Le costruzioni nel sottosuolo.
Ai sensi dell’art. 873 c.c., perché sia
riconosciuta come costruzione l’opera deve emergere in modo sensibile dal
suolo.
Nel caso, pertanto, di manufatti che
sono interamente nel sottosuolo non può essere formulata l’ipotesi di
violazione delle distanze.
L’esistenza di un’opera muraria tale da
trasformare lo stato dei luoghi vale da criterio decisivo, ed è stato,
pertanto, considerato costruzione, ai sensi dell’art. 873 c.c., un vano
ottenuto attraverso lo scavo del terreno, anche se il solaio di copertura
lasciava immutato il precedente livello del suolo.
Un recente orientamento
giurisprudenziale tende ad estendere il rispetto della disciplina sulle
distanze anche ai manufatti realizzati nel sottosuolo, qualora, a causa di tale
costruzione, vengano a formarsi intercapedini dannose.
Nel caso, quindi, esista già una
costruzione nel sottosuolo del terreno confinante sarebbe applicabile la
disciplina delle distanze, mentre se non vi è alcun manufatto essa non è
applicabile:
Al
fine della determinazione della distanza
prescritta dall'art. 873 c.c. possono
non essere prese in
considerazione soltanto le costruzioni che si sviluppino interamente nel
sottosuolo, in guisa da non formare dannose
intercapedini con i fabbricati
alieni frontistanti
(Cass.
civ., sez. II, 1 marzo 1995, n. 2343, GCM,
1995, 486).
Le costruzioni
realizzate nel sottosuolo sono
soggette alla disciplina sulle
distanze legali solo nel
caso in cui vengano a crearsi delle intercapedini
dannose; detta ipotesi non ricorre, e pertanto non
possono essere invocate le norme sulle distanze, nel caso di realizzazione di una cantina nel
sottosuolo di un fabbricato allorquando nessuna ostruzione sotterranea
esista nel fabbricato
adiacente e non si profili il pericolo della
creazione di un'intercapedine
vietata.
(Cass.
civ., sez. II, 27 aprile 1989, n. 1954, GCM,
1989, 499).
La
definizione di intercapedine non è più limitata, quindi, ad uno spazio vuoto e
scoperto fra due fabbricati, ma si estende a comprendere anche lo spazio tra le
costruzioni interamente riempito di terreno (Galletto 1990, 467).
Nessun commento:
Posta un commento