suolo contiguo è inedificato, ha carattere
integrativo dell'art. 873 c.c., perché
l'interesse tutelato non è soltanto il
decoro e l'igiene, ma anche quello di evitare intercapedini dannose
(Cass.
civ., sez. II, 18 giugno 1998, n. 6088, UA,
1998, 1083).
Le norme interne che
disciplinano i cortili per una precedente giurisprudenza non costituiscono
norme integrative di quelle del codice civile in materia di distanze negando
l’azione ripristinatoria ed ammattendo, di conseguenza, solo quella
risarcitoria.
Le norme sulle distanze tra le costruzioni,
integrative di quelle contenute nel codice civile, devono essere applicate
indipendentemente dalla destinazione
dello spazio intermedio che ne risulti e non trovano deroga con riguardo
alle prescrizioni sulle dimensioni dei cortili le quali, siccome rivolte alla
disciplina dei rapporti planovolumetrici tra
le costruzioni e gli spazi liberi adiacenti prescindendo
dall'appartenenza di essi ad un unico od a più proprietari.
Esse non costituiscono norme integrative di quelle
codicistiche in materia di distanze tra costruzioni - che si riferiscono alle
costruzioni su fondi finitimi - e,
pertanto, non possono escludere l'applicazione delle norme specificatamente
dirette alla disciplina di tali distanze
(Cass.
civ., sez. II, 23 marzo 1993, n. 3414, GCM,
1993, 537).
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