giovedì 22 novembre 2018

Condono Centro Italia

Nel cratere del sisma del Centro Italia sarà possibile sanare le difformità edilizie effettuate fino ad agosto 2016 e gli abusi che rientrano nel tetto del 20% extra di cubatura per gli edifici colpiti dal sisma 2016; a Ischia sarà possibile concludere i procedimenti ancora pendenti per gli immobili danneggiati dal sisma del 2017 facendo riferimento alle disposizioni ‘più elastiche’ del primo condono.

A prevederlo la legge di conversione del DL Genova.

Condono Centro Italia: cosa prevede il decreto Genova
L’articolo 39-ter del DL Genova permette nelle regioni del Centro Italia colpite dal sisma 2016 di sanare gli abusi recenti eseguiti nei successivi 13 anni dal condono del 2003 (ovvero dal 2003 al 2016). La norma riguarda gli interventi realizzati sugli edifici privati danneggiati.

La SCIA in sanatoria potrà essere presentata dal proprietario dell'immobile “anche contestualmente alla domanda di contributo” per la riparazione/ricostruzione dell’immobile danneggiato.

C’è, però, una condizione da rispettare: i progetti di riparazione e/o ricostruzione dell'immobile danneggiato devono essere compatibili con la “disciplina vigente al momento della presentazione del progetto”. Inoltre, l’acquisizione dell'autorizzazione sismica rilasciata dal competente ufficio tecnico della Regione deve avvenire prima della domanda di presentazione della SCIA in deroga.

Per sanare la situazione il provvedimento prevede il pagamento di una sanzione di importo compreso tra 516 e 5.164 euro, in misura determinata dal responsabile del procedimento comunale in relazione all'aumento di valore dell'immobile.

Il provvedimento permette di sanare non solo ‘piccoli abusi’ ma anche gli interventi edilizi di manutenzione straordinaria riguardanti le parti strutturali dell'edificio, gli interventi di restauro e di risanamento conservativo e gli interventi di ristrutturazione edilizia. Ciò significa che sarà possibile condonare anche lo spostamento di un muro portante o la realizzazione di nuove aperture.

In più, la norma consente di sanare un aumento di volumetria fino al 20%, utilizzando le norme del Piano Casa. In questo caso sarà possibile condonare la realizzazione di una veranda sul balcone o addirittura una piccola sopraelevazione. Il contributo, però, non spetta per la parte relativa all'incremento di volume.

Infine, la disposizione prevede che si possa andare in deroga all’art. 34 del DPR 380/2001, aumentando la tolleranza dal 2 al 5% di volumetria per cui una difformità edilizia non viene considerata tale.

Per poter applicare queste disposizioni è necessario che le costruzioni non siano state interessate da interventi edilizi totalmente abusivi per i quali sono stati emessi i relativi ordini di demolizione.

Nessun commento:

Posta un commento